Sono state aggiornate nella Gazzetta Ufficiale le linee guida ANAC, e in particolare la numero 4, che regolano l'affidamento di un appalto sotto soglia comunitaria. Per capire meglio di cosa stiamo parlando e le novità nel codice appalti pubblici, leggi questo articolo.
Linee guida codice appalti: le novità per i contratti sotto soglia
Una delibera Anac ha aggiornato il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 al DL 19 aprile 2017, n. 56. Tale novità è entrata in vigore il 7 aprile 2018. Il Codice appalti pubblici è stato modificato dall’Anac ai sensi dell’art. 36, comma 7 del nuovo Codice appalti, come conseguenza del nuovo DL.
Scopri cosa diceva il precedente Ddl.
Il Decreto correttivo codice appalti riguarda in particolare le linee guida 1 e 4. In questo articolo tratteremo alcuni aspetti della numero 4 che regola affidamento servizi sotto soglia comunitaria e che così recita: Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici.
Soglia comunitaria appalti: cos'è e cosa comporta
Quando si parla di soglia, ci si riferisce ad un discrimine economico stabilito a livello europeo. Tale spartiacque con i contratti "di rilevanza comunitaria" consiste nell'importo stimato al netto dell'iva Nei casi di cui trattiamo in questa sede, il valore stimato al netto dell'imposta del valore aggiunto è inferiore alle soglie economiche stabilite (art. 3, co 1, lett. ff). La soglia corrisponde a 5.522,00 €.
La linea 4 del regolamento codice degli appalti disciplina proprio i contratti non di rilevanza europea regolati dall’art. 36 del DL 18 aprile 2016, n. 50 che ne individua i principi generali sia per il contraente che per l’affidamento e l’esecuzione.
Appalti e contratti: i principi validi
La nuova normativa regola nuovamente la prassi aggiudicatrice degli appalti nelle procedure sotto soglia. Essa impone regole per una maggiore trasparenza nella selezione del contraente. Lo scopo è evitare che si verifichi un affidamento diretto servizi arbitrario. Dunque le stazioni appaltanti devono rispettare e garantire:
- principio di economicità: impiego più efficente di risorse destinate allo svolgimento della selezione;
- principio di efficacia: coerenza dei propri atti con il conseguimento dell'obiettivo per cui si opera;
- principio di tempestività: non dilazionare le tempistiche del procedimento senza una valida e dimostrabile ragione;
- principio di correttezza: condotta leale ed in buona fede in ogni fase;
- principio di libera concorrenza: reale possibilità di concorrere tra i soggetti potenzialmente interessati;
- principio di non discriminazione e parità di trattamento: valutazione imparziale dei concorrenti;
- principio di trasparenza e pubblicità: procedure di gara facilmente reperibili, disposizione di mezzi per una fruizione rapida e facile delle informazioni relative alle procedure;
- principio di proporzionalità: possibilità e idoneità della proposta rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento;
- principio di rotazione: evitare l'accumulo di rendite di operatori economici in violazione del principio di concorrenza
Pubblicazione nuovo codice appalti: articolo 36 e Anac
L’art. 36, comma 7, affida all’Anac i poteri di vigilanza sui contratti pubblici e la loro regolazione al fine di prevenirne e contrastarne evenutali dinamiche illegali o corrotte.
Inoltre l'Anac ha tra i suoi doveri di monitorare efficienza e qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce parimenti supporto nell'interfacciarsi con procedimenti amministrativi.
Affidamento secondo il nuovo codice appalti pubblici (articolo 36)
Sottolineamo innanzitutto che le stazioni appaltanti hanno ancora la possibilità di ricorrere a propria discrezione alle procedure tradizionali piuttosto che a quelle semplificate. La scelta dipende dalle esigenze del mercato nel momento in cui richiedano il massimo grado di concorrenza.
Secondo quanto espresso nell’art. 30, co.1 e nei casi in cui il mercato sia assai ampio, le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre non dovrebbero solamente selezionare la procedura da seguire secondo gli importi stabiliti nell'art.36, ma dovrebbero specificare le motivazioni di scelta di un sistema di affidamento non aperto a tutti i potenziali concorrenti.
D'altrocanto bisogna considerare realtà imprenditoriali di dimensioni più modeste anche nel fissare requisiti di partecipazione e parametri di valutazione; ma questo non dovrebbe andare a discapito della qualità delle prestazioni.
L'importanza di questa semplificazione e standardizzazione di procedure "sotto soglia" è assai rilevante poiché la maggior parte delle imprese possono gareggiare solamente in questa categoria di appalti, non avendo risporse per superare il valore-gap stabilito a livello europeo. Con questa novità legislativa, la direzione è quella di maggiori trasparenza, concorrenzialità, garanzia e riduzione del contenzioso.
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