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Ven, Mag

Ristrutturazione

Il noleggio delle piattaforme aeree è una pratica sempre più diffusa in edilizia, complici i molteplici benefici che comporta, sia per uso privato sia professionale. Permette, infatti, di avere accesso a un ampio assortimento di modelli, in modo da scegliere quello più adatto rispetto allo specifico lavoro da fare, senza doversi preoccupare dei costi e delle pratiche legate alla manutenzione.

In questo approfondimento ci soffermiamo sugli aspetti che riguardano i permessi e le idoneità che sono indispensabili per Noleggiare Piattaforme Aeree. Le regole sono piuttosto complesse e sono sotto la disciplina dell’articolo 72 del D.L. 81/2008. Valgono sia nel caso il nolo sia a freddo o a caldo.

Noleggio: la distinzione tra nolo “a freddo” e nolo “a caldo”?

Il noleggio delle piattaforme aeree interessa settori variegati come il giardinaggio e l’edilizia, dove questo tipo di strutture vengono utilizzate per i lavori stradali, la segnaletica e la manutenzione in genere. Non solo, le piattaforme aeree intervengono per la pulizia in quota, nei lavori sulle facciate degli edifici e molti altri ancora.

Il noleggio risulta una soluzione che ha preso piede in virtù dei molteplici ambiti di applicazione. Pertanto, risulta fondamentale distinguere tra “nolo a freddo” e “nolo a caldo”. Il nolo a freddo permette di noleggiare la sola attrezzatura di lavoro, senza che venga curata la procedura d’installazione: si tratta di una mera fornitura. Il nolo a caldo, invece, consente al noleggiatore di avere a disposizione non solo l’attrezzatura di lavoro ma anche un lavoratore. Si viene a operare, di conseguenza, in un regime di appalto o subappalto.

Le regole di sicurezza per una piattaforma aerea

Esistono diverse tipologie di piattaforme aeree, da quelle autocarrate, che possono essere condotte con il semplice possesso di una patente B, alle piattaforme aeree semoventi, le piattaforme aeree a pantografo fino a quelle di tipo by bridge, dette anche piattaforme aeree sottoponte. La scelta della tipologia da noleggiare si rivela quanto mai cruciale.

Le regole da seguire in termini di sicurezza sono disciplinate dall’articolo 72 del D.L. 81/2008, il quale definisce gli obblighi dei noleggiatori e di quanti concedono le attrezzature. In esso viene stabilito che:

  • Chiunque noleggi, ma anche venda o conceda in uso o locazione macchine, è tenuto ad attestarne sotto la propria responsabilità la conformità ai sensi dei requisiti di sicurezza definiti nell’allegato V.
  • Chiunque offra il noleggio o l’uso delle attrezzature da lavoro senza operatore è tenuto ad attestarne il buon stato di conservazione, manutenzione ed efficienza, in modo da garantirne la sicurezza. Gli atti contrattuali andranno conservati per l’intero corso della durata del noleggio. È indispensabile che sia contenuta una dichiarazione del datore di lavoro riguardante l’indicazione dei dati del lavoratore o dei lavoratori incaricati dell’uso delle apparecchiature. La conservazione dei documenti è necessaria sia per chi noleggia, sia per chi si avvale del servizio.
  • Gli operatori addetti all’utilizzo delle piattaforme devono essere in possesso della formazione specifica prevista per legge.

I requisiti di sicurezza specifici nel caso del nolo a caldo

Le norme stabilite dall'articolo 72 del D.L. 81/2008 sono valide sia per una situazione di noleggio a caldo sia a freddo. Nel caso del nolo a caldo che non configura una situazione di subappalto, il noleggiatore è tenuto ad attuare le disposizioni dell’articolo sopracitato, interessandosi della redazione del DUVRI, ovvero il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, in modo da limitare al minimo i possibili rischi interferenti. Inoltre, è necessario effettuare un’azione di coordinamento in cantiere, a fine prevenzionale.

Quando, invece, il nolo a caldo porta a un contratto vero e proprio di subappalto, il noleggiante si trova equiparato a impresa esecutrice, con gli obblighi previsti dal D.L 81/08 che portano a redigere un POS, nonché a procedure di verifica di Idoneità Tecnico-Professionale (ITP).



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