Cambiano le procedure per la ristrutturazione di case e negozi. Con la legge 122/2010 infatti è stato sostituita la Dia (Dichiarazione inizio attività) con il certificato Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) che dovrà essere consegnato al Comune dove è ubicato l’immobile da ristrutturare.L’obiettivo di questa modifica da parte del legislatore è quello di snellisce notevolmente le procedure burocratiche relative all’inizio della ristrutturazione di un’ attività. Non si dovrà quindi più attendere i canonici 30 giorni previsti dal Dia per inizio o ristrutturazione di un’attività...
Scia per le ristrutturazioni
...Il Comune ha la facoltà, nei successivi 60 giorni dal deposito della certificazione, di verificare che i lavori corrispondano effettivamente al progetto presentato, in caso contrario può interrompere i lavori con effetto immediato. Il nuovo regolamento riguarda il restauro, il risanamento e le ristrutturazioni che non comportano modifiche sostanziali all’edifico, non riguarda infatti le demolizioni o le variazioni d’uso.
Novità per la ristrutturazione, arriva la Scia – la procedura della Segnalazione certificata di inizio attività
La Scia deve essere presentata il giorno dell’inizio dell’attività edilizia e contenere le certificazioni e l’atto di notorietà per quanto concerne gli stati e le qualità personali previste dall’art. 46 e 47 del DPR 445/200. Inoltre deve avere attestazioni di tecnici abilitati corredate da elaborati tecnici. Il senso di tale riforma è quello della riduzione degli oneri amministrativi per il privato, consentendogli di intraprendere un’attività economica sin dalla data di presentazione di una semplice segnalazione all’amministrazione pubblica competente.
Con l'obiettivo di accelerare e semplificare rispetto alla precedente disciplina contenuta nella legge 241/90, che prevedeva il decorso del termine di trenta giorni prima di poter avviare l’attività oggetto della Dia, la Scia consente di iniziare l’attività immediatamente e senza necessità di attendere la scadenza di alcun termine.
La Scia richiede espressamente che alla segnalazione certificata di inizio attività siano allegate, tra l'altro, le attestazioni di tecnici abilitati, con gli elaborati progettuali necessari per consentire le verifiche successive di competenza dell'amministrazione. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della Scia adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, se possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente la stessa attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. Il primo e fondamentale dubbio riguarda l'applicazione della Scia all'edilizia.
Esso nasceva dal carattere generale della norma e dal suo oggetto, estraneo alla materia edilizia, ovvero: la semplificazione delle procedure autorizzative per l'apertura di nuove attività produttive. La tesi di estraneità della L. 122/2010 al settore edilizio era avvalorata dal fatto che essa, né fa riferimento esplicito a tale ambito ed ai titoli abilitativi che lo regolamentano, né modifica il T.U. 380/2001.
Novità per la ristrutturazione, arriva la Scia – la valutazione degli addetti del settore
Le norme Scia stavano creando un po'ovunque dubbi interpretativi, sull'applicabilità all'edilizia ma anche sul coordinamento con il Testo unico dell'edilizia. La nota del ministero sostiene che «il quesito in ordine all'applicabilità della Scia alla materia edilizia non può che trovare risposta positiva», sulla base di cinque motivazioni.
Primo, per un argomento letterale: nel comma 4-bis si legge che l'espressione «segnalazione certificata di inizio attività» e le relative norme sostituiscono quelle di «dichiarazione di inizio attività» (Dia), in ogni legge statale e regionale. Nel vecchio articolo 19, inoltre, l'edilizia era esplicitamente esclusa, ora non lo è, indice della volontà del legislatore. Nel testo si parla di «asseverazioni» da allegare se necessario alla Scia, espressione che compare nelle norme del Testo unico edilizia sulla Dia.
Ancora: la volontà del legislatore di includere l'edilizia è evidenziata dai lavori preparatori. Infine, la norma – si legge nell'articolo 49, comma 4-bis, «costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» (articolo 117 della Costituzione), come già stabilito dalla legge 69/2009 a proposito della Dia. Il ministero della Semplificazione chiarisce che la Scia non si applica agli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire. Il campo applicativo della nuova disciplina – spiega la nota – è esattamente quello della vecchia Dia, che va a sostituire, e non può dunque allargarsi ai campi di altri titoli abilitativi.
Esclusa anche la Super-Dia (Dia alternativa al permesso), che ha una disciplina speciale. Altro dubbio era l'esclusione della Scia in caso di vincoli ambientali, paesaggistici e culturali. Qui resta ferma, come per la Dia, la possibilità di acquisire preventivamente il parere delle Soprintendenza e poi presentare la segnalazione al comune.
L’applicazione della Scia non è così lineare, perché sono previsti limiti in base in base alla strumentazione urbanistica vigente per cui appare chiaro che dovrebbero essere esclusi gli ampliamento volumetrici che, per l’appunto, sono limitati nella strumentazione urbanistica. Le Regioni sono già sul piede di guerra esprimendo numerose perplessità sui contenuti della nuova disciplina, nonché sulle limitazioni alle loro specifiche competenze.
Se queste questioni non saranno risolte si aprirà un conflitto tra Stato e Regioni come è avvenuto per il piano casa, che ha portato ad uno stallo nell’applicazione della legge. Nonostante i dubbi interpretativi, per i quali si resta in attesa di istruzioni, e le perplessità, è bene chiarire che se un cittadino presenta oggi una Segnalazione, il comune è tenuto ad accettarla, e da quel momento scattano i 60 giorni per i controlli.