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Norme Piano Casa

LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 28 DICEMBRE 2009:
“MISURE URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO, PER LA RIQUALIFICAZIONE
DEL PATRIMONIO ESISTENTE, PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E
PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA ”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

Leggi il testo del decreto legge

SOMMARIO

Art. 1 - Obiettivi della legge
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Casi di esclusione
Art. 4 - Interventi straordinari di ampliamento
Art. 5 - Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione
Art. 6 - Prima casa
Art. 7 - Riqualificazione aree urbane degradate
Art. 8 - Misure di semplificazione in materia di governo del territorio
Art. 9 - Valutazione della sicurezza e fascicolo del fabbricato
Art. 10 - Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9
Art. 11 - Adeguamento urbanistico delle strutture di allevamento animale nell’Area
sorrentino-agerolese
Art. 12 - Norma finale e transitoria
Art. 13 - Dichiarazione di urgenza
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n. 80 del 29 Dicembre 2009

Art. 1
Obiettivi della legge
1. La presente legge è finalizzata:
a) al contrasto della crisi economica e alla tutela dei livelli occupazionali, attraverso il rilancio
delle attività edilizie nel rispetto degli indirizzi di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n.13
(Piano territoriale regionale), e al miglioramento della qualità architettonica ed edilizia;
b) a favorire l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile ed al miglioramento strutturale del patrimonio
edilizio esistente e del suo sviluppo funzionale nonché alla prevenzione del rischio sismico e
idrogeologico;
c) a incrementare, in risposta anche ai bisogni abitativi delle famiglie in condizioni di particolare
disagio economico e sociale, il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e privata anche
attraverso la riqualificazione di aree urbane degradate o esposte a particolari rischi ambientali e
sociali assicurando le condizioni di salvaguardia del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e
culturale;
d) all’abbattimento delle barriere architettoniche.
2. A questi fini sono disciplinati interventi di incremento volumetrico e di superfici coperte entro i limiti
di cui agli articoli successivi e interventi di riqualificazione delle aree urbane degradate di cui all’articolo
7, da attuare con procedure amministrative semplificate e sempre nel rispetto della salute, dell’igiene e
della sicurezza dei luoghi di lavoro.

Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si fa riferimento alle seguenti definizioni:
a) per aree urbane degradate si intendono quelle compromesse, abbandonate, a basso livello di
naturalità, dismesse o improduttive in ambiti urbani ed in territori marginali e periferici in
coerenza al Piano territoriale regionale (PTR) di cui alla legge regionale 13/2008;
b) per edifici residenziali si intendono gli edifici con destinazione d’uso residenziale prevalente
nonché gli edifici rurali anche se destinati solo parzialmente ad uso abitativo;
c) la prevalenza dell’uso residenziale fuori dall’ambito delle zone agricole e produttive è determinata
nella misura minima del settanta per cento dell’utilizzo dell’intero edificio;
d) per superficie lorda dell’unità immobiliare si intende la somma delle superfici delimitate dal
perimetro esterno di ciascuna unità il cui volume, fuori terra, abbia un’ altezza media interna netta
non inferiore a metri 2,40;
e) per volumetria esistente si intende la volumetria lorda già edificata ai sensi della normativa
vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;
f) la volumetria lorda da assentire non comprende le cubature, da definirsi con linee guida nel
termine perentorio di trenta giorni, necessarie a garantire il risparmio energetico e le innovazioni
tecnologiche in edilizia;
g) per aree urbanizzate si intendono quelle dotate di opere di urbanizzazione primaria;
h) per distanze minime e altezze massime dei fabbricati si intendono quelle previste dagli strumenti
urbanistici generali o, in assenza, quelle definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444
(Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra
spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi
strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6
agosto 1967, n.765).
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n. 80 del 29 Dicembre 2009

Art. 3
Casi di esclusione
1. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 4, 5 e 7 non possono essere realizzati su edifici che al momento
delle presentazione della Denuncia di inizio di attività di edilizia (DIA) o della richiesta del permesso a
costruire risultano:
a) realizzati in assenza o in difformità al titolo abitativo;
b) collocati all’interno di zone territoriali omogenee di cui alla lettera A) dell’articolo 2 del decreto
ministeriale n.1444/1968 o ad esse assimilabili così come individuate dagli strumenti urbanistici
comunali;
c) definiti di valore storico, culturale ed architettonico dalla normativa vigente, ivi compreso il
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137), dagli atti di governo del territorio o dagli
strumenti urbanistici comunali e con vincolo di inedificabilità assoluta;
d) collocati nelle aree di inedificabilità assoluta ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali, ivi
compreso il decreto legislativo n.42/2004, e nelle aree sottoposte a vincoli imposti a difesa delle
coste marine, lacuali, fluviali, a tutela ed interesse della difesa militare e della sicurezza interna;
e) collocati in territori di riserve naturali o di parchi nazionali o regionali, nelle zone A e B, oltre i
limiti imposti dalla legislazione vigente per dette aree;
f) collocati all’interno di aree dichiarate a pericolosità idraulica elevata o molto elevata, o a
pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata, dai piani di bacino di cui alla legge 18
maggio 1989, n.183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), o
dalle indagini geologiche allegate agli strumenti di pianificazione territoriale, agli atti di governo
del territorio o agli strumenti urbanistici generali dei comuni;
g) collocati all’interno della zona rossa di cui alla legge regionale 10 dicembre 2003, n.21 (Norme
urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell’area Vesuviana).
2. Oltre che nei casi di cui al comma 1, le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 7 non si
applicano nelle zone agricole o nelle Aree di sviluppo industriale (ASI) e nei Piani di insediamenti
produttivi (PIP).

Art. 4
Interventi straordinari di ampliamento
1. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito l’ampliamento fino al venti per cento della
volumetria esistente degli edifici residenziali uni-bifamiliari, e comunque degli edifici di volumetria non
superiore ai mille metri cubi e degli edifici residenziali composti da non più di due piani fuori terra, oltre
all’eventuale piano sottotetto.
2. L’ampliamento di cui al comma 1 è consentito:
a) su edifici a destinazione abitativa ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la cui restante
parte abbia utilizzo compatibile con quello abitativo;
b) per interventi che non modificano la destinazione d’uso degli edifici interessati, fatta eccezione
per quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b);
c) su edifici residenziali ubicati in aree urbanizzate, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze
massime dei fabbricati;
d) su edifici residenziali ubicati in aree esterne agli ambiti dichiarati in atti formali a pericolosità
idraulica e da frana elevata o molto elevata;
e) su edifici ubicati in aree esterne a quelle definite ad alto rischio vulcanico;
f) per la realizzazione di opere interne non incidenti sulla sagoma e sui prospetti delle costruzioni e
comunque non successivamente frazionabili.
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n. 80 del 29 Dicembre 2009
3. Per gli edifici a prevalente destinazione residenziale è consentito, in alternativa all’ampliamento della
volumetria esistente, la modifica di destinazione d’uso da volumetria esistente non residenziale a
volumetria residenziale per una quantità massima del venti per cento.
4. Per la realizzazione dell’ampliamento sono obbligatori:
a) l’utilizzo di tecniche costruttive, anche con utilizzo di materiale eco-compatibile, che
garantiscano prestazioni energetico-ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dagli atti di
indirizzo regionali e dalla vigente normativa. L’utilizzo delle tecniche costruttive ed il rispetto
degli indici di prestazione energetica fissati dalla Giunta regionale sono certificati dal direttore
dei lavori con la comunicazione di ultimazione dei lavori. Gli interventi devono essere realizzati
da una ditta con iscrizione anche alla Cassa edile comprovata da un regolare Documento unico di
regolarità contributiva (DURC). In mancanza di detti requisiti non è certificata l’agibilità, ai
sensi dell’articolo 25(R) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia -Testo A), dell’intervento
realizzato;
b) la conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica;
c) il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui agli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 14 giugno
1989, n.236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la
visitabilità degli edifici privati e edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini
del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche), al fine del superamento e
dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
5. Per gli edifici residenziali e loro frazionamento, sui quali sia stato realizzato l’ampliamento ai sensi
della presente legge, non può essere modificata la destinazione d’uso se non siano decorsi almeno cinque
anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.
6. L’ampliamento non può essere realizzato su edifici residenziali privi del relativo accatastamento
ovvero per i quali al momento della richiesta dell’ampliamento non sia in corso la procedura di
accatastamento. L’ampliamento non può essere realizzato, altresì, in aree individuate, dai comuni
provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti, con provvedimento di consiglio comunale motivato da
esigenze di carattere urbanistico ed edilizio, nel termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
7. Nelle zone agricole sono consentiti i mutamenti di destinazione d’uso, non connessi a trasformazioni
fisiche, di immobili o di loro parti, regolarmente assentiti, per uso residenziale del nucleo familiare del
proprietario del fondo agricolo o per attività connesse allo sviluppo integrato dell’azienda agricola.

Art. 5
Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione
1. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito l’aumento, entro il limite del trentacinque per
cento, della volumetria esistente degli edifici residenziali per interventi di demolizione e ricostruzione,
all’interno della stessa unità immobiliare catastale e delle pertinenze esterne asservite al fabbricato.
2. L’aumento di cui al comma 1 è consentito:
a) su edifici a destinazione abitativa ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la cui restante
parte abbia utilizzo compatibile con quello abitativo;
b) per interventi che non modificano la destinazione d’uso prevalente degli edifici interessati;
c) su edifici residenziali ubicati in aree urbanizzate, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze
massime dei fabbricati;
d) su edifici residenziali ubicati in aree esterne agli ambiti dichiarati in atti formali a pericolosità
idraulica e da frana elevata o molto elevata;
e) su edifici ubicati in aree esterne a quelle definite ad alto rischio vulcanico.
3. Il numero delle unità immobiliari residenziali originariamente esistenti può variare, purché le
eventuali unità immobiliari aggiuntive abbiano una superficie utile lorda non inferiore a sessanta
metri quadrati.
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n. 80 del 29 Dicembre 2009
4. E’ consentito, nella realizzazione dell’intervento di cui al comma 1, l’incremento dell’altezza
preesistente fino al venti per cento oltre il limite previsto all’articolo 2, comma 1, lettera h).
5. Per la realizzazione dell’aumento è obbligatorio:
a) l’utilizzo di tecniche costruttive, anche con utilizzo di materiale eco-compatibile, che garantiscano
prestazioni energetico- ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dagli atti di indirizzo
regionali e dalla normativa vigente. L’utilizzo delle tecniche costruttive ed il rispetto degli indici
di prestazione energetica fissati dalla Giunta regionale sono certificati dal direttore dei lavori con
la comunicazione di ultimazione dei lavori. Gli interventi devono essere realizzati da una ditta con
iscrizione anche alla Cassa edile comprovata da un regolare DURC. In mancanza di detti requisiti
non è certificata l’agibilità, ai sensi dell’articolo 25(R) del decreto del Presidente della Repubblica
n.380/2001, dell’intervento realizzato;
b) il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al decreto ministeriale n.236/1989, attuativo della
legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati);
c) la conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica.
6. Per gli edifici residenziali e loro frazionamento, sui quali sia stato realizzato l’aumento ai sensi della
presente legge, non può essere modificata la destinazione d’uso se non siano decorsi almeno cinque anni
dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.
7. L’aumento non può essere realizzato su edifici residenziali privi di relativo accatastamento ovvero per
i quali al momento della richiesta dell’ampliamento non sia in corso la procedura di accatastamento.
L’aumento non può essere realizzato, altresì, in aree individuate, dai comuni provvisti di strumenti
urbanistici generali vigenti, con provvedimento di consiglio comunale motivato da esigenze di carattere
urbanistico ed edilizio, nel termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore
della presente legge.

Art. 6
Prima casa
1. In deroga alla previsione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), gli interventi di cui agli articoli 4 e 5
della presente legge possono essere realizzati sugli edifici contenenti unità abitative destinate a prima
casa dei richiedenti, intendendosi per prima casa quella di residenza anagrafica, per i quali sia stata
rilasciata la concessione in sanatoria o l’accertamento di conformità, ai sensi degli articoli 36 e 37 del
Decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, ovvero per i quali sia stata presentata, nei termini
previsti dalla legislazione statale vigente in materia, istanza di condono dagli interessati, se aventi diritto,
e siano state versate le somme prescritte.

Art. 7
Riqualificazione aree urbane degradate
1. La risoluzione delle problematiche abitative e della riqualificazione del patrimonio edilizio e
urbanistico esistente, in linea con le finalità e gli indirizzi della legge regionale n.13/2008, può essere
attuata attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile della città e con strategie per la valorizzazione
del tessuto urbano, la riduzione del disagio abitativo, il miglioramento delle economie locali e
l’integrazione sociale.
2. Al riguardo possono essere individuati dalle amministrazioni comunali, anche su proposta dei
proprietari singoli o riuniti in consorzio, con atto consiliare da adottare entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga agli strumenti urbanistici
vigenti, ambiti la cui trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla cessione da parte dei
proprietari, singoli o riuniti in consorzio, e in rapporto al valore della trasformazione, di aree o immobili
da destinare a edilizia residenziale sociale, in aggiunta alla dotazione minima inderogabile di spazi
pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto ministeriale
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n.1444/1968. Nella identificazione dei suddetti ambiti devono essere privilegiate le aree in cui si sono
verificate occupazioni abusive.
3. In tali ambiti, al fine di favorire la sostituzione edilizia nelle aree urbane da riqualificare di cui al
comma 2, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, è consentito l’aumento, entro il limite del
cinquanta per cento, della volumetria esistente per interventi di demolizione, ricostruzione e
ristrutturazione urbanistica degli edifici residenziali pubblici vincolando la Regione all’inserimento, nella
programmazione, di fondi per l’edilizia economica e popolare, indicando allo scopo opportuni
stanziamenti nella legge di bilancio, previa individuazione del fabbisogno abitativo, delle categorie e delle
fasce di reddito dei nuclei familiari in emergenza.
4. Se non siano disponibili aree destinate a edilizia residenziale sociale, le amministrazioni comunali,
anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, possono individuare gli ambiti di cui al comma 2
contenenti solo aree da utilizzare per edilizia residenziale sociale, da destinare prevalentemente a giovani
coppie e nuclei familiari con disagio abitativo.
5. Nelle aree urbanizzate e degradate, per immobili dismessi, con dimensione di lotto non superiore a
quindicimila metri quadrati alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga agli strumenti
urbanistici generali, sono consentiti interventi di sostituzione edilizia a parità di
volumetria esistente, anche con cambiamento di destinazione d’uso, che prevedano la realizzazione di una
quota non inferiore al trenta per cento per le destinazioni di edilizia sociale di cui all’articolo 1, comma 3,
del decreto ministeriale 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dell’obbligo
di notifica degli aiuti di stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità
europea). La volumetria derivante dalla sostituzione edilizia può avere le seguenti destinazioni: edilizia
abitativa, uffici in misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane. Se
l’intervento di sostituzione edilizia riguarda immobili già adibiti ad attività manifatturiere industriali,
artigianali e di grande distribuzione commerciale, le attività di produzione o di distribuzione già svolte
nell’immobile assoggettato a sostituzione edilizia devono essere cessate e quindi non produrre reddito da
almeno tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Nelle aree urbanizzate, ad esclusione delle zone agricole e produttive, delle aree e degli interventi
individuati all’articolo 3, per edifici non superiori a diecimila metri cubi destinati prevalentemente ad
uffici, è consentito il mutamento di destinazione d’uso a fini abitativi con una previsione a edilizia
convenzionata in misura non inferiore al venti per cento del volume dell’edificio, nel rispetto delle
caratteristiche tecnico-prestazionali di cui al comma 4 dell’articolo 4 ovvero del comma 5 dell’articolo 5.
7. I comuni provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti possono individuare, con provvedimento del
consiglio comunale motivato da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio, entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aree nelle quali non sono consentiti
gli interventi di cui al comma 5.
8. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale approva linee guida con particolare
riguardo all’uso dei materiali per l’edilizia sostenibile e può, in ragione degli obiettivi di riduzione del
disagio abitativo raggiunti, determinare le modalità delle trasformazioni possibili anche promuovendo
specifici avvisi pubblici entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8
Misure di semplificazione in materia di governo del territorio
1. La legge regionale 22 dicembre 2004, n.16 (Norme sul governo del territorio) e successive
modificazioni, è così modificata:
a) al comma 2 dell’articolo 7 le parole “nei patti territoriali e nei contratti d'area.” sono sostituite con
le seguenti “nei Sistemi territoriali di sviluppo, così come individuati dal PTR e dai PTCP.”;
b) il comma 2 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:
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“2. Le sospensioni di cui al comma 1 non possono essere protratte per oltre dodici mesi decorrenti
dalla data di adozione dei piani o per oltre quattro mesi dalla data di adozione delle varianti.
Decorsi inutilmente tali termini si procede ai sensi dell’articolo 39 della presente legge.”;
c) al comma 9 dell’articolo 23 dopo le parole “il territorio comunale” sono aggiunte le seguenti “ove
esistenti”;
d) al comma 6 dell’articolo 25 le parole “di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 14,”
sono sostituite dalle seguenti “così come previsto dalla normativa nazionale vigente,”;
e) il comma 1 dell’articolo 30 è sostituito dal seguente:
“1. Gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed
attuativa previsti dalla presente legge sono individuati con delibera di Giunta regionale.”;
f) i commi 2 e 3 dell’articolo 30 sono abrogati;
g) al comma 1 dell’articolo 38 sono aggiunte le seguenti parole “Tale scadenza si applica anche per
le disposizioni del PUC che destinano determinate aree alla costruzione di infrastrutture di
interesse pubblico.”;
h) al comma 4 dell’articolo 38 le parole “entro il termine di sei mesi” sono sostituite con le seguenti
“entro il termine di tre mesi”;
i) al comma 1 dell’articolo 39 le parole “entro il termine perentorio di sessanta giorni” sono
sostituite con le seguenti “entro il termine perentorio di quaranta giorni”;
l) al comma 3 dell’articolo 39 le parole “entro il termine perentorio di sessanta giorni” sono
sostituite con le seguenti “entro il termine perentorio di quaranta giorni”;
m) all’articolo 39 è aggiunto il seguente comma:
“4. Gli interventi, di cui ai commi 1, 2 e 3 si concludono entro sessanta giorni con l’adozione del
provvedimento finale.”;
n) al comma 1 dell’articolo 40 le parole “degli uffici regionali competenti nelle materie dell'edilizia e
dell'urbanistica” sono sostituite con le seguenti “presenti presso l’AGC 16 Governo del Territorio.
2. Per i sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, e per diciotto mesi a
decorrere dalla stessa data, sono applicabili gli effetti delle norme di cui alle leggi regionali 28 novembre
2000, n. 15 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti esistenti), e 28 novembre 2001, n. 19
(Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per l'esercizio di interventi sostitutivi -
Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività - Approvazione di piani
attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del programma
pluriennale di attuazione - Norme in materia di parcheggi pertinenziali - Modifiche alla legge regionale
28 novembre 2000, n. 15 e alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8).
3. Per i fabbricati adibiti ad attività manifatturiere, industriali ed artigianali, ubicati all’interno delle aree
destinate ai piani di insediamenti produttivi, in produzione alla data di entrata in vigore della presente
legge, e per diciotto mesi a decorrere dalla stessa data, il rapporto di copertura di cui all’articolo 1 della
legge regionale 27 aprile 1998, n. 7 (Modifica legge regionale 20 marzo 1982, n.14, recante: “Indirizzi
programmatici e direttive fondamentali relative all’esercizio delle funzioni delegate in materia di
urbanistica ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1981, n.65) e
all’articolo 11 della legge regionale n. 15/2005 è elevabile da 0.50 a 0.60.
4. I comuni che non hanno adeguato gli standard urbanistici di cui alla legge regionale 5 marzo 1990, n.9
(Riserva di standard urbanistici per attrezzature religiose), possono provvedervi entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9
Valutazione della sicurezza e fascicolo del fabbricato
1. L’efficacia del titolo abilitativo edilizio di cui all’articolo 9, comma 1, è subordinata alla valutazione
della sicurezza dell’intero fabbricato del quale si intende incrementare la volumetria. La valutazione deve
essere redatta nel rispetto delle norme tecniche delle costruzioni approvate con decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) e deve
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essere presentata al Settore provinciale del Genio Civile competente per territorio,che ne dà
comunicazione al comune.
2. Ogni fabbricato oggetto di incremento volumetrico o mutamento d’uso di cui alla presente legge deve
dotarsi, ai fini dell’efficacia del relativo titolo abilitativo, di un fascicolo del fabbricato che comprende gli
esiti della valutazione di cui al comma 1 e il certificato di collaudo, ove previsto. Nel fascicolo sono
altresì raccolte e aggiornate le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico
riguardanti la sicurezza dell’intero fabbricato.
3. Con successivo regolamento sono stabiliti i contenuti del fascicolo del fabbricato nonché le modalità
per la redazione, la custodia e l’aggiornamento del medesimo. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento, il fascicolo si compone della valutazione di cui al comma 1 e del certificato di collaudo, ove
previsto.

Art. 10
Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9
1. L’articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali
in materia di difesa del territorio dal rischio sismico), è così modificato:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
“2. La denuncia è effettuata presentando il preavviso scritto dei lavori che si intendono
realizzare, corredato da progetto esecutivo asseverato, fermo restando l’obbligo di
acquisire pareri, nulla osta, autorizzazioni, permessi, titoli abilitativi comunque
denominati, previsti dalla vigente normativa per l’esecuzione dei lavori.
3. La denuncia dei lavori di cui al comma 1, in caso di lavori relativi ad organismi
strutturali in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, comprende anche le
dichiarazioni che la normativa statale vigente pone in capo al costruttore.” ;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. La valutazione della sicurezza di una costruzione esistente, effettuata nei casi
obbligatoriamente previsti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, che non
comporta l’esecuzione di lavori, deve essere presentata al Settore provinciale del Genio
Civile competente per territorio. Nelle more dell’attestazione dell’avvenuta presentazione,
la costruzione è inagibile ovvero inutilizzabile.”;
c) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
“8. Per l’istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi del
comma 1 è prevista la corresponsione di un contributo nella misura indicata con
deliberazione della Giunta regionale. Sono esentati dal contributo le denunce di lavori
necessari per riparare danni derivanti da eventi calamitosi di cui alla legge 24 febbraio
1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).
9. I contributi versati ai sensi del comma 8 alimentano un apposito fondo previsto
nell’ambito dell’UPB 11.81.80 finalizzato a garantire, anche in outsourcing, lo
svolgimento delle attività di cui alla presente legge.
10. La denuncia dei lavori è finalizzata ad ottenere l’autorizzazione sismica ovvero il
deposito sismico, di cui all’articolo 4. Nel procedimento finalizzato al deposito sismico il
competente Settore provinciale del Genio Civile svolge un’istruttoria riguardante la
correttezza amministrativa della denuncia dei lavori; nel procedimento finalizzato alla
autorizzazione sismica verifica, altresì, la correttezza delle impostazioni progettuali in
relazione alle norme tecniche vigenti.
11. Il dirigente della struttura preposta al coordinamento dei Settori provinciali del Genio
Civile emana direttive di attuazione dei procedimenti nelle more dell’emanazione del
regolamento di attuazione della presente legge.”.
2. L’articolo 4 della legge regionale n.9/1983, è sostituito dal seguente:
“Art. 4 – Autorizzazione sismica e deposito sismico.
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1. I Settori Provinciali del Genio Civile curano i procedimenti autorizzativi e svolgono le attività
di vigilanza, di cui alla presente legge, nel rispetto della normativa statale e regionale. Sono
sempre sottoposti ad autorizzazione sismica, anche se ricadenti in zone a bassa sismicità:
a) gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale,
la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di
protezione civile;
b) gli edifici e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, che possono assumere
rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
c) i lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908,
n. 445 (Provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria);
d) le sopraelevazioni di edifici, nel rispetto dell'articolo 90, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001; l’autorizzazione, in tal caso, ha valore ed
efficacia anche ai fini della certificazione di cui all'articolo 90, comma 2, del citato decreto
n. 380/2001;
e) i lavori che hanno avuto inizio in violazione dell’articolo 2.
2. In tutte le zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, l’inizio dei lavori è
subordinato al rilascio dell’autorizzazione sismica.
3. Nelle zone classificate a bassa sismicità, fatta eccezione per i casi di cui al comma 1, i lavori
possono iniziare dopo che il competente Settore provinciale del Genio Civile, all’esito del
procedimento di verifica, ha attestato l’avvenuto e corretto deposito sismico. Sono effettuati
controlli sulla progettazione con metodi a campione, finalizzati a verificare la correttezza delle
impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti.
4. Con successivo regolamento sono disciplinati i procedimenti di cui alla presente legge ed in
particolare l’attività istruttoria, i termini di conclusione e le modalità di campionamento dei
controlli di cui al comma 3.”
3. All’articolo 5 della legge regionale n.9/1983, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
“3. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, i comuni:
a) accertano che chiunque inizi lavori di cui all’articolo 2 sia in possesso della autorizzazione
sismica, ovvero del deposito sismico;
b) accertano che il direttore dei lavori abbia adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 3,
comma 5;
c) effettuano il controllo sulla realizzazione dei lavori, ad eccezione di quanto previsto dal
comma 4.
4. Il Settore provinciale del Genio Civile competente per territorio effettua il controllo sulla
realizzazione dei lavori, nei casi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b). Il regolamento di
cui all’articolo 4, comma 4, disciplina i procedimenti di controllo, definendone anche le modalità
a campione. I controlli così definiti costituiscono vigilanza per l’osservanza delle norme tecniche,
come prevista dalla normativa vigente per la fase di realizzazione dei lavori”.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo si applicano dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

Art. 11
Adeguamento urbanistico delle strutture di allevamento animale nell’Area sorrentino-agerolese
1. Le strutture di allevamento animale insistenti nel territorio dei comuni facenti parte dell’area di
produzione del formaggio “Provolone del Monaco DOP”, indicati nel relativo disciplinare di produzione,
realizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 giugno 1987, n.35
(Piano urbanistico territoriale dell’Area sorrentino-amalfitana), in deroga alla normativa stessa ed agli
strumenti urbanistici vigenti nei predetti comuni, possono essere adeguate ai criteri previsti dalle direttive
n.91/629/CEE e n.98/58/CE e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle vigenti norme
igienico-sanitarie, indipendentemente dalla Zona territoriale di cui alla precitata legge regionale
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n. 80 del 29 Dicembre 2009
n.35/1987 su cui insistono, sempre che vi sia stata continuità nell’attività zootecnica, da comprovare con
certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie locali, oltre che da dichiarazione sostitutiva di
atto notorio resa dall’allevatore interessato.
2. Con apposito regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i vincoli cui soggiacciono le strutture di allevamento oggetto di interventi di
adeguamento ai sensi del comma 1 nonché i criteri per la realizzazione di ricoveri per bovini allevati allo
stato brado.
3. I comuni di cui al comma 1 sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici in relazione ai
contenuti del presente articolo.

Art. 12
Norma finale e transitoria
1. Le istanze finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi, denuncia inizio attività o permesso a costruire,
richiesti dalla vigente normativa nazionale e regionale per la realizzazione degli interventi di cui agli
articoli 4, 5, 7 e 8 devono essere presentate entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. Gli interventi di cui agli articoli 4, 5, 7 e 8 avviati entro il termine perentorio di cui al comma 1 si
concludono entro il termine previsto dai rispettivi titoli abilitativi.
3. Gli interventi di ampliamento di cui agli articoli 4 e 5 non sono cumulabili con gli ampliamenti
eventualmente consentiti da strumenti urbanistici comunali sugli stessi edifici.
4. Al fine di consentire il monitoraggio degli interventi realizzati, i soggetti pubblici e privati interessati
alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge devono comunicare alla regione Campania
l’oggetto e la consistenza degli interventi stessi, secondo gli indirizzi stabiliti dalle linee guida. Le linee
guida previste dalla presente legge sono emanate dalla Giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 13
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
bollettino ufficiale della regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Campania.
28 dicembre 2009
Bassolino
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n. 80 del 29 Dicembre 2009
LEGGE REGIONALE: “Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del
patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione
amministrativa”.
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo
scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).
Nota all’art. 1
Comma 1, lettera a).
Legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13: “Piano territoriale regionale”.
Nota all’art. 2
Comma 1, lettera a).
Legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13 già citata nella nota all'articolo precedente.
Comma 1, lettera h).
Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444: “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti,
ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765”.
Nota all’art. 3
Comma 1, lettera b).
Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 già citato nella nota all'articolo precedente.
Art. 2, lettera A): “Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17
della legge 6 agosto 1967, n. 765 :
A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o
di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono
considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;”.
Comma 1, lettera c).
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”.
Comma 1, lettera d).
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 già citato nella nota al comma precedente.
Comma 1, lettera f).
Legge 18 maggio 1989, n. 183: “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo”.
Comma 1, lettera g).
Legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21: “Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a
rischio vulcanico dell'area Vesuviana”.
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Nota all’art. 4
Comma 4, lettera a).
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)”.
Art. 25(R): “Procedimento di rilascio del certificato di agibilità”.
“1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui
all'articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del
certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di
agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera
rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità
degli ambienti;
c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli
edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all'articolo della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora
certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.
2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui
al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di
agibilità verificata la seguente documentazione:
a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67;
b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'articolo 62, attestante la
conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II;
c) la documentazione indicata al comma 1;
d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità
e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato
rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il
termine per la formazione del silenzio-assenso è di sessanta giorni.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del
procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di
documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa
essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla
data di ricezione della documentazione integrativa”.
Comma 4, lettera c).
Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236: “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”.
Art. 8: “Modalità di misura”.
Art. 9: “Soluzioni tecniche conformi”.
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Nota all’art. 5
Comma 5, lettera a).
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 già citato nella nota all'articolo
precedente.

Art. 25(R) già citato nella nota all'articolo precedente.
Comma 5, lettera b).
Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 già citato nella nota all'articolo precedente.
Legge 9 gennaio 1989, n. 13: “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati”.
Nota all’art. 6
Comma 1.
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 già citato nella nota all'articolo 4.
Art. 36: “Accertamento di conformità”.
“1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero
in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in difformità da
essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e
comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale
proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme
alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al
momento della presentazione della domanda.
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del
contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura
pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità,
l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.
3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si
intende rifiutata”.
Art. 37: “Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento
di conformità”.
“1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in
difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio
dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e
comunque in misura non inferiore a 516 euro.
2. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività consistono in interventi di
restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili
comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti,
l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e
sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del
responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro.
3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi
nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o
il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere
vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma
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1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da
516 a 10329 euro di cui al comma 2.
4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al
momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il
responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento
versando la somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile
del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la denuncia di inizio di attività
spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a
titolo di sanzione, della somma di 516 euro.
6. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste
dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento
realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di
conformità di cui all'articolo 36”.

Nota all’art. 7
Comma 1.
Legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13 già citata nella nota all'articolo 1.
Comma 2.
Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 già citato nella nota all'articolo 2.
Comma 5.
Decreto Ministeriale 22 aprile 2008, n. 236: “Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione
dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della
Comunità europea”.


Art. 1, comma 3: “Definizioni”.
“1. Ai fini dell'esenzione dall'obbligo della notifica degli aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del
Trattato istitutivo della Comunità europea, il presente decreto provvede, ai sensi dell'art. 5 della
legge 8 febbraio 2007, n. 9, alla definizione di «alloggio sociale».
2. E' definito «alloggio sociale» l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione
permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di
ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di
accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento
essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi
finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.
3. Rientrano nella definizione di cui al comma 2 gli alloggi realizzati o recuperati da operatori
pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche - quali esenzioni fiscali,
assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla
locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà.
4. Il servizio di edilizia residenziale sociale viene erogato da operatori pubblici e privati
prioritariamente tramite l'offerta di alloggi in locazione alla quale va destinata la prevalenza delle
risorse disponibili, nonché il sostegno all'accesso alla proprietà della casa, perseguendo l'integrazione
di diverse fasce sociali e concorrendo al miglioramento delle condizioni di vita dei destinatari.
5. L'alloggio sociale, in quanto servizio di interesse economico generale, costituisce standard
urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gratuita di aree o di alloggi, sulla base e con
le modalità stabilite dalle normative regionali”.
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n. 80 del 29 Dicembre 2009
Nota all’art. 8
Comma 1.

Legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16: “Norme sul governo del territorio”.
Comma 1, lettera a).
Art. 7: “Competenze”.
Comma 2: “2. I comuni possono procedere alla pianificazione in forma associata, anche per ambiti
racchiusi nei patti territoriali e nei contratti d'area”.
Comma 1, lettera b).
Art. 10: “Salvaguardia”.
Comma 2: “2. Le sospensioni di cui al comma 1 non possono essere protratte per oltre cinque anni
decorrenti dalla data di adozione dei piani o per oltre tre anni dalla data di adozione delle varianti”.
Comma 1, lettera c).
Art. 23: “Piano urbanistico comunale”.
Comma 9: “9. Fanno parte integrante del Puc i piani di settore riguardanti il territorio comunale, ivi
inclusi i piani riguardanti le aree naturali protette e i piani relativi alla prevenzione dei rischi
derivanti da calamità naturali ed al contenimento dei consumi energetici”.
Comma 1, lettera d).
Art. 25: “Atti di programmazione degli interventi”.
Comma 6: “6. Il programma triennale per la realizzazione di opere pubbliche, di cui alla legge 11
febbraio 1994, n. 109, articolo 14, si coordina con le previsioni di cui al presente articolo”.
Comma 1, lettera e).
Art. 30: “Elaborati da allegare agli strumenti urbanistici ”.
Comma 1: “1. Con delibera di Giunta regionale, previo parere vincolante della commissione
consiliare competente in materia di urbanistica, sono individuati, entro centottanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed
urbanistica, generale ed attuativa previsti dalla presente legge”.
Comma 1, lettera f).
Art. 30: “Elaborati da allegare agli strumenti urbanistici”.
Comma 2: “2. Con la delibera di cui al comma 1 la Giunta regionale può ridurre il numero degli
elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione urbanistica per i comuni con popolazione
inferiore ai diecimila abitanti”.
Comma 3: “3. Il parere di cui al comma 1 è reso entro sessanta giorni dalla data di ricezione della
proposta di delibera. Decorso il termine il parere si intende favorevolmente espresso”.
Comma 1, lettera g).
Art. 38: “Disciplina dei vincoli urbanistici”.
Comma 1: “1. Le previsioni del Puc, nella parte in cui incidono su beni determinati e assoggettano i
beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportano l'inedificabilità,
perdono efficacia se, entro cinque anni dalla data di approvazione del Puc, non è stato emanato il
provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità”.
Comma 1, lettera h).
Art. 38: “Disciplina dei vincoli urbanistici”.
Comma 4: “4. In caso di mancata reiterazione dei vincoli urbanistici, il comune adotta la nuova
disciplina urbanistica delle aree interessate mediante l'adozione di una variante al Puc, entro il
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termine di sei mesi dalla scadenza dei vincoli. Decorso tale termine, si procede ai sensi dell'articolo
39”.
Comma 1, lettera i).
Art. 39: “Poteri sostitutivi”.
Comma 1: “1. Se un comune omette di compiere qualunque atto di propria competenza ai sensi della
presente legge, la provincia, previa comunicazione alla Regione e contestuale diffida all'ente
inadempiente a provvedere entro il termine perentorio di sessanta giorni, attua l'intervento
sostitutivo”.
Comma 1, lettera l).
Art. 39: “Poteri sostitutivi”.
Comma 3: “3. Se una provincia omette di compiere qualunque atto di propria competenza ai sensi
della presente legge, la Regione, previa diffida a provvedere entro il termine perentorio di sessanta
giorni, attua l'intervento sostitutivo”.
Comma 1, lettera m).
Art. 39: “Poteri sostitutivi”.
“1. Se un comune omette di compiere qualunque atto di propria competenza ai sensi della presente
legge, la provincia, previa comunicazione alla Regione e contestuale diffida all'ente inadempiente a
provvedere entro il termine perentorio di sessanta giorni, attua l'intervento sostitutivo.
2. Se la provincia non conclude il procedimento nel termine previsto dalla presente legge, la Regione
procede autonomamente.
3. Se una provincia omette di compiere qualunque atto di propria competenza ai sensi della presente
legge, la Regione, previa diffida a provvedere entro il termine perentorio di sessanta giorni, attua
l'intervento sostitutivo”.
Comma 1, lettera n).
Art. 40: “Supporti tecnici e finanziari alle province e ai comuni”.
Comma 1: “1. La Regione assicura adeguato supporto tecnico agli enti locali che ne fanno richiesta
per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi demandati dalla presente legge. A tal fine
gli enti locali possono avvalersi dell'ausilio delle strutture tecnico-amministrative degli uffici
regionali competenti nelle materie dell'edilizia e dell'urbanistica”.
Comma 2.
Legge regionale 28 novembre 2000, n. 15: “Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti”.
Legge regionale 28 novembre 2001, n. 19: “Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per
l'esercizio di interventi sostitutivi - Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di
inizio attività - Approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni
obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione - Norme in materia di parcheggi
pertinenziali - Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 e alla legge regionale 24
marzo 1995, n. 8”.
Comma 3.
Legge regionale 27 aprile 1998, n. 7: “Modifica L.R. 20 marzo 1982, n. 14, recante: «Indirizzi
programmatici e direttive fondamentali relative all'esercizio delle funzioni delegate in materia di
urbanistica ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della L. R. 1° settembre 1981, n. 65»”.
Art. 1: “1. Il secondo comma del punto 1.6: "Impianti produttivi", titolo II dell'allegato alla Legge
regionale 20 marzo 1982, n. 14, è così sostituito dal seguente:"L'indice di copertura, salvo quanto
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diversamente disciplinato dai Piani delle Aree di SviluppoIndustriale, deve essere contenuto entro il
rapporto 1:2 della superficie fondiaria utilizzabile perl'impianto produttivo".
Legge regionale 11 agosto 2005, n. 15: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2005”.
Art. 11: “1. Per i comuni della sub-area 4 - Sant'Antonio Abate, Angri, S .Egidio Monte Albino,
Corbara, Pagani, Nocera Inferiore, Nocera Superiore - di cui all'articolo 2 della legge regionale 27
giugno 1987, n. 35, dotati di piani regolatori generali vigenti, anche se non ancora adeguati al Piano
urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana, il rapporto di copertura massimo per la
realizzazione di piani di insediamenti produttivi di cui all'articolo 19 della legge regionale n.
35/1987, è pari a 0,50”.
Comma 4.
Legge regionale 5 marzo 1990, n. 9: “Riserva di standard urbanistici per attrezzature religiose”.
Nota all’art. 9
Comma 1.
Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008: “Approvazione delle nuove norme tecniche per le
costruzioni”.
Nota all’art. 10
Comma 1.
Legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9: “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di
difesa del territorio dal rischio sismico”.
Art. 2: “Denuncia dei lavori”.
“Il committente o il costruttore che esegue in proprio devono depositare il progetto esecutivo delle
opere di cui all'art. 1 presso l'Ufficio provinciale del Genio civile o Sezione autonoma competente
per territorio, prima dell'inizio dei lavori.
Tale deposito, ricevuto ai fini di certificazione e, in deroga all'art. 17, L. 2 febbraio 1974, n. 64,
esonera dalle autorizzazioni di cui agli artt. 2 e 18 della medesima legge, fermo restando l'obbligo
della concessione edilizia prevista dalle vigenti norme urbanistiche.
Il deposito, a richiesta dell'interessato, è valido anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L. 5
novembre 1971, n. 1086, sempre che la documentazione di cui al presente articolo venga integrata di
quanto prescritto dal citato art. 4, lettera b).
Il progetto, in duplice esemplare, firmato da un ingegnere, architetto, geometra, perito edile, dottore
o perito agrario iscritti all'Albo secondo le rispettive competenze professionali, deve fra l'altro
comprendere:
- l'indicazione dei nominativi e dei domicili del committente, del costruttore, del progettista, del
geologo, ove occorre, del direttore dei lavori e del collaudatore;
- l'asseverazione del progettista e del geologo dalla quale risulti che il progetto, completo degli
elaborati di cui all'art. 17 della L. 2 febbraio 1974, n. 64, è stato redatto nel rispetto della stessa L. n.
64 del 1974, e dei decreti ministeriali emanati ai sensi degli artt. 1 e 3 della medesima legge;
- gli elaborati prescritti dai decreti ministeriali, emanati ai sensi degli artt. 1 e 3 della L. 2 febbraio
1974, n. 64;
- la relazione geologica, ove ritenuta necessaria dal progettista che deve evidenziare, tra l'altro, le
condizioni morfologiche del sito, la successione stratigrafica e le caratteristiche dei terreni, nonché
l'eventuale presenza di falde freatiche in rapporto alla zonazione sismica eseguita dal Comune;
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n. 80 del 29 Dicembre 2009
- i calcoli statici, che se eseguiti a mezzo di elaboratori elettronici, devono indicare le ipotesi e lo
schema statico assunti ed una chiara sintesi dei risultati ottenuti.
L'Ufficio provinciale del Genio civile o Sezione autonoma restituisce un esemplare del progetto e
degli allegati con l'attestazione dell'avvenuto deposito, dandone comunicazione al Sindaco nel cui
territorio si dovrà eseguire l'opera.
Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per quelle opere che eseguono
direttamente o in concessione, espletano, esclusivamente a mezzo dei propri organi tecnici o dei
collaudatori incaricati, la vigilanza sulle costruzioni in zona sismica di cui al Capo III della L. 2
febbraio 1974, n. 64 nel rispetto della presente legge.
Presso gli Uffici decentrati delle predette Amministrazioni dovranno essere depositati i progetti delle
opere secondo un predisposto cronologico”.
Comma 2.
Legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 già citata nella nota al comma precedente.
Art. 4: “La Regione Campania attua, a mezzo degli Uffici del Genio civile e Sezione autonoma
competenti per territori, controlli con metodi a campioni sulle opere di cui all'art. 1 della presente
legge. Tali controlli sostituiscono a tutti gli effetti la vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche
di cui all'art. 29 secondo e terzo comma della L. 2 febbraio 1974, n. 64.
Le disposizioni concernenti i controlli periodici, di cui all'art. 14 della L. 14 maggio 1981, n. 219 e
successive integrazioni, sono sostituite da quelle contemplate nella presente legge.
La Giunta regionale con proprio provvedimento, sentiti il Comitato tecnico regionale e la competente
Commissione consiliare, stabilisce le finalità, i termini e le modalità dei controlli suddetti (3).
La Giunta stabilisce le modalità e i criteri per:
a) fornire assistenza e consulenza a favore delle Amministrazioni locali per la verifica
dell'adeguatezza dei piani di interventi alle caratteristiche geologiche del territorio;
b) assicurare la sorveglianza geologica e geofisica sul territorio e sulle risorse naturali, nonché a
concorrere alla formazione delle carte geologiche e tematiche dei territori suddetti;
c) la progettazione ed esecuzione degli interventi regionali in materia di difesa del suolo;
d) il rilevamento e controllo dell'attività sismica sia al fine della raccolta dei dati per la prevenzione
che a quello della formulazione degli elenchi di cui all'art. 3 della L. 2 febbraio 1974, n. 64.
La Giunta regionale, per le finalità di cui ai commi precedenti procede entro e non oltre un anno dalla
entrata in vigore della presente legge, alla riorganizzazione funzionale del Servizio LL.PP. e degli
Uffici del Genio civile, dotandoli di strutture ed attrezzature adeguate e di sufficiente e qualificato
personale, nonché a costituire un Comitato di consulenza geologica, chiamando a farne parte, a
mezzo convenzioni, docenti universitari ed esperti in geologia, geologia applicata, rilevamento
geologico, sismologia”.
Comma 3.
Legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 già citata nella nota al comma 1.
Art. 5: “Vigilanza per l'osservanza delle norme sismiche ”.
“Il collaudatore in corso d'opera, nominato dal committente o dal costruttore che esegue in proprio,
controlla, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici ed esercita la vigilanza in concomitanza al
processo costruttivo delle opere denunciate ai sensi del precedente art. 2. Il collaudatore provvede,
inoltre, unitamente al Direttore dei lavori, al controllo dei particolari esecutivi.
Per le strutture in cemento armato, il collaudatore, sempre unitamente al direttore dei lavori, deve
verificare i dettagli costruttivi prima della esecuzione dei vari getti. L'attività di vigilanza e controllo
del collaudatore si conclude con il certificato di collaudo da rilasciarsi dal collaudatore stesso anche
ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della citata L. n. 64 del 1974, da trasmettersi al competente
Ufficio provinciale del Genio civile o Sezione autonoma, nonché al Sindaco. Tale certificato di
collaudo allorché rilasciato dallo stesso collaudatore di cui al terzo comma del precedente art. 3, è
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 80 del 29 Dicembre 2009
valido anche ai fini e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. 5 novembre 1971, n. 1086, fermo
restando l'obbligo del direttore dei lavori degli adempimenti di cui all'art. 6 della L. 5 novembre
1971, n. 1086.
Il Sindaco del Comune nel cui territorio si eseguono le opere è tenuto ad accertare, a mezzo degli
agenti e dei tecnici comunali, che chiunque inizi l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 sia in
possesso dell'attestazione dell'Ufficio provinciale del Genio civile dell'avvenuto deposito degli atti
prescritti.
Tale accertamento sostituisce a tutti gli effetti il disposto del primo comma dell'art. 29 della L. n. 64
del 1974.
Nota all’art. 11
Comma 1.
Legge regionale 27 giugno 1987, n. 35: “Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-
Amalfitana”.
Direttiva 19 novembre 1991, n. 91/629/CEE: “Direttiva del Consiglio che stabilisce le norme
minime per la protezione dei vitelli”.
Direttiva 29 novembre 1995, n. 95/58/CE: “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini
della protezione dei consumatori e la direttiva 88/314/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei
prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori”.
fonte.



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