fbpx
03
Mar, Dic

Risparmio Energetico

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 196 del 7-12-2009
LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 30
“Disposizioni in materia di energia nucleare”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
HAAPPROVATO
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:

Leggi il testo

Art. 1
1. La Regione Puglia, tenuto conto degli indirizzi
nella politica energetica regionale, nazionale e
dell’Unione europea, disciplina gli atti di programmazione
e gli interventi operativi della Regione e
degli enti locali in materia dì energia, in conformità
a quanto previsto dall’articolo 117, comma terzo,
della Costituzione, al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile del sistema energetico regionale
garantendo che vi sia una corrispondenza tra
energia prodotta, il suo uso razionale e la capacità di
carico del territorio e dell’ambiente.

2. Nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà,
ragionevolezza e leale collaborazione e in
assenza di intese con lo Stato in merito alla loro
localizzazione, il territorio della Regione Puglia è
precluso all’installazione di impianti di produzione
di energia elettrica nucleare, di fabbricazione del
combustibile nucleare, di stoccaggio del combustibile
irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché di
depositi di materiali e rifiuti radioattivi.
3. Nell’esercizio delle funzioni di rispettiva
competenza, la Regione e gli enti locali operano nel
rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati
dell’energia in conformità alle norme comunitarie e
nazionali e nell’assenza di vincoli e ostacoli alla
libera circolazione dell’energia.
25630


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per
gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Puglia.


Data a Bari, addì 04 dicembre 2009
VENDOLA



Potrebbe interessarti anche