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Gio, Nov

Sicurezza Lavoro

 

L'Accordo tra Stato e Regioni del 21 dicembre 2011 stabilisce che tutti i lavoratori, indipendentemente dalle mansioni svolte o dal tipo di contratto, debbano svolgere dei percorsi relativi alla sicurezza sul lavoro per essere formati e informati riguardo ai rischi nei quali possono incorrere durante l’orario lavorativo. Vediamo insieme come è regolamentata la formazione e informazione dei lavoratori.

Durata dei corsi e validità online

L’articolo odierno sarà finalizzato ad approfondire l’argomento della formazione e informazione obbligatoria dei lavoratori, definendo anche i loro diritti e doveri per quanto riguarda la sicurezza aziendale.

Definizione di lavoratore secondo il Testo Unico

Il D.Lgs 81/08 definisce il lavoratore come l'individuo che svolge un’attività lavorativa commissionatagli da un datore di lavoro pubblico o privato.

Come anticipato, la normativa non fa differenza sul tipo di contratto o sulle retribuzioni percepite dal soggetto.

Dunque, anche i tirocinanti o i lavoratori con tipologie di contratto particolari, godono della tutela del Testo Unico e sono soggetti a quanto disposto nei suoi articoli per quanto riguarda la formazione e l'informazione dei lavoratori.

Formazione e informazione dei lavoratori: gli obblighi del datore di lavoro

Secondo la normativa in vigore il datore di lavoro deve provvedere a somministrare ai lavoratori:

  • Informazione: intesa come l'insieme di attività volte a fornire conoscenze idonee a identificare ed evitare, o quantomeno ridurre quanto possibile, i rischi per la salute e la sicurezza, tramite un “passaggio di concetti” da un soggetto più esperto a un lavoratore neoassunto.
  • Formazione: intesa come un processo più complesso finalizzato all’acquisizione delle competenze necessarie a mettere in atto il processo di identificazione, riduzione e gestione dei rischi all'interno della propria azienda.

La normativa definisce che questi processi di trasmissione di conoscenze e competenze ai datori di lavoro vadano effettuate tramite corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro, e che vengano periodicamente rinnovate tramite corsi di aggiornamento.

Corsi di formazione e informazione per lavoratori: contenuti e durata

La legge che sancisce l’obbligatorietà di questi corsi per lavoratori ne disciplina anche i contenuti minimi del programma e la durata.

Il programma è essenzialmente diviso in:

  • parte generale;
  • parte specifica.

La parte generale ha una durata di 4 ore ed è uguale per tutti i lavoratori. Tratta tematiche comuni per tutti i settori lavorativi come ad esempio i concetti di formazione e informazione, i cenni normativi, i soggetti coinvolti nella sicurezza sul lavoro e nella prevenzione.

La parte specifica invece scende nel dettaglio affrontando il concetto di rischio e le tecniche di individuazione, valutazione e prevenzione da mettere in atto per eliminarli o ridurli al minimo.

Per tale motivo la durata di questa parte del corso cambia in funzione della classificazione di livello di ATECO dell’azienda e quindi dal suo macrosettore di provenienza.

La parte specifica si differenzia dunque in:

  • rischio basso della durata di 4 ore;
  • rischio medio della durata di 8 ore;
  • rischio alto della durata di 12 ore.

Portato al termine il numero di ore stabilito, il corsista potrà accedere all’esame di valutazione finale ed ottenere l’attestato al superamento dello stesso.

Tale attestato certifica le conoscenze e le competenze di cui il soggetto è in possesso, ma deve essere aggiornato ogni 5 anni con un corso di aggiornamento di 6 ore.

I corsi di formazione per lavoratori online sono validi? 

Come abbiamo già accennato nel nostro articolo: Legge Sicurezza Lavoro - Normative, la legge, nello specifico l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, stabilisce la validità della modalità e-learning (FAD Asincrona) per l’erogazione dei corsi di alcuni corsi di sicurezza, e quelli per i lavoratori rientrano in parte in questa categoria.

Nello specifico, sono erogabili in modalità e-learning:

  • la parte generale;
  • la parte specifica per lavoratori esposti a rischio basso.

Per quanto riguarda la parte specifica di rischio medio e alto, vista la complessità maggiore dei concetti e degli argomenti trattati, la legge ha stabilito che essi non possono essere svolti in FAD Asincrona, in quanto richiedono un confronto diretto tra docente e discente.

Tali corsi vanno dunque svolti tramite lezioni frontali svolte in aula o, in alternativa, in video-conferenza.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti in materia vi rimandiamo alla nostra fonte: le FAQ sulla formazione dei lavoratori realizzate da Corsisicurezza.it.

 



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