Spesso sentiamo parlare di una tipologia di contratti lavorativi chiamata “contratto di lavoro a tempo determinato”. Ma che cos'è e sopratutto come funziona? Il contratto di lavoro a tempo determinato si differenzia dal rapporto a tempo indeterminato perché prevede un termine finale di durata e può essere stipulato solo quando sono presenti ragioni di carattere tecnico, produttivo ed organizzativo...
Contratto a tempo determinato
Come ad esempio nel caso di manodopera per far fronte a dei picchi temporanei di intensa attività dovuti a circostanze eccezionali, ma anche come semplice sostituzione di personale assente per malattia o maternità.
Il contratto di lavoro a tempo determinato non è però ammesso quando si tratta di un'assunzione per sostituire lavoratori in sciopero, per le aziende non in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro e per le aziende che hanno effettuato licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti l'assunzione.
Contratto di lavoro a tempo determinato - Caratteristiche
Il contratto di lavoro a tempo determinato non può avere una durata iniziale superiore ai 36 mesi, deve essere redatto per iscritto a meno che la durata del rapporto non supera i 12 giorni. Nel documento dovrà essere riportato anche il termine finale del contratto di lavoro a tempo determinato e del motivo di questo tipo di assunzione. In mancanza di queste specifiche il rapporto lavorativo s'intende a tempo indeterminato. Una copia dell'atto scritto deve essere consegnata al lavoratore entro cinque giorni dall'inizio del rapporto di lavoro.
Una volta scaduto il termine del contratto di lavoro a tempo determinato questo si considera concluso, ma se il rapporto lavorativo prosegue oltre la scadenza del termine fissato il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione complessiva pari al 20% fino al decimo giorno successivo alla scadenza e pari al 40% per ogni giorno ulteriore. La legge fissa anche un termine massimo per la prosecuzione oltre la scadenza, termine pari a 20 giorni, se il contratto a termine aveva una durata inferiore a 6 mesi, e a 30 giorni negli altri casi. Se il rapporto di lavoro prosegue oltre i suddetti termini, il contratto deve essere considerato a tempo indeterminato a partire dalla scadenza dei termini.
Il contratto di lavoro a tempo determinato può anche prorogato quando sussistono ragioni oggettive. Per una sola volta, quando il contratto di lavoro a tempo determinato ha avuto una durata inferiore ai 3 anni con il consenso del lavoratore si può procedere ad una proroga del contratto di lavoro a tempo determinato. La proroga si riferisce alla stessa attività lavorativa per la quale era stato stipulato inizialmente il contratto di lavoro a tempo determinato ed in tal caso la durata complessiva del rapporto di lavoro, compreso tra durata iniziale del contratto di lavoro a tempo determinato con la proroga, non può superare i 3 anni.
Nel caso in cui un lavoratore viene assunto più volte presso la stessa azienda sempre con rapporti lavorativi a contratto di lavoro a tempo determinato significa che allo scadere del rapporto il lavoratore viene riassunto immediatamente con contratto a termine. Se invece il lavoratore viene riassunto con contratto a termine immediatamente dopo la scadenza del primo contratto, in modo che tra il primo e il secondo contratto non vi sia alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato fin dalla data della stipulazione del primo contratto.
Fatte salve le diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale, se il rapporto lavorativo avente ad oggetto mansioni equivalenti abbia complessivamente superato i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato a partire dalla scadenza dell'ultimo termine. Il lavoratore che ha prestato la sua attività lavorativa a termine presso la stessa azienda per un periodo superiore ai 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti, effettuate dal datore di lavoro entro i 12 mesi successivi.
Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale, nelle assunzioni a termine per le medesime attività stagionali effettuate dal datore entro i 12 mesi successivi. I diritti di precedenza possono essere esercitati a condizione che il lavoratore manifesti la propria volontà al datore di lavoro rispettivamente entro 6 mesi o 3 mesi (per le attività stagionali) dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Contratto di lavoro a tempo determinato - Diritti del lavoratore
Il lavoratore con contratto di lavoro a tempo determinato deve ricevere lo stesso trattamento dei lavoratori assunti a tempo indeterminato che svolgano la sua stessa attività, ovvero che abbiano lo stesso inquadramento contrattuale. In particolare, al lavoratore con contratto di lavoro a tempo determinato spettano le ferie, la gratifica natalizia, la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa, a meno che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato.
Il lavoratore con contratto di lavoro a tempo determinato ha inoltre diritto a ricevere una formazione specifica in materia di sicurezza per l'esercizio delle mansioni per le quali è stato assunto, al fine di prevenire i rischi connessi all'esecuzione del lavoro. Per i lavoratori con contratto a tempo determinato la legge prevede la possibilità di adeguate opportunità di formazione.
Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato non può essere licenziato prima della scadenza del termine se non per giusta causa. Non è possibile il licenziamento per giustificato motivo. Il licenziamento intimato senza giusta causa prima della scadenza del termine comporta il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, pari a tutte le retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore fino alla scadenza inizialmente prevista, dedotto quanto eventualmente percepito dal lavoratore lavorando presso un altro datore di lavoro nel periodo considerato.