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Mer, Mag

Norme Piano Casa

Legge 23/10/2009 N°4

Testo integrale

Capo I

Disposizioni straordinarie per la riqualificazione del
patrimonio edilizio esistente
Art. 1
Finalità
1. La Regione autonoma della Sardegna promuove
il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore
edilizio favorendo interventi diretti alla riqualificazione
ed al miglioramento della qualità architettonica e
abitativa, della sicurezza strutturale, della compatibilità
paesaggistica e dell'efficienza energetica del patrimonio
edilizio esistente nel territorio regionale, anche
attraverso la semplificazione delle procedure.

Art. 2

Interventi di adeguamento e ampliamento
del patrimonio edilizio esistente
1. È consentito, anche mediante il superamento
degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti
urbanistici ed in deroga alle vigenti disposizioni
normative regionali, l'adeguamento e l'incremento
volumetrico dei fabbricati ad uso residenziale, di quelli
destinati a servizi connessi alla residenza e di quelli
relativi ad attività produttive, nella misura massima,
per ciascuna unità immobiliare, del 20 per cento della
volumetria esistente, nel rispetto delle previsioni di cui
al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione
della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia) e successive modifiche ed integrazioni.
Per volumetria esistente si intende quella realizzata
alla data del 31 marzo 2009.
2. Tali adeguamenti e incrementi si inseriscono in
modo organico e coerente con i caratteri formali e
architettonici del fabbricato esistente e costituiscono
strumento per la riqualificazione dello stesso in funzione
della tipologia edilizia interessata, nel rispetto delle
seguenti prescrizioni:
a) nel caso di tipologie edilizie uni-bifamiliari gli
adeguamenti e incrementi possono avvenire mediante
la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica in ampliamento
nei diversi piani, mediante sopraelevazione o
mediante realizzazione al solo piano terra di corpi di
fabbrica separati dal fabbricato principale, da utilizzare
come sue pertinenze;
b) nel caso di tipologie edilizie pluripiano gli incrementi
sono consentiti:
1) nel caso di copertura prevalentemente piana dell'edificio
mediante sopraelevazione di un solo piano in
arretramento di almeno metri 1,5 rispetto ai fili delle
facciate prospicienti spazi pubblici ovvero mediante la
chiusura dei piani pilotis, nel rispetto della sagoma dell'edificio
e delle dimensioni minime dei parcheggi,
come previste dalle norme legislative vigenti;
2) nei sottotetti a condizione che venga rispettata la
sagoma massima delle murature perimetrali dell'edificio
e che l'altezza media interna non superi i tre metri;
3) nei singoli piani a condizione che l'intervento si
armonizzi con il disegno architettonico complessivo
dell'edificio e che non vengano modificati i fili più
esterni delle facciate prospicienti spazi pubblici.
Gli incrementi previsti nei punti 1), 2) e 3), possono
essere realizzati anche dai singoli proprietari purché
venga dimostrato, mediante un progetto complessivo, il
coerente inserimento dell'ampliamento nel contesto
architettonico dell'edificio e rispettate le distanze tra
pareti prospicienti come previste dagli strumenti urbanistici
comunali vigenti. Gli incrementi volumetrici
così realizzati costituiscono pertinenza inscindibile dell'unità
immobiliare principale e non possono essere
alienati separatamente ad essa;
c) nel caso di tipologie edilizie a schiera in lotto
urbanistico unitario, gli adeguamenti e incrementi possono
essere realizzati per tutte le unità e sono ammessi
purché venga dimostrato, mediante un progetto esteso
all'intero fabbricato, il coerente inserimento dell'ampliamento
nel contesto architettonico del complesso
edilizio.
3. L'adeguamento e l'incremento volumetrico possono
arrivare fino ad un massimo del 30 per cento, nel
caso in cui siano previsti interventi di riqualificazione
dell'intera unità immobiliare oggetto dell'intervento,
tali da determinare una riduzione almeno del 15 per
cento del fabbisogno di energia primaria oppure si
dimostri che l'unità immobiliare rientra nei parametri di
cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive
modifiche ed integrazioni. Nelle ipotesi di cui alle lettere
a), b) e c) del comma 2 si consegue anche il miglioramento
della qualità architettonica dell'intero edificio,
della sicurezza strutturale e dell'accessibilità degli
immobili. La presenza di tali requisiti è dichiarata nella
documentazione allegata alla denuncia di inizio attività
e successivamente attestata dal direttore dei lavori che,
in allegato alla comunicazione di fine lavori, produce
tutte le certificazioni di conformità e di regolare esecuzione
delle opere con idonea documentazione tecnica e
fotografica, nonché la certificazione energetica ai sensi
del decreto ministeriale 26 giugno 2009 (Linee guida
nazionali per la certificazione energetica degli edifici).
4. Per gli edifici ad uso residenziale e per i servizi
connessi alla residenza situati in zona F turistica nella
fascia compresa tra i 300, o i 150 metri nelle isole
minori, e i 2.000 metri dalla linea di battigia, l'adeguamento
e l'incremento volumetrico di cui ai commi 1, 2
e 3 sono ridotti del 30 per cento.
5. Per gli edifici ad uso residenziale e per i servizi
connessi alla residenza situati in zona F turistica nei
300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri
nelle isole minori, sono ammissibili esclusivamente e
limitatamente agli edifici di cui al comma 2, lettera a),
gli incrementi sino al 10 per cento del volume esistente,
senza sopraelevazione, a condizione che siano finalizzati
al miglioramento della qualità architettonica dell'intero
organismo edilizio e dei valori paesaggistici del
contesto in cui è inserito; la proposta di intervento deve
ottenere la positiva valutazione della Commissione
regionale per la qualità architettonica e paesaggistica di
cui all'articolo 7.
6. Gli adeguamenti e incrementi di cui ai commi 1,
2, 3 e 4 possono superare i limiti di altezza e di distanza
tra pareti prospicienti e i rapporti di copertura previsti
dagli strumenti urbanistici vigenti e dal decreto
assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina
dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi
strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti
nei comuni della Sardegna), fermo restando quanto
previsto dal decreto ministeriale 5 luglio 1975
(Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno
1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti
igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione).
Sono, comunque, fatti salvi i diritti dei terzi. Gli adeguamenti
e incrementi rispettano i distacchi minimi
previsti dal Codice civile e non possono essere realizzati
utilizzando superfici destinate a soddisfare la quota
minima di parcheggi prevista dalle leggi vigenti.
7. Le previsioni di cui al presente articolo non si
applicano agli edifici compresi nella zona urbanistica
omogenea A, come individuata negli strumenti urbanistici
comunali, ad eccezione di quelli aventi meno di
cinquant'anni in contrasto con i caratteri architettonici
e tipologici del contesto ed a condizione che l'intervento
comporti un miglioramento della qualità architettonica
estesa all'intero edificio e sia armonizzato con il
contesto storico e paesaggistico in cui si inserisce. Tale
contrasto è espressamente dichiarato con delibera del
consiglio comunale del comune competente approvata
perentoriamente entro il termine di novanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge.
8. Gli incrementi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
aumentati del 30 per cento qualora si tratti di prima abitazione
del proprietario, localizzata nelle zone urbanistiche
B o C e purché la superficie dell'immobile non
superi quella indicata dalla legge 5 agosto 1978, n. 457
(Norme per l'edilizia residenziale), articolo 16, terzo
comma.
Art. 3
Interventi di ampliamento
per le costruzioni in zona agricola
1. Nelle zone omogenee E, così come individuate
dagli strumenti urbanistici vigenti, gli incrementi volumetrici
sono disciplinati dalle seguenti disposizioni,
anche mediante il superamento degli indici massimi di
edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici ed in
deroga alle vigenti disposizioni normative regionali.
2. Per gli immobili destinati ad usi agro-silvo-pastorali
e per quelli ad uso residenziale, compresi nella
fascia costiera tra i 300 ed i 2.000 metri dalla linea di
battigia, ridotti a 150 e 1.000 metri nelle isole minori, è
consentito l'incremento della volumetria esistente alla
data del 31 marzo 2009, nella misura del 10 per cento
per funzioni agro-silvo-pastorali e nella misura del 10
per cento per uso residenziale. Oltre la fascia dei 2.000
metri, ovvero 1.000 metri nelle isole minori, l'incremento
volumetrico consentito è del 20 per cento.
3. All'interno della fascia costiera dei 300 metri
dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole
minori, per i fabbricati di proprietà dell'imprenditore
agricolo destinati ad usi agro-silvo-pastorali è consentito
il solo incremento del 10 per cento della volumetria
esistente alla data del 31 marzo 2009, a condizione che
le nuove volumetrie siano finalizzate agli stessi usi ed
al miglioramento della qualità architettonica e del contesto
paesaggistico; la proposta di intervento deve ottenere
la positiva valutazione della Commissione regionale
di cui all'articolo 7.
4. Sono comunque ammesse varianti per i fabbricati
legittimamente realizzati lasciando invariati i parametri
urbanistici senza variazioni di volumi e superfici
coperte.
5. In attesa della revisione o dell'adeguamento del
Piano paesaggistico regionale, nelle zone omogenee E
si applica la disciplina di cui all'articolo 3, commi 1, 2
e 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 3
agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole).
Art. 4
Interventi di ampliamento degli immobili
a finalità turistico-ricettiva
1. Per gli immobili destinati allo svolgimento di attività
turistico-ricettiva situati in aree extraurbane nella
fascia costiera dei 300 metri dalla linea di battigia,
ridotta a 150 metri nelle isole minori, è consentito,
anche mediante il superamento degli indici massimi di
edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici vigenti
e dalle vigenti disposizioni normative regionali, l'incremento
del 10 per cento della volumetria esistente alla
data del 31 marzo 2009, qualora gli interventi siano tali
da determinare il contenimento del consumo energetico
con una riduzione maggiore del 10 per cento del fabbisogno
di energia primaria dell'intero edificio, oppure
si dimostri che l'immobile rispetti i parametri di cui al
decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche
ed integrazioni e si consegua il miglioramento
della qualità architettonica. La presenza di tali requisiti
e delle relative tecnologie impiantistiche e costruttive
è dichiarata nella documentazione allegata alla
richiesta di concessione edilizia. Successivamente il
direttore dei lavori produce, in allegato alla comunicazione
di fine lavori, tutte le certificazioni di conformità
e di regolare esecuzione delle opere, con idonea documentazione
tecnica e fotografica, nonché la certificazione
energetica ai sensi del decreto ministeriale 26
giugno 2009. La proposta di intervento deve ottenere la
positiva valutazione della Commissione regionale di
cui all'articolo 7.
2. Per gli immobili di cui al comma 1, situati oltre la
fascia costiera di cui al comma 1, è consentito un incremento
volumetrico del 20 per cento che può arrivare al
30 per cento nel caso in cui siano previsti interventi di
riqualificazione estesi all'intero edificio tali da determinare
il contenimento del consumo energetico con una
riduzione maggiore del 25 per cento del fabbisogno di
energia primaria, oppure si dimostri che l'immobile
rispetti i parametri di cui al decreto legislativo n. 192
del 2005, e successive modifiche ed integrazioni e si
consegua il miglioramento della qualità architettonica,
della sicurezza strutturale e della accessibilità degli
immobili. La presenza di tali requisiti e delle relative
tecnologie impiantistiche e costruttive è dichiarata
nella documentazione allegata alla denuncia di inizio
attività. Successivamente il direttore dei lavori produce,
in allegato alla comunicazione di fine lavori, tutte le
certificazioni di conformità e di regolare esecuzione
delle opere, con idonea documentazione tecnica e fotografica,
nonché la certificazione energetica ai sensi del
decreto ministeriale 26 giugno 2009.
3. Per gli incrementi di cui al comma 1 deve essere
rispettata la condizione che l'incremento volumetrico
sia prioritariamente destinato a servizi turistici dell'attività
aziendale senza aumento del numero di posti letto
e che venga sempre realizzato in arretramento rispetto
all'edificio preesistente e non verso il mare; per gli
incrementi volumetrici di cui al comma 2 deve essere
rispettata la condizione che essi siano destinati per
almeno il 50 per cento a servizi turistici dell'attività
aziendale. Negli immobili a prevalente destinazione
turistico-ricettiva con un numero di camere non superiore
a 7, per le volumetrie legittimamente esistenti alla
data del 31 marzo 2009 aventi destinazione residenziale
o commerciale è sempre consentito il cambio di
destinazione d'uso che consenta l'incremento delle
superfici dedicate all'attività turistico-ricettiva in misura
non superiore al 30 per cento.
Art. 5
Interventi di demolizione e ricostruzione
1. La Regione promuove il rinnovamento del patrimonio
edilizio ad uso residenziale e di quello destinato
a servizi connessi alla residenza, turistico-ricettivo e
produttivo esistente mediante interventi di sostituzione
edilizia delle costruzioni ultimate entro il 31 dicembre
1989, che necessitino di essere adeguate in relazione ai
requisiti qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici,
di sicurezza strutturale ed a quelli necessari a
garantire l'accessibilità dell'edificio alle persone disabili.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, anche
mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità
previsti dagli strumenti urbanistici e dalle
vigenti disposizioni normative regionali, è consentito
un incremento volumetrico del 30 per cento in caso di
integrale demolizione e ricostruzione degli edifici ad
uso residenziale e di quelli destinati a servizi connessi
alla residenza, di quelli destinati ad attività turisticoricettive
o produttive, a condizione che nella ricostruzione
venga migliorata la qualità architettonica e tecnologica
complessiva e l'efficienza energetica dell'edificio
nel rispetto del decreto legislativo n. 192 del 2005,
e successive modifiche ed integrazioni. L'incremento
volumetrico può arrivare fino ad un massimo del 35 per
cento nel caso in cui siano previsti interventi tali da
determinare il contenimento del consumo energetico
con una riduzione pari almeno al 10 per cento rispetto
agli indici previsti dal decreto legislativo n. 192 del
2005, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Nel caso di immobili insistenti nella fascia dei
300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri
nelle isole minori, ed in aree di particolare valore paesaggistico
o in prossimità di emergenze ambientali,
architettoniche, archeologiche o storico-artistiche, al
fine di conseguire la riqualificazione del contesto é
consentita, previa approvazione da parte del consiglio
comunale e stipula di apposita convenzione, l'integrale
demolizione degli stessi ed il trasferimento della volumetria
preesistente in altra area situata oltre la fascia
dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 nelle
isole minori con destinazione urbanistica compatibile,
a condizione che il lotto originario sia ceduto gratuitamente
al comune per destinarlo a finalità pubbliche. In
tale ipotesi è concesso un incremento volumetrico del
40 per cento in caso di riduzione di almeno il 15 per
cento dell'indice di prestazione energetica di cui al
decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche
ed integrazioni, e un incremento volumetrico del
45 per cento nell'ipotesi di riduzione dell'indice di prestazione
energetica di almeno il 20 per cento. La deliberazione
del consiglio comunale può prevedere una
deroga esclusivamente all'indice di edificabilità e all'altezza,
che non può comunque essere maggiore di un
piano rispetto agli edifici circostanti ed a condizione
che la soluzione progettuale si armonizzi con il contesto
paesaggistico in cui è inserito l'intervento.
4. I requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono dichiarati
nel progetto allegato alla richiesta di concessione
edilizia e successivamente attestati dal direttore dei
lavori che produce, in allegato alla comunicazione di
fine lavori, le certificazioni di conformità e di regolare
esecuzione delle opere con idonea documentazione tecnica
e fotografica, nonché la certificazione energetica
ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009.
5. Le previsioni di cui al presente articolo non si
applicano agli edifici ubicati nelle zone extraurbane
ricadenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia,
ridotta a 150 metri nelle isole minori, ad eccezione
della demolizione dei volumi incongrui e del loro trasferimento,
con il relativo incremento volumetrico,
oltre la fascia suddetta in aree extraurbane con destinazione
urbanistica compatibile.
6. Le previsioni di cui al presente articolo non si
applicano agli edifici compresi nella zona urbanistica
omogenea A, come individuata negli strumenti urbanistici
comunali, ad eccezione di quelli aventi meno di
cinquant'anni in contrasto con i caratteri architettonici
e tipologici del contesto e fermo restando che gli stessi
devono risultare ultimati alla data del 31 dicembre
1989.
Art. 6
Interventi sul patrimonio edilizio pubblico
1. Al fine di agevolare la riqualificazione del patri-
monio edilizio di proprietà pubblica, è consentito,
anche mediante il superamento degli indici massimi di
edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici e dalle
vigenti disposizioni normative regionali, l'incremento
del 20 per cento della volumetria esistente degli edifici
destinati ad attività istituzionali o comunque pubbliche.
2. Tale incremento può arrivare fino ad un massimo
del 30 per cento nel caso in cui siano previsti interventi
di recupero e ristrutturazione di edifici non in uso, finalizzati
al ripristino delle destinazioni di cui al comma 1,
attualmente non consentite per effettive carenze funzionali
e strutturali, ed al miglioramento della qualità architettonica
dell'intero edificio, della sicurezza strutturale e
della accessibilità degli immobili.
3. Le previsioni di cui al presente articolo non si
applicano agli edifici ubicati nelle zone extraurbane e
ricadenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia,
ridotta a 150 metri nelle isole minori, ad eccezione
della demolizione dei volumi incongrui e del loro trasferimento
con il relativo incremento volumetrico oltre
la fascia suddetta.
Art. 7
Commissione regionale per il paesaggio
e la qualità architettonica
1. È istituita la Commissione regionale per il paesaggio
e la qualità architettonica al fine di fornire un
supporto tecnico-scientifico all'Amministrazione regionale
in merito alla valutazione degli interventi da
realizzare in zone di particolare valore paesaggistico ed
ambientale, con particolare riguardo al fatto che gli
stessi non rechino pregiudizio ai valori oggetto di protezione.
La Commissione esprime i pareri di cui agli
articoli 2, 3 e 4 e negli altri casi previsti dalla presente
legge. Svolge inoltre funzione consultiva della Giunta
regionale.
2. La Commissione si avvale, per il suo funzionamento,
degli uffici dell'Assessorato competente in
materia di governo del territorio, ed è composta da tre
esperti in materia di tutela paesaggistica ed ambientale
con comprovata pluriennale esperienza nella valorizzazione
dei contesti ambientali, storico-culturali ed insediativi
e nella progettazione di opere di elevata qualità
architettonica.
3. I componenti della Commissione sono nominati
dalla Giunta regionale, rimangono in carica per l'intera
durata della legislatura e cessano dalle loro funzioni
novanta giorni dopo l'insediamento dell'organo esecutivo
di nuova elezione. Con successiva legge regionale è
disciplinata la corresponsione, ai componenti, di eventuali
compensi.
4. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale nomina i componenti
della Commissione.
Art. 8
Condizioni di ammissibilità degli interventi
1. Gli interventi previsti negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6
non sono ammessi:
a) su edifici privi di titolo abilitativo, ove prescritto;
b) sui beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico
o etno-antropologico vincolati ai sensi della
parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive
modifiche ed integrazioni, ad esclusione dei casi previsti
negli articoli precedenti.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 non si
applicano agli edifici collocati in aree dichiarate, ai
sensi del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico di
cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo), e successive modifiche ed integrazioni, di pericolosità
idraulica elevata o molto elevata (Hi3 - Hi4),
ovvero in aree di pericolosità da frana elevata o molto
elevata (Hg3 - Hg4).
3. Gli incrementi di volumetria previsti dagli articoli
2, 3, 4, 5 e 6 possono cumularsi con gli aumenti consentiti
da altre disposizioni di legge, dagli strumenti
urbanistici comunali e dalle norme di pianificazione
regionale. Non sono cumulabili fra loro gli incrementi
previsti nel presente capo I. È sempre ammessa la chiusura
di vuoti esistenti nei piani intermedi.
4. Alla data del 31 marzo 2009, le unità immobiliari
interessate dagli interventi di cui alla presente legge
devono risultare regolarmente accatastate presso le
competenti agenzie del territorio ovvero i lavori devono
essere stati ultimati alla medesima data e le istanze
di accatastamento avviate entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Il rispetto della
presente disposizione è attestato mediante autocertificazione
rilasciata dal direttore dei lavori. Nei casi in cui
gli interventi di adeguamento ed incremento previsti
dall'articolo 2 riguardino fabbricati la cui costruzione
sia stata intrapresa entro il 31 marzo 2009 in forza di
regolare concessione edilizia e i lavori siano stati
sospesi a seguito di sequestro giudiziario poi annullato
o revocato, la volumetria esistente, ai sensi dell'articolo
2, comma 1, si intende quella realizzata entro la data
di entrata in vigore della presente legge e le relative
istanze di accatastamento devono essere avviate entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
5. Il mutamento della destinazione d'uso per le unità
immobiliari sulle quali siano stati realizzati gli interventi
di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 è ammesso a condizione
che sia compatibile con le destinazioni urbanistiche
previste dalla strumentazione urbanistica comunale.
Art. 9
Oneri
1. Per gli incrementi di cui agli articoli 2, 3 e 4, gli
oneri di concessione, ove dovuti, sono ridotti del 40 per
cento se relativi alla prima abitazione del proprietario o
dell'avente titolo, ovvero aumentati del 60 per cento
negli altri casi. Per gli ampliamenti di cui all'articolo 2,
comma 5 e all'articolo 4, comma 1, gli oneri di concessione
sono aumentati del 200 per cento.
2. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione
di cui all'articolo 5, gli oneri di concessione sono dovuti
nella misura del 140 per cento per l'incremento volu-
metrico e nella misura del 60 per cento per la parte
ricostruita e sono in ogni caso ridotti del 40 per cento
se relativi alla prima abitazione del proprietario o dell'avente
titolo.
3. Decorso il termine per la comunicazione di fine
lavori di cui all'articolo 10, comma 4, il costo di costruzione
complessivo dovuto per l'intervento è aumentato
del 50 per cento.
4. Entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge i comuni, con deliberazione
del consiglio comunale, possono prevedere una riduzione
ovvero una maggiorazione degli oneri di concessione
previsti nel presente articolo. In difetto della deliberazione
trovano integrale applicazione le disposizioni
contenute nei commi 1, 2 e 3.
Art. 10
Norme sulla semplificazione delle
procedure amministrative in materia edilizia
1. Nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza
sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare,
delle norme di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie,
di quelle relative all'efficienza energetica
nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo
n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni,
sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi di manutenzione straordinaria, sempre
che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non
comportino aumento delle unità immobiliari e non
implichino incremento degli standard urbanistici;
c) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche
che non comportino la realizzazione di
rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che
alterino la sagoma dell'edificio;
d) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo
che abbiano carattere geognostico o siano eseguite
in aree esterne al centro edificato;
e) movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio
dell'attività agricola-zootecnica e le pratiche agrosilvo-
pastorali compresi gli interventi su impianti idraulici
agrari;
f) opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare
obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da
poter essere immediatamente rimosse alla cessazione
della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione
non superiore a novanta giorni;
g) serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in
muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
h) opere di pavimentazione e di finitura di spazi
esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute
entro l'indice di permeabilità stabilito dallo strumento
urbanistico comunale;
i) interventi e impianti funzionali all'incremento dell'efficienza
energetica, di cui al decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva
2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia
e i servizi energetici e abrogazione della direttiva
93/76/CEE), articolo 11, comma 3;
j) elementi di arredo di aree di pertinenza degli edifici
esistenti.
2. Prima dell'inizio degli interventi di cui al comma
1, l'interessato, anche per via telematica, informa l'amministrazione
comunale dell'avvio dei lavori, comunicando
gli estremi delle autorizzazioni eventualmente
obbligatorie ai sensi delle normative di settore.
3. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono
assoggettati alla procedura di denuncia di inizio attività
(DIA), ad eccezione di quelli ricadenti nella zona
omogenea A, nelle zone omogenee E ed F localizzate
nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta
a 150 metri nelle isole minori e di quelli previsti all'articolo
5, per i quali deve essere ottenuta la concessione
edilizia.
4. La denuncia di inizio attività o la relativa comunicazione
di inizio lavori è inoltrata improrogabilmente
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge e la comunicazione di fine lavori
entro trentasei mesi dalla medesima data.
5. Per gli interventi previsti nel presente capo devono
altresì essere rispettate le modalità di cui alla legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica), articolo 1, e successive
modifiche, ed alle relative norme di attuazione previste
dal regolamento di cui al decreto interministeriale 18
febbraio 1998, n. 41, e successive modifiche, ovvero
per le ipotesi di riqualificazione energetica, le modalità
di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007), articolo 1, commi 344-349, e successive
modifiche, ed alle relative norme di attuazione previste
dal decreto interministeriale 19 febbraio 2007, e successive
modifiche ed integrazioni. Gli estremi di pagamento
devono essere, altresì, allegati alla comunicazione
di fine lavori.
6. Per gli interventi di cui al presente capo, ad eccezione
di quelli ricadenti nella fascia extraurbana dei
300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri
nelle isole minori, di quelli ricadenti in centro storico e
di quelli disciplinati dall'articolo 5, l'autorizzazione
paesaggistica, qualora necessaria, è rilasciata dall'organo
comunale ai sensi della legge regionale 12 agosto
1998, n. 28 (Norme per l'esercizio delle competenze in
materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma
della Sardegna con l'art. 6 del D.P.R. 22 maggio
1975, n. 480, e delegate con l'art. 57 del D.P.R. 19 giugno
1979, n. 348).
7. Ai fini del monitoraggio degli interventi di cui
alla presente legge e delle conseguenti trasformazioni
urbanistiche ed edilizie del territorio, i comuni trasmettono
all'Assessorato regionale competente in materia di
governo del territorio i relativi dati tecnici e amministrativi,
secondo direttive emanate dalla Giunta regionale.
8. All'articolo 31 della legge regionale 22 aprile
2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), dopo il comma 5 è
aggiunto il seguente:
"5 bis. Ai fini della verifica di cui al comma 5, i
comuni trasmettono gli atti di pianificazione e i relativi
dati di analisi anche su supporto informatico, secondo
direttive emanate dalla Giunta regionale.".
Capo II
Norme in materia di pianificazione paesaggistica
Art. 11
Aggiornamento e revisione
del Piano paesaggistico regionale
1. Con periodicità biennale la Giunta regionale procede
all'aggiornamento e alla revisione dei contenuti
descrittivi e dispositivi del Piano paesaggistico regionale
con specifica deliberazione da pubblicarsi sul
BURAS e della quale è data pubblicità sul sito istituzionale
della Regione e mediante deposito presso gli uffici
regionali. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione
sul BURAS di tale deliberazione, chiunque ne abbia
interesse può presentare osservazioni in merito alle
modifiche proposte. Nel medesimo termine la
Commissione consiliare competente in materia di urbanistica
esprime il proprio parere e lo trasmette alla
Giunta regionale. Trascorso tale termine la Giunta, esaminate
le osservazioni, delibera in via definitiva l'aggiornamento
o la revisione. Tale deliberazione è pubblicata
sul BURAS e le conseguenti modifiche costituiscono
parte integrante del Piano paesaggistico regionale.
Art. 12
Programmi, piani e progetti di valenza strategica
per lo sviluppo del territorio
1. La Regione, le province ed i comuni, anche con il
concorso di altri soggetti pubblici e privati, individuano
ed attivano programmi, piani e progetti aventi carattere
strategico per promuovere lo sviluppo del territorio
regionale in un'ottica di sostenibilità ambientale e paesaggistica.
2. I programmi, i piani ed i progetti devono essere
tali da incidere significativamente sul sistema economico-
sociale, sull'organizzazione del territorio e sulla
valorizzazione paesaggistico-ambientale. In particolare
possono comprendere operazioni di riassetto e riqualificazione
degli insediamenti, anche costieri, e la realizzazione
di parchi ecologico-ambientali anche di carattere
botanico e forestale di elevata valenza scientifica e
culturale. Essi in ogni caso perseguono obiettivi di elevata
qualità paesaggistica, ecologico-ambientale e
urbanistico-architettonica.
3. La proposta di cui al comma 1 è sottoposta
all'Assessorato competente in materia di governo del
territorio per la preliminare valutazione della compatibilità
complessiva sotto il profilo paesaggistico. In caso
di esito positivo si procede mediante conferenza di servizi
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme sul procedimento amministrativo), e successive
modificazioni ed integrazioni.
4. Qualora la realizzazione degli interventi programmati
necessiti di variante agli strumenti urbanistici
si procede secondo le vigenti disposizioni legislative.
In tal caso i termini per le pubblicazioni e le osservazioni
sono ridotti della metà.
Art. 13
Disciplina degli interventi ammissibili nella fase di
adeguamento degli strumenti urbanistici
al Piano paesaggistico regionale
1. I piani paesaggistici, le loro varianti e gli atti di
aggiornamento e revisione di cui all'articolo 11, introducono
norme temporanee di salvaguardia e possono
indicare le opere eseguibili sino all'adeguamento degli
strumenti urbanistici comunali, nel rispetto dei seguenti
principi e direttive:
a) sono realizzabili:
1) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,
di consolidamento statico, di restauro e di risanamento
conservativo;
2) volumi tecnici di modesta entità strettamente
necessari e funzionali alla gestione tecnico/operativa
delle strutture esistenti e tali da non incidere negativamente
sullo stato dei luoghi e sulla qualità paesaggistica
del contesto;
3) interventi di riqualificazione degli insediamenti
esistenti sotto il profilo urbanistico, architettonico-edilizio
e paesaggistico-ambientale, senza aumento di
volume, ad eccezione di quello strettamente necessario
per servizi;
4) interventi pubblici o di interesse pubblico finanziati
dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione,
dalle province, dai comuni o dagli enti strumentali statali
o regionali;
5) gli interventi previsti dal capo I della presente
legge;
b) gli interventi previsti nei vigenti strumenti urbanistici
sono realizzabili alle seguenti condizioni:
1) che ricadano nelle aree delimitate dagli strumenti
urbanistici come zone territoriali omogenee A e B;
2) che ricadano nelle aree delimitate dagli strumenti
urbanistici come zone territoriali omogenee C, G e D,
limitatamente alla funzione commerciale, qualora le
aree siano intercluse, ovvero contigue ed integrate in
termini di infrastrutture, con l'ambito urbano;
c) nei comuni dotati di piano urbanistico comunale
ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45
(Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale),
sono, altresì, realizzabili gli interventi localizzati nelle
altre zone territoriali omogenee C, D, G, ed F, previsti
dagli strumenti attuativi approvati e, se di iniziativa privata,
convenzionati.
Può, inoltre, essere concluso il procedimento di
approvazione dei piani attuativi legittimamente adottati
prima dell'approvazione del Piano paesaggistico
regionale;
d) nei comuni non dotati di piano urbanistico comunale
di cui alla legge regionale n. 45 del 1989, nelle
zone territoriali omogenee C, D, G, ed F, all'interno
della fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia, possono
essere realizzati gli interventi previsti dagli strumenti
attuativi già approvati e convenzionati, a condizione
che le relative opere di urbanizzazione siano state
legittimamente avviate prima dell'approvazione del
Piano paesaggistico regionale.
Oltre tale fascia sono realizzabili gli interventi previsti
nei piani attuativi regolarmente approvati e, se di
iniziativa privata, convenzionati;
e) ai fini della riqualificazione delle strutture desti-
nate all'esercizio di attività turistico-ricettive, anche
qualora localizzate nei 300 metri dalla linea di battigia,
ridotti a 150 metri nelle isole minori, possono essere
autorizzati, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti,
interventi di ristrutturazione e rinnovamento. Eventuali
incrementi volumetrici, per i quali non opera l'articolo
6 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme
urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione
paesaggistica e la tutela del territorio regionale), non
possono comunque superare il 25 per cento dei volumi
legittimamente esistenti, a condizione che realizzino
concreti obiettivi di qualità paesaggistico-architettonica
e di efficienza tecnico-funzionale e si sviluppino non
verso il mare. Gli incrementi volumetrici previsti nella
presente lettera non si applicano alle strutture turisticoricettive
che abbiano già usufruito degli incrementi
previsti dalla legge regionale n. 45 del 1989, articolo 10
bis, come introdotto dalla legge regionale 7 maggio
1993, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
22 dicembre 1989, n. 45, recante «Norme per l'uso
e la tutela del territorio regionale»);
f) nelle more dell'adeguamento degli strumenti
urbanistici comunali ai piani paesaggistici regionali,
all'interno delle aree ricomprese nella fascia di larghezza
pari a 100 metri, ove prevista, a partire dal perimetro
più esterno dei beni paesaggistici ed identitari,
come definiti dalla legge regionale 4 agosto 2008, n. 13
(Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione
dei centri storici e dei perimetri cautelari dei
beni paesaggistici e identitari), articolo 1, possono
essere realizzati gli interventi di trasformazione del territorio
e degli edifici esistenti, compresa la realizzazione
di nuovi corpi di fabbrica, esclusivamente a condizione
che abbiano ottenuto l'autorizzazione paesaggistica,
rilasciata ai sensi del decreto legislativo n. 42 del
2004, articolo 146 e seguenti, e successive modifiche
ed integrazioni. I contenuti e le prescrizioni dell'autorizzazione
costituiscono commisurazione e valutazione
della compatibilità dell'intervento proposto con l'interesse
paesaggistico tutelato;
g) nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia è
vietata la realizzazione di linee elettriche diverse da
quelle strettamente necessarie e funzionali agli insediamenti
urbanistico-edilizi, ad eccezione di quelle già
programmate alla data del 31 dicembre 2008. È, inoltre,
ammessa la realizzazione di linee elettriche che,
sulla base di un atto di indirizzo approvato dalla Giunta
regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, ottengano la preventiva valutazione
positiva da parte della Giunta regionale, previo parere
della commissione consiliare competente;
h) il mare territoriale, per la sua stretta interrelazione
con le aree tutelate ai sensi degli articoli 142 e 143
del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive
modifiche ed integrazioni, è considerato di primario
interesse paesaggistico ed è fatto oggetto di tutela;
i) la Regione considera meritevoli di tutela, e ne fa
oggetto di integrale conservazione, le praterie di posedonia,
secondo anche quanto previsto dalla direttiva
comunitaria 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali
e della flora e della fauna selvatiche, e ne costituiscono
"habitat prioritario". È, pertanto, vietato qualunque
intervento che possa comprometterne l'integrità ovvero
lo stato di equilibrio ottimale dell'habitat naturale, ad
eccezione di quelli già programmati alla data di entrata
in vigore della presente legge e di quelli che ottengano
il preventivo assenso da parte della Giunta regionale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono provvisoriamente
efficaci e trovano immediata applicazione sin
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli
interventi previsti nel comma 1, lettera c), secondo
capoverso, lettera d), primo capoverso e lettera e), sono
realizzati previa verifica della coerenza delle volumetrie
programmate con il contesto paesaggistico ed
ambientale di riferimento, effettuata di concerto tra
Amministrazione regionale e amministrazione comunale.
In sede di verifica può essere stabilito il ridimensionamento
e l'adeguamento degli interventi programmati
al fine di renderli coerenti con le finalità del Piano
paesaggistico regionale.
Art. 14
Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2008, n. 13
1. L'articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2008 è
sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Disciplina per le aree all'interno dei centri
di antica e prima formazione)
1. Nelle more dell'adeguamento degli strumenti
urbanistici comunali al Piano paesaggistico regionale,
alle sue varianti ed agli atti di aggiornamento e revisione,
i comuni, con deliberazione del consiglio comunale,
verificano la coerenza delle disposizioni dei vigenti
piani particolareggiati dei centri storici ricadenti nelle
aree di antica e prima formazione con le disposizioni
del Piano paesaggistico regionale, sue varianti ed atti di
aggiornamento e revisione, e possono procedere alla
loro attuazione per le parti coerenti. Con deliberazione
consiliare, i comuni, per le restanti aree del centro di
antica e prima formazione esterne al piano particolareggiato
del centro storico, verificano la coerenza delle
relative previsioni urbanistiche con le disposizioni del
Piano paesaggistico regionale e procedono alla loro
attuazione. Tale deliberazione è approvata come previsto
dalla legge regionale n. 28 del 1998, articolo 9,
comma 5.
2. Il comune, ottenuta l'approvazione, pubblica sul
BURAS le deliberazioni di cui al comma 1. Dal giorno
successivo alla pubblicazione, all'interno dell'area del
centro di antica e prima formazione, possono essere realizzati
gli interventi coerenti, previsti nella disciplina
urbanistica previgente, a condizione che abbiano ottenuto
l'autorizzazione paesaggistica, rilasciata ai sensi del
decreto legislativo n. 42 del 2004, articolo 146.".
Capo III
Disposizioni in materia di sottotetti e norme finali
Art. 15
Utilizzo del patrimonio edilizio
e recupero dei sottotetti
1. La Regione Sardegna promuove il recupero a fini
abitativi dei sottotetti esistenti nelle zone urbanistiche
A, B, C ed E con l'obiettivo di contenere il consumo di
nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi
tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.
2. Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza
è consentito il recupero volumetrico a solo scopo
residenziale del piano sottotetto esistente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Si definiscono sottotetti i volumi compresi tra la
chiusura orizzontale superiore, anche non calpestabile,
dell'ultimo livello abitabile e l'intradosso delle falde
della copertura a tetto, localizzati all'interno della sagoma
dell'edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo,
ove prescritto.
4. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito,
previo titolo abilitativo, attraverso interventi edilizi,
purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienicosanitarie
riguardanti le condizioni di abitabilità previste
dai regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal
comma 5.
5. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché
sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza
media ponderale di metri 2,40 per gli spazi ad uso
abitativo, ulteriormente ridotta a metri 2,20 per spazi
accessori dei servizi. Per i comuni posti a quote superiori
a 600 metri di altitudine sul livello del mare è consentita
rispettivamente la riduzione a metri 2,20 per spazi ad
uso abitazione e a metri 2,00 per accessori e servizi. Gli
eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono
essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e può
esserne consentito l'uso come spazio di servizio destinato
a guardaroba e ripostiglio. In corrispondenza delle fonti
di luce la chiusura di tali spazi non è prescrittiva. Il calcolo
dell'altezza media ponderale viene effettuato dividendo
il volume della parte di sottotetto la cui altezza
superi metri 1,50 per la superficie relativa.
6. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei
sottotetti possono comportare l'apertura di finestre,
lucernari, abbaini e terrazzi per assicurare l'osservanza
dei requisiti di aeroilluminazione, nonché, nelle sole
zone B, sono ammesse modificazioni delle altezze di
colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde,
unicamente al fine di assicurare i parametri di cui al
comma 5.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
negli ambiti territoriali per i quali i comuni, con
motivata deliberazione del consiglio comunale, ne
dispongano l'esclusione nel termine perentorio di
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
8. Alle disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano i termini di cui all'articolo 10, comma 4.
Art. 16
Abrogazione
1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n.
8 del 2004, è abrogato.
Art. 17
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione autonoma della Sardegna.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 23 ottobre 2009
Cappellacci



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