LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 21 GENNAIO 2010
“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E
PLURIENNALE DELLA REGIONE CAMPANIA - LEGGE FINANZIARIA ANNO 2010 -”.
Testo del decreto legge
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
1. La regione Campania disciplina il servizio idrico integrato regionale come servizio privo di
rilevanza economica. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione
e in assenza di intese con lo Stato in merito alle politiche relative alle società di distribuzione
dell’acqua potabile, le aziende operative nella regione Campania devono avere la maggioranza
assoluta dell’azionariato a partecipazione pubblica. Tutte le forme attualmente in essere di gestione
del servizio idrico con società miste o interamente private decadono a far data dalle scadenze dei
contratti di servizio in essere. I proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono
destinati al finanziamento degli interventi della risorsa idrica e dell’assetto idraulico ed
idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bacino. Tali proventi sono iscritti dal
corrente esercizio finanziario all’Unità previsionale di base (UPB) 11.81.80 della entrata e destinati
al finanziamento delle spese iscritte alla UPB 1.1.1. “Difesa Suolo” concernenti i lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico regionale.
2. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione e in assenza di
intese con lo Stato in merito alla loro localizzazione, il territorio della regione Campania è precluso
all’installazione di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione e di
stoccaggio del combustibile nucleare nonché di depositi di materiali radioattivi. La regione
Campania predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
programma di interventi al fine di migliorare, con riferimento agli impianti di pubblica
illuminazione, l’efficienza energetica, la sicurezza pubblica e la salvaguardia dell’ambiente. Il
programma degli interventi di adeguamento è attuato, a seguito di un censimento dello stato degli
impianti di pubblica illuminazione, attraverso un bando per l’efficienza energetica avente come
destinatari i comuni della regione Campania. Gli oneri sono a carico del Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR).
3. E’ istituito il comitato di studio per far nascere la tariffa Responsabilità civile (RC) auto e RC
moto “Fiducia Campania” denominato comitato RC auto. Tale comitato è composto da dieci esperti
di cui due in rappresentanza della Regione e uno ciascuno per le prefetture di Avellino, Benevento,
Caserta, Napoli e Salerno, per le associazioni dei consumatori, per l’Associazione dei periti
assicurativi e per l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania). Il comitato nomina al
proprio interno il Presidente tra i rappresentanti della Regione e opera senza costi per la collettività,
neppure sotto la forma dei rimborsi spese, mentre gli eventuali oneri sono a carico delle istituzioni
cui spettano le nomine. La Regione individua ulteriori esperti in caso di mancata nomina da parte
dei soggetti che dovrebbero essere rappresentati. Compito del comitato è elaborare, entro quattro
mesi dalla data di insediamento, una convenzione tariffaria, denominata “Polizza Fiducia
Campania”, la quale, nelle province della Regione con tariffa oggi particolarmente svantaggiata, sia
ispirata al principio secondo cui a chi è in classe di massimo sconto o in classe di ingresso deve
applicarsi la medesima tariffa di una qualsiasi altra città italiana a scelta della compagnia
assicuratrice e indicata nel contratto sottoposto a convenzione, seguendo i relativi andamenti
tariffari fino al verificarsi di un sinistro. In accordo con gli operatori del mercato e con le forze
dell’ordine, lo studio deve contenere altresì proposte per il contrasto al fenomeno delle frodi. Una
volta definita la convenzione, la Regione si impegna a promuovere una campagna informativa per
scoraggiare le frodi e per favorire la sottoscrizione di contratti presso le compagnie che attuano la
convenzione.
4. Al fine di contrastare la grave crisi occupazionale, è istituita una misura di incentivo
all’occupazione a favore delle imprese che assumono a tempo indeterminato lavoratori in cassa
integrazione guadagni straordinaria, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, disoccupati ed
inoccupati. La misura consiste in agevolazioni finanziarie alle imprese di tutti i settori produttivi
aventi sedi produttive in Campania nella misura di euro 7.500,00 per ogni nuova unità assunta. Le
agevolazioni sono riconosciute con i seguenti limiti:
a) per le imprese di nuova costituzione e per le imprese che alla data del 31 dicembre 2009
hanno fino a cento addetti: fino a cinque unità lavorative incrementali rispetto alla media dei
lavoratori a tempo indeterminato dell’ultimo biennio;
b) per le imprese che alla data del 31 dicembre 2009 hanno oltre cento addetti: fino al cinque
per cento del totale degli addetti che deve essere aggiunto rispetto alla media dei dipendenti
a tempo indeterminato dell’ultimo biennio.
5. Per l’attuazione della misura di cui al comma 4 si provvede, per il 2010, con lo stanziamento di
euro 30.000.000,00 da prelevare dai fondi Piano di azione per lo sviluppo economico regionale
(Paser) di cui all’UPB 2.83.243. La disciplina di attuazione della misura è definita, in armonia con
la regolamentazione comunitaria in regime de minimis, dalla Giunta regionale, sentita la
commissione consiliare competente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
6. Al fine di favorire la ripresa occupazionale, a seguito delle consistenti perdite occupazionali
registrate su tutto il territorio regionale nel corso del 2009 a causa della crisi economica, è previsto
lo stanziamento di euro 50.000.000,00 per l’attivazione della misura prevista dall’articolo 4 della
legge regionale 28 novembre 2007, n.12 (Incentivi alle imprese per l’attivazione del piano di azione
per lo sviluppo economico regionale). Per l’attuazione della misura si provvede mediante l’utilizzo
dell’apposito stanziamento iscritto nell’UPB 2.83.243, secondo quanto disposto dall’articolo 10
della legge regionale n. 12/2007. La disciplina di attuazione della misura segue le modalità indicate
all’articolo 7 della legge regionale n. 12/2007.
7. Le misure di cui ai commi 4, 5 e 6 non sono cumulabili.
8. Le farmacie istituite da almeno due anni, per le quali non sono state ancora avviate le procedure
concorsuali per l’assegnazione, ovvero quelle assegnate con diritto di prelazione alla gestione dei
comuni che ne hanno fatto richiesta e che alla data di entrata in vigore della presente legge
finanziaria non sono state ancora aperte, sono soppresse.
9. E’ istituito un fondo di garanzia per la pesca e l’acquacoltura di euro 100.000,00, a valere sulla
UPB 1.74.176, al fine di promuovere interventi di prevenzione per far fronte ai danni alla
produzione e alle strutture produttive del settore pesca, provocate da calamità naturali e da avversità
metereologiche o meteo-marine di carattere eccezionale.
10. La Giunta regionale, entro il 30 giugno 2010, presenta un piano teso a consentire la tracciabilità
del prodotto “Mozzarella di Bufala Campana” e la sua leggibilità già sulle confezioni di vendita del
prodotto finale. Il finanziamento del piano è a carico delle risorse appostate nel Piano di sviluppo
rurale (PSR).
11. Per l’espletamento delle attività istituzionali del Centro regionale incremento ippico di S. Maria
Capua Vetere e per il rilancio dello stesso è finanziato il risanamento conservativo e il recupero
funzionale delle strutture del predetto ente. Agli oneri derivanti si provvede con uno stanziamento
di euro 500.000,00 a valere sulla UPB 2.77.194.
12. Al fine di porre rimedio al fenomeno delle erosioni costiere, particolarmente evidente nelle aree
con costa sabbiosa, la Giunta regionale presenta, entro il 30 giugno 2010, un piano di ripascimento
delle coste, a partire dalle aree dove il fenomeno è maggiormente evidente. La Giunta regionale,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata, sentita la
competente commissione consiliare, a finanziare, in via prioritaria, i progetti di cui al Parco progetti
della regione Campania inerenti la depurazione delle acque del litorale Domitio/Flegreo. Nelle more
dell’attuazione degli interventi necessari ad ottenere impianti di depurazione compatibili con il
riutilizzo delle acque reflue a scopo irriguo, la regione Campania finanzia, lungo i canali artificiali
con più elevato carico inquinante del litorale Domitio/Flegreo, la realizzazione di condotte
sottomarine attraverso le quali scaricare a fondale le portate di magra. Il finanziamento dei
precedenti interventi è a gravare sulle risorse del FESR.
13. Gli stabilimenti balneari del litorale Domitio/Flegreo usufruiscono in regime de minimis degli
sgravi contributivi per gli oneri previdenziali sostenuti per ciascun dipendente nel periodo compreso
dall’1 maggio 2009 al 31 agosto 2009. A tali oneri finanziari si provvede mediante apposito
prelevamento sull’UPB 2.9.26. Le strutture turistiche ricettive e balneari insistenti nei territori del
litorale Domitio/Flegreo, in deroga alla normativa e agli strumenti urbanistici vigenti, possono
realizzare piscine, previo parere della competente Sovrintendenza ai beni ambientali e culturali e
della competente autorità demaniale. Nelle more dell’approvazione del Piano di utilizzo delle aree
demaniali (PUAD) e al fine di assicurare e promuovere la destagionalizzazione delle attività
turistiche balneari, è consentita, a facoltà del titolare di concessione demaniale, la permanenza delle
strutture balneari quali pertinenza dell’attività per l’intero anno solare. Non è possibile prevedere
biglietti di ingresso per l’accesso alla battigia ove l’unico accesso alla stessa è quello dell’uso in
concessione ai privati.
14. E’ concesso un contributo straordinario di euro 150.000,00 alla Curia di Napoli per sviluppare e
favorire la pastorale degli universitari. L’onere grava sulla relativa UPB.
15. La regione Campania dà valore di evento regionale al Galà della Fiction che si tiene ogni anno a
Castellammare di Stabia.
16. Al fine di contribuire al rilancio dell’economia delle zone montane e dei territori compresi nei
parchi mediante il turismo cinofilo (cino-turismo), i comuni ricompresi in queste aree istituiscono,
anche d’intesa con gli organi di direzione degli enti parco medesimi, aree cinofile. Dette aree sono
adibite esclusivamente all’addestramento ed all’allenamento dei cani da caccia ed alle conseguenti
verifiche zootecniche. Nell’interno delle stesse i comuni individuano strutture ove consentire
l’addestramento anche dei cani da pastore, da utilità e dei cani adibiti alla pet-therapy ed al
soccorso. La realizzazione e gestione di tali aree e strutture è prevalentemente affidata a cooperative
di giovani residenti nei comuni interessati o ad imprenditori agricoli, singoli o associati, ed alle
associazioni cinofilo-venatorie. In tali zone sono altresì consentite, nell’arco dell’anno, prove
zootecniche per il miglioramento delle razze canine da caccia e da pastore di cani iscritti
all’anagrafe canina. Il finanziamento di tali interventi grava sulle risorse del FESR.
17. Al fine di consentire il superamento della odierna fase congiunturale di crisi finanziaria si
favorisce l’accesso al credito delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381
(Disciplina delle cooperative sociali), attraverso il rafforzamento delle garanzie prestate dai confidi
mediante la costituzione, secondo le modalità di cui alla legge regionale 26 settembre 2008, n. 10
(Interventi a favore dei confidi tra le piccole e medie imprese operanti in Campania), di fondi
patrimoniali dedicati all’incremento del volume dei finanziamenti concessi dal sistema bancario
convenzionato con i confidi. Le garanzie sono concesse a titolo gratuito alle cooperative sociali
operanti sul territorio campano. Le operazioni finanziarie in favore delle cooperative sociali
possono essere co-garantite, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005
concernente l’adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e
medie imprese, attraverso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 23
dicembre 1996, n.662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), articolo 2, comma 100,
lettera a), ovvero mediante il Fondo regionale di garanzia di cui alla delibera di Giunta regionale n.
1512 del 29 luglio 2004. Le risorse sono ripartite in modo proporzionale ai crediti vantati dalle
cooperative sociali nei confronti degli enti pubblici o della pubblica amministrazione. Per tale
misura straordinaria sono appostate risorse pari a euro 3.000.000,00 a valere sull’UPB 2.83.243.
18. E’ istituito il Fondo di solidarietà e di sostegno a favore delle aziende agricole in stato di grave
emergenza economica e di mercato, con particolare riferimento ai comparti di rilevanza regionale
interessati alla riforma delle Organizzazioni comuni di mercato (OCM). Le risorse del Fondo sono
destinate agli aiuti in favore degli imprenditori agricoli, così come definiti dall’articolo 2135 del
Codice Civile, che hanno subito una riduzione annua del proprio reddito pari o superiore al trenta
per cento rispetto alla media del triennio precedente. Gli aiuti sono erogati ai singoli imprenditori in
regime de minimis, ai sensi del Regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n.1535. Per l’anno 2010 è
destinata a tale Fondo la somma di euro 10.000.000,00, da allocare in una nuova UPB denominata
“Fondo di solidarietà di sostegno a favore delle aziende agricole” nell’ambito 2 (Sviluppo
economico) della funzione obiettivo 2.83, denominata “Interventi per il rafforzamento del sistema
produttivo regionale”. L’UPB 2.83.243, denominata “Spese per interventi nei settori produttivi
dell’industria, dell’artigianato, del commercio e dell’agricoltura”, è ridotta di pari importo. Le
modalità di attuazione del presente articolo sono definite con delibera di Giunta regionale, previo
parere della commissione consiliare competente, da esprimere entro trenta giorni dalla data di
assegnazione del provvedimento.
19. E’ istituita, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione
dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma
dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59), l’Agenzia regionale della Campania per i
pagamenti in agricoltura (ARCAPA). L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha
sede ed uffici esclusivamente in regione Campania e gode di autonomia regolamentare
amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale. All’Agenzia sono attribuite le funzioni di
organismo pagatore per la regione Campania, ai sensi del regolamento (CE) 7 luglio 1995, n.1663,
e successive modifiche, e del decreto legislativo n. 165/1999 relativamente alla gestione degli aiuti,
contributi e premi finanziati dalla politica agricola comune, ai sensi del regolamento (CE) 21
giugno 2005, n.1290. Sono organi dell’Agenzia:
a) il direttore generale, individuato tra i dirigenti di ruolo della regione Campania;
b) il collegio dei revisori.
20. Alla copertura dell’organico si provvede mediante il distacco di personale dipendente della
Giunta regionale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale predispone lo statuto ed il regolamento dell’Agenzia, sentite le commissioni consiliari
competenti. Agli oneri, quantificati in euro 400.000,00 per l’anno finanziario 2010, si provvede
mediante prelievo dall’UPB 2.83.243 e istituzione di una nuova UPB denominata “Agenzia
regionale della Campania per i pagamenti in agricoltura”.
21. E’ istituito l’Istituto regionale della vite e del vino della Campania (IRVVC), ente strumentale
dotato di personalità giuridica pubblica nonché di autonomia gestionale, amministrativa, contabile e
tecnica. L’IRVVC opera in conformità agli obiettivi della programmazione regionale ed agli
indirizzi generali stabiliti dal Consiglio regionale della Campania. All’Istituto sono demandate le
funzioni di supporto alla Regione e, ove richiesto, agli enti locali nelle seguenti materie:
a) lo sviluppo tecnico, economico e sociale del sistema vitivinicolo campano;
b) lo studio, la difesa e la valorizzazione del patrimonio dei vitigni autoctoni campani;
c) la qualificazione, la ricerca e lo sviluppo delle conoscenze e delle tecnologie applicate alla
viticoltura ed ai processi produttivi del vino;
d) il supporto alla definizione del processo di programmazione delle politiche per la
valorizzazione regionale del sistema vino in Italia e nel mondo;
e) la gestione del processo di pianificazione e attuazione dei servizi di comunicazione, di
promozione e internazionalizzazione per le imprese della filiera viti-vinicola;
f) il monitoraggio dei risultati delle politiche attuate e dell’andamento del sistema vino
campano (Osservatorio).
22. Organi dell’Istituto sono il consiglio di amministrazione, il direttore generale ed il collegio dei
revisori dei conti. L’Istituto è amministrato da un consiglio di amministrazione composto da
quindici membri che elegge, al suo interno, un presidente, un vice presidente ed un segretario. I
membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono nominati con decreto
dell’assessore all’agricoltura, sentita la commissione consiliare competente. Il consiglio è composto
da:
a) assessore all’agricoltura o suo delegato;
b) presidente della commissione consiliare competente in materia o suo delegato;
c) un rappresentante designato da Unioncamere Campania;
d) cinque rappresentanti designati uno per ciascuno dai consorzi di tutela dei vini a
denominazione di origine aventi sede in regione Campania;
e) un membro indicato da ciascuna delle tre associazioni di categoria agricole più
rappresentative in Campania;
f) un rappresentante campano designato da Federvini;
g) un rappresentante campano designato da Unione italiana vini;
h) un rappresentante designato dall’associazione “Campania wine group”;
i) un rappresentante designato dall’associazione enologi della regione Campania.
23. Ai membri del consiglio di amministrazione non spetta alcun compenso. Le funzioni di
controllo sull’Istituto sono esercitate dalla Giunta regionale. La Giunta regionale, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente,
approva lo statuto ed il regolamento per la disciplina, il funzionamento, l’organizzazione e la
dotazione dell’IRVVC e nomina i consiglieri di amministrazione, il direttore generale ed il collegio
dei revisori dei conti. Nelle more della dotazione organica, l’Istituto si avvale di cinque unità
lavorative inquadrate nei ruoli della Giunta regionale. Agli oneri derivanti dall’attuazione della
presente norma la Regione fa fronte mediante l’istituzione di apposito capitolo nel bilancio di
previsione della regione Campania, denominato “Istituto della vite e del vino campano”, e lo
stanziamento di euro 400.000,00 a valere sulla UPB 2.83.243.
24. Il distretto vitivinicolo è istituito in tutti i comuni delle aree Doc e Docg della regione
Campania. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, predispone gli atti necessari per il riconoscimento del distretto vinicolo campano nei termini
e nei modi stabiliti dalla normativa di merito. Il programma delle iniziative preposte alla definizione
di un accordo consensuale tra le istituzioni pubbliche ed i soggetti collettivi coinvolti nel settore
vitivinicolo è adottato d’intesa con la cabina di regia vitivinicola Campania Wines, istituita ai sensi
dell’articolo 69 della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1 (Legge finanziaria regionale 2008),
come modificato dall’articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 2009, n.1 (Legge finanziaria
regionale 2009). Per tale attività si provvede con lo stanziamento di euro 20.000,00, a valere sulla
UPB 2.83.243.
25. La regione Campania, nell’ambito della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari e
agrituristiche locali, delle politiche di tutela delle biodiversità e del patrimonio culturale e
paesaggistico rurale, in coerenza a quanto stabilito dall’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n.387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) e
nell’ambito del corretto inserimento delle centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili,
sancisce il rispetto di una distanza degli insediamenti energetici non inferiore a cinquecento metri
lineari dalle aree interessate da coltivazioni viticole con marchio Doc e Docg e non inferiore a mille
metri lineari da aziende agrituristiche ricadenti in tali aree. Le risorse pari a euro 1.000.000,00
previste nell’UPB 2.83.243 del bilancio di previsione 2010, denominata “Spese per interventi nei
settori produttivi dell’industria, dell’artigianato, del commercio e dell’agricoltura” capitolo 4081,
restano disponibili nella stessa UPB 2.83.243 e sono trasferite al capitolo 4011, denominato
“SeSIRCA - per le attività di promozione dell’agroalimentare campano”.
26. E’ prorogata per l’anno 2010 la sperimentazione del reddito di cittadinanza di cui alla legge
regionale 19 febbraio 2004, n.2 (Istituzione in via sperimentale del reddito di cittadinanza),
assicurando copertura agli aventi diritto, fino ad un massimo di euro 30.000.000,00. La copertura
per l’intero esercizio finanziario resta subordinata alla concessione, da parte dello Stato, della
ulteriore somma necessaria per il tramite del Ministero delle politiche sociali. Limitatamente alla
somma di euro 30.000.000,00 appostata sulla UPB 4.16.41, si fa fronte con quota parte del risultato
di amministrazione - avanzo di amministrazione.
27. E’ istituito presso la regione Campania – Area generale di coordinamento 18 - il comitato
“Cittadinanza e Dignità” per l’analisi e lo studio di misure di sostegno destinate alle fasce sociali
indigenti, al quale partecipano i dirigenti delle aree generali di coordinamento competenti in materia
di bilancio, di politiche sociali, di politiche del lavoro e di assistenza sanitaria. Il comitato
predispone una proposta articolata che rispetti il principio di universalità per i soggetti individuati a
maggiore bisogno e il principio di gradualità in ragione del bisogno. La misura proposta dal
comitato deve inoltre prevedere, al fine di contenere i costi di gestione, meccanismi di erogazione
automatici sulla base di criteri di selezione oggettivi e controlli successivi a campione sui
beneficiari, con la individuazione delle relative modalità. La proposta elaborata dal comitato è
sottoposta alla Giunta regionale entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Ai componenti del comitato spettano gli eventuali compensi secondo le disposizioni regionali
vigenti. Per le spese di funzionamento del comitato è previsto uno stanziamento complessivo di
euro 30.000,00 con imputazione della spesa sulle risorse iscritte nella UPB 4.16.41 mediante
prelevamento di una somma di pari importo dalla UPB 6.23.57.
28. E’ concesso un contributo straordinario di euro 350.000,00 alla Diocesi di Acerra per lavori di
restauro e risanamento conservativo di chiese in provincia di Napoli e Caserta. L’onere grava sulla
relativa UPB.
29. La Regione incentiva e promuove, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, l’attivazione e
la realizzazione di oratori e di spazi parrocchiali quali luoghi di promozione di attività sportive
dilettantistiche, sociali, assistenziali, culturali, turistiche, ricreative e di formazione extra-scolastica
della persona. La Giunta regionale individua, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i beneficiari, le modalità attuative e le condizioni di accesso ai
finanziamenti. Per l’anno 2010 è stanziata la somma di euro 2.500.000,00.
30. E’ autorizzata, a valere sul FAS di cui al comma 38 per euro 10.000.000,00, l’ulteriore
iscrizione nell’UPB 1.3.10 denominata “Casa” della somma di euro 30.000.000,00 per sostenere la
programmazione finanziaria dei fondi necessari per gli interventi di edilizia residenziale sociale,
nella misura di euro 25.000.000,00, e per interventi di riqualificazione urbana nella misura di euro
5.000.000,00, da utilizzare anche attraverso il Fondo di rotazione per la realizzazione delle politiche
della casa di cui alla delibera di Giunta regionale 8 maggio 2009, n.848.
31. E’ finanziata la legge regionale 20 dicembre 2004, n. 14 (Tutela della minoranza alloglotta e
del patrimonio storico, culturale e folcloristico della comunità albanofona del comune di Greci in
provincia di Avellino), per euro 200.000,00.
32. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale
predispone un piano organico per la definizione di interventi di edilizia pubblica partecipata
sostenibile (pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, pannelli solari per la
produzione di acqua calda, impianto di riciclo di acqua piovana, uso razionale dello scarico W.C. ad
aria compressa nebulizzata) da destinare a famiglie di lavoratori dipendenti in affitto che, per il
loro reddito modesto, non riescono ad accedere alle graduatorie per gli alloggi pubblici. Tali
soggetti possono essere chiamati a contribuire alla realizzazione dell’intervento in forme da
precisare con la definizione del piano. Le risorse necessarie all’esecuzione del piano gravano sui
fondi FESR.
33. All’articolo 55 della legge regionale n. 1/2008, così come modificata dalla legge regionale 22
luglio 2009, n.7 (Modifica dell’articolo 55 della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1, concernente
la inalienabilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquistati da assegnatari o da loro
aventi diritto), è aggiunto il seguente comma: “5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
agli atti e ai contratti di acquisto stipulati, tra gli assegnatari o dai loro familiari conviventi e gli
IACP, successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale n.1/2008”.
34. La regione Campania censisce i nuclei familiari residenti che hanno diritto alle agevolazioni
sociali per elettricità, gas, acqua e istituisce in favore di tale popolazione, senza necessità di istruire
una pratica da parte dei beneficiari, un contributo straordinario per il 2010 tale da raddoppiare
l’entità della o delle agevolazioni attualmente godute, con effetto diretto sulle bollette. Per
realizzare tale aiuto straordinario si stanzia l’importo di euro 4.000.000,00.
35. I comuni proprietari di immobili di Edilizia residenziale pubblica (ERP), realizzati in
prefabbricati pesanti ed aventi carattere di provvisorietà che versano in stato di degrado, laddove
abbiano previsto o prevedano appositi piani di qualificazione urbana o abbattimento e
ricostruzione dei quartieri costruiti ai sensi del Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n.219
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 marzo 1981, n.75, recante ulteriori
interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio
1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti), possono, con
proprio atto deliberativo, stabilire l’abbattimento fino al cinquanta per cento del canone di locazione
riferito al canone A del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 14 agosto 1997, n.19 (Nuova
disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), a
favore dei legittimi locatari anche per garantire il fondo per interventi di manutenzione e fino a
quando gli stessi saranno abitati.
36. Per il triennio 2010-2012 è autorizzato il rifinanziamento o la riduzione delle spese relative ad
interventi previsti dalle leggi regionali n. 1/2009 e 19 gennaio 2009, n. 2 (Bilancio di previsione
della regione Campania per l’anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio2009-2011)
secondo le relative UPB e per gli importi indicati nel bilancio di previsione triennale 2010-2012, in
ragione della correlazione a trasferimenti dello Stato o dell’Unione europea o a risorse proprie della
Regione, con l’articolazione in capitoli, ai sensi dell’articolo 18, comma 11, lettera d), della legge
regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della regione Campania).
37. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n.1/2009 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) le parole “per l’ottantacinque per cento” sono sostituite dalle seguenti “per almeno
l’ottantacinque per cento”;
b) le parole “per il restante quindici per cento” sono sostituite dalle seguenti “per il restante
importo”.
38. Alla copertura finanziaria del fondo per il finanziamento di un programma di opere pubbliche
in Campania a favore degli enti locali si fa fronte con la somma di euro 80.000.000,00 a valere sulla
quota parte del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) destinato ai comuni; un importo di euro
20.000.000,00 di cui al Fondo FAS è destinato al finanziamento di interventi idraulico-depurativo
di cui all’UPB 1.1.5.
39. Per assicurare il finanziamento dei progetti presentati dai comuni ai sensi dell’articolo 18 della
legge regionale n.1/2009, ed utilmente collocati in graduatoria, sono stanziati ulteriori euro
100.000.000,00 a valere sulla quota parte del FAS destinata ai comuni. Le economie sopravvenute
dai ribassi d’asta sulle risorse assegnate ai comuni ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo 18,
sono riutilizzate dalla Giunta regionale mediante scorrimento della graduatoria.
40. Dopo il comma 2 dell’articolo 30 della legge regionale 19 gennaio 2007, n.1 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - legge finanziaria
regionale 2007), è aggiunto il seguente: “2-bis. Oltre alle risorse di cui all’articolo 15 della legge
regionale n. 1/2009, possono essere trasferiti alle società ferroviarie, al fine di fronteggiare le spese
per il processo di riforma del settore e per il mantenimento dell’attuale livello dei servizi, incluso il
recupero dell’inflazione degli anni precedenti, anche i beni di cui al comma 1 .”
41. I trasferimenti di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale n. 1/2009, costituiscono
oggetto di impegno pluriennale di spesa verso le società ferroviarie, ai sensi dell’articolo 12, comma
1, lettera c), e dell’articolo 33, comma 5, della legge regionale n. 7/2002, nonché di ruoli di spesa
fissa, ai sensi dell’articolo 35, comma 3, della medesima legge.
42. E’ concesso un contributo alla Diocesi di Teano-Calvi di euro 100.000,00 per il rifacimento e il
restauro di edifici di culto. L’onere grava sulla relativa UPB.
43. Per incentivare la lotta all'abusivismo edilizio, il fondo di rotazione di cui all'articolo 12 della
legge regionale 26 luglio 2002, n.15 (Legge finanziaria regionale per l’anno 2002), è dotato per il
corrente esercizio finanziario di euro 1.000.000,00, con imputazione della spesa sulle risorse iscritte
nella UPB 3.11.32 mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla UPB 7.25.46. Le
risorse recuperate dai comuni per gli interventi di demolizione effettuati con oneri a carico dei terzi
confluiscono nel fondo medesimo mediante acquisizione alla UPB di entrata 11.81.80.
44. Per l’anno 2010 le spese di consulenza del Consiglio e della Giunta devono essere inferiori del
venticinque per cento rispetto a quelle sostenute nell’esercizio 2009, così come risultanti dal
bilancio consuntivo.
45. Al fine di garantire la razionalizzazione della spesa regionale e valutare l’efficienza della
partecipazione della Regione nel capitale sociale delle società partecipate, in caso di perdite non
giustificate superiori ad un quinto del capitale sociale, i compensi degli amministratori sono ridotti
ad un terzo degli emolumenti percepiti. Nel caso in cui le società partecipate conseguano le perdite
suddette per tre esercizi consecutivi, la Regione provvede alla sostituzione dell’intero organo
amministrativo.
46. I cittadini residenti in regione Campania possessori di auto e moto ultraventennali ricomprese
negli elenchi pubblicati dal Ministero delle finanze, ai sensi dell’articolo 63 della legge 21
novembre 2000, n.342 (Misure in materia fiscale), possono produrre autocertificazione di possesso
dei requisiti di autenticità.
47. Al fine di consentire una maggiore accessibilità viaria ai comuni classificati montani della
regione Campania, la Giunta regionale presenta, entro il 30 giugno 2010, un piano di interventi tesi
all’ammodernamento ed alla messa in sicurezza della viabilità di collegamento con i centri montani
della regione Campania. Gli oneri relativi a tale intervento ricadono nel programma di opere
pubbliche in Campania a favore degli enti locali di cui al comma 38.
48. La regione Campania promuove e sostiene la costituzione ed il funzionamento di forme
associative e di cooperazione tra enti locali costituite ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), non aventi scopo di lucro,
finalizzate alla promozione e valorizzazione di studi e ricerche sui beni culturali e paesaggistici per
lo sviluppo turistico di aree territoriali della regione Campania. Per le predette finalità è autorizzata
l’iscrizione nel bilancio annuale e pluriennale della Regione di apposita UPB 3.11.32.
49. In esecuzione all’articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2009, n.8 (Modifiche alla legge
regionale 29 luglio 2008, n.8 “Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e
termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente”), è autorizzata la iscrizione nel
bilancio annuale e pluriennale della Regione di apposita UPB 1.1.3.01.
50. Sono rifinanziati i programmi e i progetti di tutela ambientale, già approvati dalla Giunta
regionale, volti a rendere più vivibile e sicura la città di Napoli, in conformità a quanto già disposto
nel precedente esercizio finanziario regionale all’articolo 11, comma 4, della legge regionale
n.1/2009.
51. I lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della strada provinciale 25 a servizio
dell’aeroporto di Salerno-Costa di Amalfi sono finanziati in via prioritaria con provvedimento della
Giunta regionale a valere sulla quota parte del FAS, previa presentazione da parte
dell’amministrazione provinciale di Salerno di un progetto esecutivo-cantierabile.
52. E’ istituito un fondo di euro 3.000.000,00 da destinare alla realizzazione, ristrutturazione e
manutenzione degli edifici di culto, a valere sulla UPB 3.11.32 “Beni Culturali”.
53. Al fine di consentire il recupero e la riqualificazione, ai fini turistici ed ambientali, delle fasce
pinetate costiere poste sul demanio pubblico, la Giunta regionale presenta entro il 30 giugno 2010,
con l’ausilio delle aziende agricole sperimentali della regione Campania, un piano di riforestazione
cui possono accedere gli enti pubblici gestori dell’area pinetata, previa presentazione di appositi
progetti da inserire nelle attività di programmazione idraulico-forestale.
54. E’ istituito un fondo destinato ai progetti di gestione e di adeguamento funzionale dei beni
confiscati alla criminalità organizzata, già trasferiti ai comuni, con trascrizione nei registri
immobiliari, per le finalità previste della legge 7 marzo 1996, n. 109 (Disposizioni in materia di
gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965,
n.575, e all’articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n.223. Abrogazione dell’articolo 4 del decretolegge
14 giugno 1989, n.230 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n.282), ed
assegnati in gestione a cooperative o associazioni di volontariato senza fine di lucro. La Giunta
regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri
per la individuazione dei beneficiari e le modalità di erogazione dei contributi. Agli oneri finanziari
derivanti dalla applicazione del presente comma si provvede mediante interventi a valere su risorse
dei settori coerenti con l’utilizzazione dei suddetti beni.
55. Al comma 1 dell’articolo 81 della legge regionale n.1/2008, le parole da “personale precario
dipendente” fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: “personale precario dipendente, con
esclusione dei dirigenti di strutture semplici e complesse, previo accertamento delle specifiche
necessità funzionali dell’amministrazione procedente.”.
56. Al comma 2 dell’articolo 81 della legge regionale n.1/2008, dopo le parole “purché assunti
mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.” sono inserite le
seguenti “Nel caso della dirigenza di primo livello, la possibilità della trasformazione del rapporto
di lavoro riguarda soltanto i soggetti che siano stati selezionati dall’inizio mediante procedure
concorsuali preordinate al conferimento di funzioni dirigenziali di primo livello in conformità alle
norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante
la disciplina concorsuale del personale dirigenziale sanitario nazionale), del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche (Regolamento recante norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche (Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.502 e successive modifiche (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1
della legge 23 ottobre 1992, n.421) e del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il
personale della Dirigenza Medica e Sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa (SPTA) del
servizio sanitario nazionale, e che siano stati utilmente inseriti in graduatorie concorsuali
pubbliche.”
57. Al comma 2 dell’articolo 81 della legge regionale n.1/2008 è aggiunto, alla fine, il seguente
periodo “I dirigenti di primo livello concorrenti alla procedura di stabilizzazione, assunti a tempo
determinato ai sensi del decreto legislativo n.502/92 senza aver sostenuto le procedure concorsuali
previste dalla presente legge, devono essere sottoposti a selezioni concorsuali basate sulle norme del
decreto del Presidente della Repubblica n. 483/97, del decreto del Presidente della Repubblica
n.487/94 e successive modifiche, del decreto legislativo n.165/01 e successive modifiche, del
decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e del vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro per il personale della Dirigenza Medica e SPTA del servizio sanitario nazionale. Tali
procedure sono opportunamente predisposte dall'assessore regionale alla sanità in collaborazione
con le Aziende sanitarie locali (ASL), le Aziende ospedaliere (AO) e le Aziende ospedaliere
universitarie (AOU).”
58. In entrambi i casi previsti al comma 56 e al comma 57 la trasformazione del rapporto di lavoro
può avvenire solo a seguito della positiva verifica, da parte degli organi regionali competenti,
dell’attività svolta come dirigente nell’ambito del rapporto a tempo determinato.
59. Le disposizioni di cui all’articolo 81 della legge regionale n.1/2008 si applicano anche nei
confronti del personale di comparto che svolge in via esclusiva attività di assistenza sanitaria in
forza di contratti a tempo determinato stipulati con le AOU della Campania.
60. Le disposizioni di cui all’articolo 81 della legge regionale n.1/2008 e quelle di cui ai commi da
55 a 59 del presente articolo si applicano anche nei confronti del personale dirigenziale che svolge
in via esclusiva attività di assistenza sanitaria in forza di contratti a tempo determinato stipulati con
le AOU della Campania.
61. Tali disposizioni devono essere applicate e programmate dall’assessorato alla sanità in
collaborazione con le ASL, le AO e le AOU nel rispetto dell’armonizzazione dei bilanci pubblici,
senza alcun onere finanziario aggiuntivo e in coerenza con gli indirizzi fissati per il conseguimento
degli obiettivi di contenimento della spesa nel settore sanitario concordati con il Governo
Nazionale, entro i limiti previsti dall’articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e
successive modifiche (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
- legge finanziaria 2007), dall’articolo 17 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla
legge 3 agosto 2009, n.102 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio
2009, n.78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini e della partecipazione
italiana a missioni internazionali) e in accordo con la legge regionale 28 novembre 2008, n.16
(Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il
rientro dal disavanzo).
62. Si considerano valide le istanze già presentate ai competenti uffici dell’assessorato secondo i
termini di cui al comma 6 dell’articolo 81 della legge regionale n.1/2008, modificati dal comma 3
dell’articolo 1 della legge regionale 14 aprile 2008, n.5 (Modifiche all’articolo 81 della legge
regionale 30 gennaio 2008, n.1, concernente norme per la stabilizzazione del personale precario del
servizio sanitario regionale).
63. Al fine di verificare che i candidati al concorso di stabilizzazione per la dirigenza di primo
livello abbiano già sostenuto prove selettive basate sulle norme del decreto del Presidente della
Repubblica n.483/97, del decreto del Presidente della Repubblica n.487/94 e successive modifiche,
del decreto legislativo n.165/01 e successive modifiche, del decreto legislativo n.502/92 e
successive modifiche e del vigente contratto nazionale di lavoro per il personale della Dirigenza
Medica e SPTA del servizio sanitario nazionale, gli aspiranti devono compilare un modulo da
presentare a mano o tramite raccomandata A/R all’assessorato alla sanità entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
64. Le strutture provvisoriamente accreditate, in possesso dell’autorizzazione sindacale di cui alla
delibera di Giunta regionale 31 dicembre 2001, n.7301, che hanno prodotto, nei termini previsti
dalla normativa vigente, istanza di accreditamento istituzionale, possono rimodulare la loro attività
nell’ambito della classificazione di cui alla delibera di Giunta regionale 3 febbraio 1998, n.377, nel
rispetto del valore economico previsto dalla Capacità operativa massima (COM) assegnata nonché
della spesa storica di struttura, sempreché il Piano attuativo territoriale (PAT) relativo alle nuove
istituite aziende sanitarie ne contempli la possibilità e la struttura sia in possesso dei requisiti
minimi previsti dalla delibera di Giunta regionale n.7301/2001 e dei requisiti di cui ai regolamenti
regionali 22 giugno 2007, n.1 (Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le
procedure per l’accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di
assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residenziale), e
31 luglio 2006, n.3 (Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure
dell’accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza
specialistica di emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale).
65. Il comma 5 dell’articolo 38 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 21 (Norme sul diritto agli
studi universitari - adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n.390) è sostituito dal seguente: “5. La
tassa di cui al comma 1 è corrisposta dagli studenti mediante versamento alla tesoreria della
regione Campania in un’unica soluzione entro il termine di scadenza previsto per le
immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio.”
66. I termini, comprese le eccezioni, indicati al comma 12 dell’articolo 24 della legge regionale 22
dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio), sono ulteriormente ridotti della metà.
67. Al comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1997, n.18 (Nuova disciplina per
l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), le parole “due anni” sono sostituite
con le seguenti “tre anni”.
68. All’articolo 10 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione,
trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), è inserito il seguente comma:
“1-bis. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) riconosce, ricorrendone le condizioni di
adeguatezza, ai comuni, singoli o associati, la possibilità di provvedere all’adempimento di funzioni
connesse al servizio di gestione integrata dei rifiuti nei territori di rispettiva competenza. Il predetto
modello gestionale, che deve conformarsi alle finalità strategiche degli strumenti di pianificazione
regionale e provinciale, rappresenta l’attuazione, nell’ordinamento regionale, dei principi
costituzionali di sussidiarietà e decentramento nonché di quanto disposto dal comma 7 dell’articolo
200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Ove il modello
gestionale in discorso comporti l’utilizzazione di dotazioni impiantistiche di interesse sovracomunale
la relativa disciplina è dettata da accordi di collaborazione sottoscritti tra gli enti
interessati.”
69. All’articolo 32-bis della legge regionale n. 4/2007 sono soppresse le parole: “alla data di entrata
in vigore della presente legge” e dopo la parola “passivi” sono aggiunte le seguenti “, dal
momento dell’avvenuto trasferimento dei servizi al nuovo soggetto gestore”.
70. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 luglio 2006, n.17 (Istituzione del Garante
dell’infanzia e dell’adolescenza), le parole “intera legislatura” sono sostituite con le seguenti “tre
anni”.
71. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 24 luglio 2006, n.18 (Istituzione
dell’ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed
osservatorio regionale sulla detenzione), le parole “intera legislatura” sono sostituite con le
seguenti “tre anni”.
72. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 1 luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di
comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato regionale per le
Comunicazioni - CO.RE.COM.) le parole “intera legislatura” sono sostituite con le seguenti “cinque
anni dalla loro elezione”.
73. Al comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale n.1/2007, dopo le parole “immobili, sedi di
teatri” sono aggiunte le seguenti “o di altre forme di spettacolo di cui alla legge regionale 15 giugno
2007, n. 6,”; inoltre, al medesimo comma sono soppresse le parole “individuate dalla Giunta
regionale”
74. Al comma 7 dell’articolo 17 della legge regionale, n. 1/2009, le parole “degli interventi
programmati per il 2009” sono sostituite con le seguenti “degli interventi programmati per il
2010”.
75. La legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività
funerarie), è così modificata:
a) all’articolo 7 è aggiunto il seguente comma:
“3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
tenuto conto delle proposte della consulta di cui al Capo II, delibera la istituzione presso la
regione Campania del registro dei soggetti esercitanti l’attività funebre e di trasporto salme,
autorizzati dai comuni a tale esercizio (sezione prima), nonché degli operatori addetti
all’attività funebre e cimiteriale in possesso del titolo di qualifica professionale (sezione
seconda), regolamentandoli con apposita normativa. La tenuta del registro è a carico degli
iscritti.”
b) all’articolo 9, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. I comuni devono disciplinare nei propri regolamenti le attività dei servizi funebri e dei
lavori cimiteriali assicurando che tali attività siano espletate da impresa che garantisca, in
via comunicativa e funzionale, il possesso di locali e mezzi idonei stabiliti dal regolamento
comunale e con alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro subordinato e continuativo,
personale in possesso dei requisiti formativi di cui all’articolo 7, comma 1, definiti con
delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n.963. La dotazione minima di personale per
le imprese svolgenti l’attività funebre deve essere di un direttore tecnico, per ogni sede o
filiale, e quattro operatori funebri, che può variare in aumento in relazione alle dimensioni
del comune dove si esercita ed al numero dei servizi eseguiti. Le imprese già esercitanti
devono adeguarsi ai predetti requisiti entro il 31 dicembre 2011.”
76. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale n.1/2009, dopo la parola “sostegno” sono
soppresse le seguenti “e per l’erogazione di borse di studio”.
77. Al comma 2 dell’articolo 46 della legge regionale 26 luglio 2002, n.15 (Legge finanziaria
regionale per l’anno 2002), dopo la parola “società” sono aggiunte le seguenti “e consorzi”.
78. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 13 agosto 1998, n.16 (Assetto dei consorzi per
le aree di sviluppo industriale), dopo le parole “alla Giunta regionale” sono aggiunte le seguenti
“ed al Consiglio regionale”.
79. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 6 novembre 2008, n.15 (Disciplina per
l’attività di agriturismo), sono aggiunte le seguenti parole: “inoltre sono assimilate le strutture
sanitarie con fondo di pertinenza agricolo, gestite da cooperative di tipo B che operano in
agricoltura con il fine di implementare inserimenti lavorativi di fasce svantaggiate.”
80. All’articolo 8 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e
sistemi di mobilità della regione Campania), dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
“5. La regione Campania riacquisisce le funzioni, in materia di trasporti, ed i poteri delegati alle
Province che al 31 dicembre 2009 risultano inadempienti in materia di programmazione dei servizi
di trasporto pubblico locale, così come previsto dall’articolo 14, capo II, del decreto legislativo
n.422/1997, ed in coerenza al comma 1 dell’articolo 16 e dell’articolo 32 della presente legge.
6. Agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione del comma 5 si provvede mediante apposito
prelevamento sulla UPB 1.57.101 aumentata di euro 5.000.000,00.”
81. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 2005, n.7 (Modifica della legge
regionale 9 novembre 1974, n.61, avente ad oggetto l’istituzione dell’albo regionale delle
associazioni pro loco), le parole da “e l’assegnazione” fino alla fine sono sostituite dalle seguenti “e
l’assegnazione del cinque per cento al comitato regionale e del tre per cento ciascuno a quelli
provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.”
82. La legge regionale 10 aprile 1996, n.8 (Norme per la protezione della fauna selvatica e
disciplina dell’attività venatoria in Campania), è così modificata:
a) all’articolo 9, comma 2, lettera b) aggiungere il seguente numero: “6-bis) – da un
rappresentante provinciale della Società Italiana Pro Segugio;”;
b) all’articolo 36, comma 4, aggiungere la seguente lettera: “g) da un rappresentante
provinciale della Società Italiana Pro Segugio.”.
83. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 5 giugno 1996, n.13 (Nuove disposizioni in
materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania),
dopo le parole “15 anni”, aggiungere il seguente periodo: “Al termine della legislatura la Giunta
regionale provvede alla remissione al Consiglio delle quote necessarie alla copertura delle spese di
liquidazione accertate ad avvenuta elezione relativamente ai Consiglieri non rieletti”.
84. I dipendenti del Consiglio regionale, della Giunta regionale e degli enti strumentali della regione
Campania, titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato da almeno otto anni presso i
predetti enti e che non siano in servizio ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503 e
successive modifiche (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e
pubblici, a norma dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n.421), possono presentare all'ente
datore di lavoro domanda irrevocabile, con conseguente corresponsione di un incentivo, per la
risoluzione del rapporto di lavoro per gli anni 2010 - 2011 - 2012. La cessazione è fissata al 30
giugno o al 31 dicembre di ciascun anno e la domanda è presentata entro due mesi dall'inizio di
ciascun anno. Per i dipendenti autorizzati da provvedimenti dell’amministrazione al trattenimento in
servizio oltre la massima anzianità prevista dalla legge, l’amministrazione si riserva la facoltà di
proporre la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con le modalità e condizioni che sono
esplicitate nei provvedimenti di cui al comma 91.
85. La domanda non è modificabile né revocabile, salvo che tra la data di presentazione della
domanda e la data prescelta per la cessazione del rapporto di lavoro sopraggiungano modifiche
normative rilevanti del sistema previdenziale a livello nazionale.
86. L'incentivo, corrisposto in rate annuali, è costituito da un massimo di trentasei mensilità per il
personale del comparto e di trenta mensilità per quello dirigenziale ed è calcolato prendendo come
riferimento l'età del dipendente all'atto della cessazione dal servizio in relazione al
sessantacinquesimo anno d'età.
87. I1 criterio di commisurazione al sessantacinquesimo anno di età del dipendente per la
quantificazione dell'indennità è sostituito da quello della massima anzianità dei quaranta anni
stabilita con legge statale più sei mesi se, dall'applicazione dello stesso, consegue per
l'amministrazione una minore spesa individuale. Per i dipendenti di cui all’ultimo periodo del
comma 84 l’indennità, commisurata al restante periodo di trattenimento autorizzato, è ridotta del
settanta per cento.
88. L'importo è determinato: per il personale del comparto in misura pari alla retribuzione,
comprensiva di quella di anzianità, spettante ai sensi del contratto nazionale di lavoro 2006/2007,
articolo 6, commi 1, 2 e 3, lettera c), e per il personale dirigenziale in misura pari alla retribuzione,
comprensiva di quella di anzianità e del maturato economico ai sensi dell'articolo 35, comma 1,
lett. b), del contratto nazionale di lavoro 10 aprile 1996, prevista dal contratto collettivo nazionale di
lavoro 2002/2005, biennio economico 2004/2005, articolo 2, nonché alla retribuzione di posizione
in godimento ovvero all'indennità di cui all'articolo 16, comma 3, della legge regionale 11/1991 e
all’articolo 2, comma l, della legge regionale 3 settembre 2002, n.20 (Modifiche ed integrazioni alle
leggi regionali 16 maggio 2001, n.7, e 11 agosto 2001, n.10, - Disposizioni in materia di personale),
in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, conferita dall'amministrazione di
appartenenza; la retribuzione di posizione percepita in comando o distacco non sindacale, in
godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è valutata, per i fini di cui al presente
comma, nella misura ridotta del cinquanta per cento.
89. Le risorse utilizzate per la corresponsione degli istituti contrattuali previsti dalla presente norma
rientrano nella disponibilità dei rispettivi fondi del comparto e della dirigenza alla cessazione
dell'erogazione delle indennità con la deroga di cui al comma 90.
90. Le risorse utilizzate per la corresponsione della indennità di risoluzione, limitatamente alla
retribuzione di posizione spettante al personale del comparto titolare di posizione organizzativa, per
le cessazioni a far data dal 1 gennaio 2010, sono finanziate con le economie derivanti
dall'attuazione dei commi da 84 a 89.
91. Le modalità di attuazione della risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti del ruolo della
Giunta regionale e del Consiglio regionale sono determinate rispettivamente con deliberazione della
Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
92. I posti resisi vacanti a seguito dell'applicazione dei commi da 84 a 90, che non comportano
incrementi di spesa per il bilancio della Regione, sono soppressi nella misura del settanta per cento
nella dotazione organica corrispondente.
93. All'articolo 57 della legge regionale n.1/2008, è aggiunto il seguente comma "3. In deroga alla
disciplina di cui al comma 10 dell'articolo 18 della legge regionale n.1/2007, per i contratti
sottoscritti a far data dal 1 gennaio 2008 le risorse utilizzate per la corresponsione della indennità di
risoluzione limitatamente alla retribuzione di posizione spettante al personale del comparto titolare
di posizione organizzativa sono finanziate con le economie derivanti dall'attuazione del presente
articolo".
94. La disposizione di cui al comma 84 si applica anche al personale dipendente delle comunità
montane in esubero ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo
ordinamento e disciplina delle comunità montane), se in possesso dei requisiti previsti per i
dipendenti della regione Campania beneficiari del provvedimento.
95. Per la realizzazione di opere di difesa del suolo e per gli interventi a tutela dell’ambiente nonché
in materia di bonifica montana sono stanziati euro 2.000.000,00 a favore delle comunità montane di
cui alla legge regionale n.12/2008. Tali risorse sono utilizzate con le procedure previste dall’articolo
4, comma 1, della legge regionale n. 12/2008. E’ fatto divieto assoluto di procedere a nuove
assunzioni.
96. Le strutture socio-educative per l’infanzia, ove realizzate dagli enti morali ed ecclesiastici,
originariamente concessionari o affidatari delle opere, su suoli rimasti di proprietà degli enti
medesimi, sono trasferite ciascuna all’ente morale o ecclesiastico proprietario del suolo, previa
dimostrazione della proprietà a cura dell’ente stesso.
97. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
bollettino ufficiale della regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Campania.
21 gennaio 2010
Bassolino
LEGGE REGIONALE: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione Campania legge finanziaria anno 2010 “
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo
scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).
Nota all’art. 1
Comma 6
Legge Regionale 28 novembre 2007, n. 12: “Incentivi alle imprese per l'attivazione del piano di
azione per lo sviluppo economico regionale”
Art. 4: “Incentivi per l’incremento dell’occupazione con procedura automatica: credito d’imposta
per l’incremento dell’occupazione”
1. Il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione è finalizzato a favorire l'incremento
dell'occupazione stabile e la creazione di nuove opportunità di inserimento duraturo nel mondo del
lavoro.
2. Alle imprese che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti o che ne stabilizzano
l'occupazione nelle unità locali ubicate sul territorio regionale, sono concessi aiuti attraverso la
procedura automatica e nelle forme di credito d'imposta o bonus fiscale di cui al decreto
legislativo n. 123/1998, articoli 4 e 7, nel rispetto dei limiti di intensità stabiliti dalla Commissione
europea.
3. L'aiuto rispetta le limitazioni e condizioni previste, per i singoli settori di intervento e per alcune
tipologie di imprese, dalla disciplina comunitaria specifica.
4. L'agevolazione è concessa per ogni lavoratore assunto a tempo determinato o indeterminato in
incremento rispetto al numero dei lavoratori a tempo determinato o indeterminato mediamente
occupati nei dodici mesi precedenti la data di assunzione. L'agevolazione è concessa anche per la
trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato secondo la
regola de minimis. Le assunzioni sono effettuate durante il periodo d'imposta fissato con
provvedimento di attivazione della procedura di agevolazione e mantenute per un periodo di
almeno tre anni.
5. L'incremento della base occupazionale è considerato anche al netto delle diminuzioni
occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. I soci lavoratori di società
cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
6. L'agevolazione è determinata in misura proporzionale ai costi salariali connessi ai posti di
lavoro creati secondo quanto disposto dal comma 4 per il periodo massimo di due anni dalla data
di assunzione. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale,
l'agevolazione spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto
nazionale.
7. La misura dell'agevolazione è differenziabile in riferimento alla durata del contratto di lavoro,
alla condizione di disabilità e svantaggio dei lavoratori, ai settori o agli ambiti territoriali di
intervento, in ragione di priorità e indirizzi adottati in coerenza con il PASER. Essa è utilizzabile,
nel periodo d'imposta fissato con il disciplinare dello strumento di agevolazione, esclusivamente
secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 123/1998 articolo 7, commi 3 e 4.
8. L'agevolazione spetta se sono osservati i contratti collettivi nazionali, anche con riferimento ai
soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta, e se sono rispettate le prescrizioni per la
salute e per la sicurezza dei lavoratori e per la salvaguardia delle categorie protette prevista dalla
normativa nazionale e comunitaria vigente. L'agevolazione spetta, altresì, se è mantenuto il livello
occupazionale raggiunto nelle unità locali ubicate sul territorio regionale a seguito delle nuove
assunzioni per il periodo indicato ai commi 4 e 6 e se la base occupazionale complessiva per le
imprese aventi unità locali ubicate anche al di fuori del territorio regionale registra un effettivo
incremento.
9. Entro il 30 novembre di ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una
relazione da cui si evincono i risultati delle verifiche e del monitoraggio degli effetti delle
disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per settore,
tipologia e dimensione d'impresa, area territoriale, sesso, età e professionalità.
10. Le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni, di utilizzo del credito di imposta da
parte dei soggetti beneficiari della concessione di agevolazione - nei limiti delle risorse finanziarie
regionali ad esso destinate -, di effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta
applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la disciplina dei rapporti finanziari sono
definite previa stipula di apposito accordo tra la regione Campania, il Ministero dell'economia e
finanze e l'Agenzia delle entrate.
Art. 10: “Copertura finanziaria”
1. Per l'attuazione dei regimi di aiuto regionali previsti dalla presente legge si provvede mediante
l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nell'unità previsionale di base 2.83.243 denominata "Spese per
investimenti nei settori produttivi dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura",
nell'ambito 2 - Sviluppo economico - Funzione obiettivo n. 283 denominata "Interventi per il
rafforzamento del sistema produttivo regionale", alla legge regionale n. 24/2005, articolo 8.
Art. 7: “Modalita’ di attuazione”
1. La disciplina di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 è adottata con
appositi regolamenti.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, procede, in coerenza con il
PASER, alla ripartizione delle risorse tra i diversi tipi di aiuto, nonché all'individuazione dei settori
e degli ambiti territoriali specifici di intervento e delle priorità utilizzate nei criteri di selezione,
anche in relazione allo stato di attuazione dei singoli interventi finanziati ed alle esigenze espresse
dal mercato e dal sistema produttivo.
3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, procede all'emanazione di
appositi disciplinari ed atti che consentono l'attivazione dei regimi di aiuto, in conformità con
quanto disposto dal decreto legislativo n. 123/1998 ed alle norme comunitarie in materia di aiuti di
Stato.
4. Sono abrogati, fatti salvi i rapporti giuridici pendenti:
a) l'articolo 16 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15;
b) l'articolo 42 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15;
c) i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24.
5. La Giunta regionale, per le medesime finalità di cui alle norme abrogate, definisce, nell'ambito
del regime di aiuti istituito all'articolo 5, specifici disciplinari per incentivi destinati:
a) alle piccole e medie imprese artigiane;
b) alla promozione dell'imprenditoria giovanile sul territorio regionale che garantisce
l'ampliamento della base produttiva ed occupazionale, la creazione di nuove opportunità di
inserimento per le fasce svantaggiate, lo sviluppo di piccole e medie imprese, la promozione di
attività in forma di lavoro autonomo, l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità;
c) alle assunzioni di giovani apprendisti da parte di imprese artigiane singole o associate, in
applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di importanza minore;
d) alla promozione dello sviluppo dell'imprenditoria e del lavoro autonomo femminile.
I disciplinari definiscono i rapporti giuridici pendenti.
6. I disciplinari di cui al comma 3 sono parimenti definiti per agevolazioni a favore delle piccole e
medie imprese industriali, commerciali, delle cooperative di produzione-lavoro e sociali.
7. La commissione consiliare competente, in tutti i casi in cui ne è richiesto il parere, si esprime
nel termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento; decorso inutilmente tale termine, il
parere si intende favorevolmente acquisito.
Comma 17
Legge 23 dicembre 1996, n. 662: “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”
Art. 2, comma 100, lettera a)
“Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione
delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di
garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale
assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese”
Comma 18
Codice civile
Art. 2135: “Imprenditore agricolo”.
“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo,
selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura
e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo
biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o
possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque
connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di
animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente
di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi
comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.
Regolamento CE 20 dicembre 2007, n. 1535/2007” Regolamento della Commissione relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della
produzione dei prodotti agricoli”
Comma 19
Decreto Legislativo. 27 maggio 1999, n. 165” Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”
Art. 3:” Funzioni dell'Agenzia e delle regioni”
1. L'Agenzia è l'organismo di coordinamento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del
regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, come modificato dall'articolo 1 del
regolamento (CEE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 marzo 1995, ed agisce come unico
rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni
relative al FEOGA, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio
1995. L'Agenzia è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla
gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e
sulle strutture del settore agricolo, finanziate dal FEOGA (11).
1-bis. Al Ministero delle politiche agricole e forestali è attribuita la competenza della gestione dei
rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al comitato del FEOGA - Garanzia, alle
attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al regolamento (CE) n. 1258/99 del
Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché
alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi dell'articolo 5,
paragrafo 2, lettera b), del citato regolamento (CEE) n. 729/70, come sostituito dall'articolo 1, del
regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995. In materia l'AGEA assicura il
necessario supporto tecnico fornendo, altresì, gli atti dei procedimenti (12) (13).
2. Il Ministro per le politiche agricole (14), con proprio decreto, sentita la Commissione europea,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il limite al numero
degli organismi pagatori e stabilisce le modalità e le procedure per il relativo riconoscimento (15)
(16).
3. Le regioni istituiscono appositi servizi ed organismi per le funzioni di organismo pagatore, che
devono essere riconosciuti, sentita l'Agenzia, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti,
sulla base del decreto di cui al comma 2. Tali organismi possono essere istituiti anche sotto forma
di consorzio o di società a capitale misto pubblico-privato (17).
4. Fino all'istituzione ed al riconoscimento degli appositi organismi di cui al comma 3, l'Agenzia è
organismo pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari
previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati dal FEOGA, non attribuita ad altri
organismi pagatori nazionali (18) (19).
5. I suddetti organismi pagatori devono fornire all'Agenzia tutte le informazioni occorrenti per le
comunicazioni alla Commissione europea previste dai regolamenti (CEE) n. 729/70 e (CE) n.
1663/95 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Fino alla istituzione ed al riconoscimento degli organismi di cui al comma 3, l'Ente nazionale
risi continua a svolgere sul territorio nazionale le funzioni di organismo pagatore nel settore
risicolo.
Regolamento CE 7 luglio 1995, n. 1663/95 “Regolamento della Commissione che stabilisce
modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di
liquidazione dei conti del FEAOG, sezione "garanzia"
Decreto Legislativo. 27 maggio 1999, n. 165 gia’ citato
Regolamento CE 21 giugno 2005, n. 1290/2005 “Regolamento del Consiglio relativo al
finanziamento della politica agricola comune”
Comma 24
Legge Regionale 30 gennaio 2008, n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008”
Art. 69: ”Interventi in materia di consorzi di tutela” (comma cosi’ sostituito dall’art. 10 della legge
regionale 30 gennaio 2009, n. 1 Legge finanziaria regionale 2009)
1. La valorizzazione, la promozione e la tracciabilità dei prodotti vitivinicoli, espressione delle
tradizioni culturali, sociali e produttive del territorio regionale, rappresentano attività di rilevanza
strategica per lo sviluppo economico e per la diffusione della qualità campana all'estero. I consorzi
di tutela riconosciuti dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)
favoriscono il consolidamento del successo delle produzioni di qualità, rafforzando i controlli della
filiera necessari per esaltare i contenuti di tipicità e originalità del vino. A tal fine, la Giunta
regionale adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
disciplinare per la concessione di contributi a fondo perduto alle piccole e medie imprese della
filiera vitivinicola, per l'adesione e la partecipazione ai programmi di sviluppo dei Consorzi di
tutela volti alla promozione, alla valorizzazione e alla certificazione dei prodotti rese obbligatorie
dai decreti del MIPAAF 29 marzo 2007, 13 luglio 2007, 17 luglio 2008 e 16 ottobre 2008 (23).
2. È istituito, per le finalità di cui al comma 1, un Fondo per la qualità delle produzioni locali
tipiche della filiera vitivinicola, con una dotazione iniziale pari ad euro 1 milione a valere sulla
UPB 2.83.243 del bilancio regionale 2008
Comma 25
Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricità”
Art. 12 :“Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative”
comma 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e
c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.
Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo,
con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela
della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5
marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo
14.
Comma 33
Legge Regionale 30 gennaio 2008, n. 1 gia’ citata nella nota al comma 24
Art.55
1. Gli alloggi e le unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica, acquistati dagli assegnatari o
dai loro familiari conviventi, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e della legge 8 agosto
1977, n. 513, non possono essere alienati, anche parzialmente, né può essere modificata la
destinazione d'uso, né su di essi può essere costituito alcun diritto reale di godimento, per un
periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando
non sia pagato interamente il prezzo. È fatta salva la riduzione dei termini nei casi previsti
dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 24, e successive modifiche.
2. Decorso il termine indicato al comma 1, l'assegnatario, ovvero i suoi eredi o legatari, possono
alienare l'alloggio. In tal caso, l'alienante è tenuto a darne comunicazione all'ente già proprietario,
il quale può esercitare, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di
prelazione all'acquisto, per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato nella misura del tre per
cento per ogni anno trascorso dalla stipula dell'atto di cessione, fino ad un massimo del settanta per
cento.
3. Il diritto di prelazione dell'ente già proprietario si estingue se il proprietario dell'alloggio versa
all'ente cedente un importo pari alla somma della quota del venti per cento del valore dell'alloggio
calcolato, sulla base degli estimi catastali, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, primo periodo, della
legge n. 560/1993 e della quota variabile decrescente dal quindici per cento all'uno per cento sullo
stesso valore, da individuare secondo l'anno di distanza rispetto alla scadenza del vincolo di cui al
comma 1 del presente articolo, per gli ulteriori quindici anni.
4. Il diritto di prelazione non opera se la cessione avviene fra eredi legittimi .
Comma 35
Legge 14 maggio 1981, n. 219 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 marzo 1981,
n. 75 , recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei
territori colpiti”
TITOLO VIII “Intervento statale per l'edilizia a Napoli”
Legge Regionale 14 agosto 1997, n. 19” Nuova Disciplina per la fissazione dei canoni di
locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”
Art. 2: “Determinazione del canone”
comma 1. Il canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - E.R.P. - fino alla revisione dei
criteri direttivi per la loro determinazione a regime che emergeranno dalle nuove normative in
materia di riforma degli I.A.C.P. con le modalità previste dalla presente legge, è determinato
secondo il seguente schema:
Condizione A:
reddito imponibile del nucleo familiare (quale somma dei redditi fiscalmente imponibili risultanti
dalle ultime dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti), non superiore all'importo di due
pensioni minime INPS e derivante esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai
seguenti titoli: trattamento di cassintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione,
sussidi assistenziali, assegno al coniuge separato o divorziato.
Canone A:
«Canone sociale» non superiore all'8% del reddito imponibile familiare, articolato nel modo
seguente in relazione alla composizione del nucleo familiare, in ogni caso si applica un canone
minimo pari a lire 5.000 per ciascuno dei vani convenzionali, il cui numero si determina
trasformando la superficie dell'unità immobiliare di cui all'art. 13, comma 1, lett. a della legge 27
luglio 1978, n. 392, in vani convenzionali di 14 mq.:
1) Nucleo familiare da 1 a 5 persone = 5%
2) Nucleo familiare da 6 a 7 persone = 4%
3) Nucleo familiare oltre le 7 persone = 3%
4) Nucleo familiare da 1 a 2 persone
ultrasessantenni con pensione minima INPS =
3%
Condizione B:
Rientrano in tale condizione tutti i nuclei familiari non compresi nella condizione A - così come
stabilito dalla deliberazione C.I.P.E. del 13 marzo 1995 - il cui reddito convenzionale annuo
complessivo risulti non superiore all'importo stabilito quale limite di reddito per la decadenza così
come fissato dalla Regione.
Canone B:
«Canone di riferimento» determinato con le modalità previste dagli articoli da 12 a 24 della legge
27 luglio 1978, n. 392, e con coefficienti previsti dai commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13 di cui all'art. 3
della legge regionale 15 novembre 1993, n. 39. Il calcolo del canone di locazione è articolato in
modo da assicurare una progressiva continuità tra il reddito complessivo convenzionale del nucleo
familiare e l'incidenza del canone di riferimento. A tal fine gli assegnatari sono collocati nelle
seguenti fasce di reddito convenzionale e sono tenuti alla corresponsione dei canoni nella misura
indicata dallo schema seguente che modifica quanto stabilito dall'articolo 4 della legge regionale
15 novembre 1993, n. 39. Per reddito convenzionale si intende la somma dei redditi imponibili di
tutti i componenti il nucleo familiare imputato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n.
457 e successive modificazioni, con ulteriore riduzione di un milione per ogni altro componente
del nucleo familiare in numero superiore a due e diverso dai figli a carico, fino a un massimo di sei
milioni, così come previsto dalla lettera e), articolo 3, della deliberazione C.I.P.E. del 13 marzo
1995.
Limiti di reddito convenzionale Canone di
locazione calcolato
in % sul canone di
riferimento
FASCIA
1
da reddito comunque superiore a quello previsto dalla
condizione A, o percepito in dipendenza da prestazioni
di lavoro autonomo o assimilato, ovvero in base ad un
titolo diverso da quelli enunciati sotto la medesima
condizione
A - fino a 12.000.000= 50%
B - da 12.000.001 a 16.200.000= 60%
C - da 16.200.001 a 21.000.000= 65%
D - da 21.000.001 a 25.000.000= 70%
E - da 25.000.001 a 29.000.000= 75%
FASCIA
2
da 29.000.001 a 33.500.000= 80%
FASCIA
3
da 33.500.001 al limite per la
decadenza =
90%
Condizione C:
reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo stabilito quale limite di
reddito per la decadenza. Si intende come tale il limite di reddito convenzionale fissato per
l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, aumentato del 75% da calcolarsi
secondo le modalità previste dalle norme regionali vigenti.
Canone C:
il canone di locazione, per i nuclei collocati nell'area di cui alla lettera C), è il seguente:
- dal limite di reddito per la decadenza fino al 10% in più di tale limite: equo canone calcolato
ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del 10%;
- dall'11% al 20% in più del limite di reddito per la decadenza: equo canone calcolato ai sensi
della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del 20%;
- dal 21% al 30% in più del limite di reddito per la decadenza: equo canone calcolato ai sensi
della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del 30%;
- dal 31%, ed oltre, in più del limite di reddito per la decadenza: equo canone calcolato ai sensi
della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del 50%.
Comma 36
Legge Regionale 19 gennaio 2009, n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2009”
Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Campania”
Art. 18: “Bilancio annuale”
comma 11. Per finalità conoscitive sono allegati al bilancio annuale:
a) un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unità previsionali di base, derivanti
da assegnazioni dell'Unione europea o dello Stato, con l'indicazione della rispettiva destinazione
specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte
anch'esse in unità previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette: il
totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun
bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3
dell'articolo 8;
b) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti o di
altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
c) un prospetto di riclassificazione delle entrate e delle spese rivolte a consentire
l'armonizzazione con il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della "legge
statale";
d) un documento che evidenzia l'articolazione delle unità previsionali di base in capitoli,
riferendoli alle categorie economiche ed alle strutture organizzative apicali che devono gestirli.
Comma 37
Legge Regionale 19 gennaio 2009, n. 1 gia’ citata nella nota al comma 36.
Art. 18: “Finanziamento dei progetti dei comuni”
comma 1. Le risorse provenienti dalla programmazione comunitaria Programma operativo
regionale - Fondo europeo di sviluppo regionale (POR-FESR) 2000-2006, quantificate, nella
relazione dell'Autorità di gestione del POR Campania 2000-2006 al 31 agosto 2008, in 170 milioni
di euro, sono destinate, per l'ottantacinque per cento dell'importo, al finanziamento dei progetti dei
comuni con popolazione al di sotto dei cinquantamila abitanti e, per il restante quindici per cento,
al finanziamento dei progetti dei comuni superiori ai cinquantamila abitanti, nel rispetto delle
regole previste dal Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 per il
periodo 2000-2006. Alle risorse suindicate possono aggiungersi ulteriori finanziamenti da reperire
nell'ambito del Fondo aree sottoutilizzate (FAS)
Comma 39
Legge Regionale 19 gennaio 2009, n. 1 gia’ citata nella nota al comma 36.
Art. 18 :“Finanziamento dei progetti dei comuni”
1. Le risorse provenienti dalla programmazione comunitaria Programma operativo regionale -
Fondo europeo di sviluppo regionale (POR-FESR) 2000-2006, quantificate, nella relazione
dell'Autorità di gestione del POR Campania 2000-2006 al 31 agosto 2008, in 170 milioni di euro,
sono destinate, per l'ottantacinque per cento dell'importo, al finanziamento dei progetti dei comuni
con popolazione al di sotto dei cinquantamila abitanti e, per il restante quindici per cento, al
finanziamento dei progetti dei comuni superiori ai cinquantamila abitanti, nel rispetto delle regole
previste dal Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo
2000-2006. Alle risorse suindicate possono aggiungersi ulteriori finanziamenti da reperire
nell'ambito del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) .
2. Le risorse di cui al comma 1 sono affidate all'area bilancio, ragioneria e tributi della Giunta
regionale.
3. I termini per l'utilizzo degli investimenti concessi agli enti locali di cui alla legge regionale 31
ottobre 1978, n. 51, sostituita dalla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, dalla legge regionale
12 dicembre 1979, n. 42 e dalla legge regionale 6 maggio 1985, n. 50, con i piani di riparto
dell'annualità 2007, sono prorogati di trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse non
programmate o non impegnate dalle province e dalle comunità montane, disponibili e rivenienti
dalla legge regionale 2 agosto 1982, n. 42 e dalla legge regionale 3 agosto 1981, n. 55, in
relazione all'articolo 31, comma 5, della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria
regionale 2007) e all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (legge
finanziaria regionale 2008), costituiscono un fondo regionale dedicato agli interventi di bonifica
montana e di difesa del suolo. Le province, d'intesa con le comunità montane, possono accedere al
fondo mediante la presentazione di progetti da inoltrare all'assessorato regionale all'agricoltura e
attività produttive. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, disciplina
con proprio provvedimento l'approvazione delle proposte e l'erogazione delle risorse.
5. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, sono aggiunti i
seguenti :
"5-bis. Sono trasferite ai comuni territorialmente competenti le risorse e le istanze di
contributo con la relativa documentazione presentate alla Regione, ai sensi dell'articolo 28 del
decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, il cui procedimento amministrativo non risulta concluso
alla data di entrata in vigore della presente legge.
5-ter. Il procedimento amministrativo di cui al comma 5-bis, con la liquidazione del saldo del
contributo concesso, deve concludersi entro il 31 dicembre 2009 a cura del responsabile
dell'ufficio ricostruzione del comune competente.
5-quater. Entro il 31 marzo 2009 il beneficiario del contributo può chiedere al responsabile
dell'ufficio ricostruzione del comune, che adotta il provvedimento entro trenta giorni dall'istanza,
un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori o per la presentazione della documentazione
necessaria alla liquidazione del saldo finale. Tale nuovo termine non può superare i centottanta
giorni.".
6. Ai comuni che hanno assunto o che hanno in corso l'assunzione di mutui con la Cassa Depositi e
Prestiti o altro istituto mutuante utilizzando le risorse loro assegnate, ai sensi della legge regionale
27 febbraio 2007, n. 3, e successive modifiche, l'ammontare dei ratei che la Regione ha garantito
di corrispondere è accreditato prima di ogni scadenza.
7. Il sessanta per cento delle risorse disponibili per il triennio 2009/2011 nella programmazione dei
fondi FAS e per gli interventi del parco progetti regionali finanziabili con il FESR 2007/2013 è
esclusivamente assegnato ai comuni con popolazione inferiore ai cinquantamila abitanti.
Comma 40
Legge Regionale 19 gennaio 2007, n. 1” Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007”
Art. 30: “Capitalizzazione aziende di trasporto pubblico locale su ferro, gestione e funzionamento
delle infrastrutture ferroviarie in concessione”
1. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
al fine di capitalizzare le società esercenti l'attività di trasporto pubblico locale ferroviario, SEPSA
S.p.A., Circumvesuviana S.r.l. e Metro Campania Nord-Est S.r.l., sono conferiti all'ente autonomo
Volturno S.r.l., ai sensi degli articoli 2464 e seguenti del codice civile, beni patrimoniali
disponibili ed indisponibili e quelli non più utilizzabili di cui ai relativi allegati dell'accordo di
programma del 10 febbraio 2000 stipulato tra il ministero dei trasporti e della navigazione e la
Regione Campania in attuazione del citato decreto legislativo n. 422/1997, articolo 8, commi 3 e 4.
2. Il conferimento di cui al comma 1 può essere eseguito per l'intera quantità dei beni ovvero
frazionatamente secondo le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 16 novembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303, S. O. del 30 dicembre 2000
e sulla base delle schede identificative di ciascun bene previste dall'articolo 4, comma 2, del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, predisposte dallo stesso ente autonomo Volturno
S.r.l.
3. I costi dell'iniziale funzionamento delle opere infrastrutturali realizzate nell'ambito del sistema
di metropolitana regionale gravano in misura non superiore al dieci per cento sui fondi destinati
alla realizzazione delle stesse.
4. Ai concessionari della gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale è
riconosciuto un incremento dell'aliquota percentuale attualmente corrisposta per spese di gestione
tecnica ed amministrativa necessarie alla realizzazione delle infrastrutture medesime, pari al 3,5
per cento dell'ammontare degli investimenti realizzati annualmente. Le relative risorse finanziarie
trovano copertura nei quadri economici degli interventi. La presente disposizione è recepita negli
stipulandi contratti di programma.
Comma 41
Legge Regionale 19 gennaio 2009, n. 1 gia’ citata nella nota al comma 36.
Art. 15: “Interventi per il trasporto locale”
comma 1. In attuazione dell'articolo 1, comma 298, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge
finanziaria 2008), e a valere sui fondi previsti dallo stesso, al fine di realizzare il processo di
riforma del settore e di garantire le risorse necessarie per il mantenimento dell'attuale livello dei
servizi, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009 e fino al 2018, alle società ferroviarie trasferite
ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono assicurati
trasferimenti aggiuntivi ai corrispettivi dei contratti di servizio, pari a euro 10.000.000,00 annui
incluso il recupero dell'inflazione degli anni precedenti.
Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 gia’ citata nella nota al comma 36.
Art. 12: “Legislazione ordinaria di spesa”
1. Con riguardo alle disposizioni la cui attuazione comporti attività di spesa, la Regione conforma
la propria legislazione alle seguenti tipologie:
a) disposizioni che determinano gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire e che
definiscono le caratteristiche dei relativi interventi regionali, rinviando ai successivi bilanci
annuali e pluriennali a legislazione vigente la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali
finalità - leggi relative ad attività a carattere continuativo o ricorrente -;
b) disposizioni che, nel disciplinare i profili di cui alla precedente lettera ovvero nel richiamare
la disciplina di essi prevista da disposizioni di altre leggi, stabiliscono direttamente:
b/1) l'ammontare della spesa da stanziare nel bilancio dell'esercizio nel quale sono adottate;
b/2) l'ammontare della spesa complessiva da stanziare nel periodo considerato dal bilancio
pluriennale e la quota di essa da stanziare nel primo esercizio, rinviando ai successivi bilanci
annuali e pluriennali a legislazione vigente la determinazione delle singole quote annuali - leggi
pluriennali di spesa -;
b/3) l'ammontare della spesa per ciascuno degli esercizi considerati - leggi di spesa
pluriennale ripartita -;
c) disposizioni che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da rendere
obbligatoria la relativa spesa e da predeterminarne l'importo attraverso il riconoscimento a terzi del
diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa.
Art. 33: “Impegni di spesa sugli esercizi successivi”
comma 5. Per le spese da erogarsi in annualità, le decorrenze e le scadenze annuali debbono
coincidere con le decorrenze e con le scadenze dell'obbligazione di pagamento delle annualità
medesime. Il primo degli stanziamenti annuali costituisce il limite massimo per gli impegni della
prima annualità. Gli impegni così assunti si estendono per tanti esercizi quante sono le annualità da
pagarsi, sugli stanziamenti degli esercizi futuri.
Art. 35: “Ordinazione delle spese”.
comma 3. Nel caso di spese ricorrenti d'importo e scadenza fissi, l'ordinazione della spesa avviene
mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa che indicano le scadenze di ciascun pagamento e che
sono sottoposti ad eventuali modifiche da parte dell'organo che li ha emessi.
4. Prima dell'approvazione del rendiconto, è possibile emettere mandati di pagamento in conto
residui, purché, sulla base delle registrazioni contabili, il relativo importo risulti da mantenere tra i
residui passivi ai fini della predisposizione del rendiconto stesso.
Comma 43
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 15 “Legge finanziaria regionale per l'anno 2002”
Art. 12:
1. Per i fini di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, articolo 149, comma 4, ed alla
legge 28 febbraio 1985, n. 47, Capo I, è istituito un apposito fondo di rotazione destinato agli
interventi di recupero e riqualificazione dei beni tutelati a norma del decreto legislativo n.
490/1999, Titolo II.
2. La Giunta regionale, previo parere obbligatorio da rendersi entro 45 giorni dalla competente
Commissione consiliare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un
apposito regolamento di accesso e funzionamento al fondo.
3. Per l'esercizio finanziario 2002 l'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è a
carico dell'apposita Unità previsionale di base n. 3.11.32 "Beni culturali" iscritta nella tabella B -
Spesa - della presente legge. Per gli esercizi successivi lo stanziamento del fondo è fissato
annualmente con legge finanziaria regionale.
Comma 46
Legge 21 novembre 2000, n. 342” Misure in materia fiscale”
Art. 63 :” Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli”
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi
quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla
loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti
nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli
autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione
Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare
interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli
di particolare interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad
esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un
particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo,
estetico o di costume.
3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i
motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.
4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada,
ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i
motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico
delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di
trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.
Comma 49
Legge Regionale 22 luglio 2009, n. 8 “Modifica alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 -
Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e
delle acque di sorgente”
Art. 2 :
1. La regione Campania promuove l'istituzione di Parchi delle acque minerali con finalità di tutela
ambientale e paesistica, con particolare riferimento alla tutela e promozione delle acque. Tali
parchi sono gestiti secondo le forme associative previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e successive modifiche, ricadendo ogni onere in capo ai soggetti associati.
2. Risultano costituiti i Parchi per i quali gli enti locali esprimono o confermano la loro volontà
associativa entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Comma 50
Legge Regionale 19 gennaio 2009, n. 1 gia’ citata nella nota al comma 36.
Art. 11 : “Norme a sostegno del Servizio civile nazionale”
comma 4. Sono finanziati i programmi e i progetti di tutela ambientale, già approvati dalla Giunta
regionale, volti a rendere più vivibile e sicura la città di Napoli.
Comma 55
Legge Regionale 30 gennaio 2008, n. 1 gia’ citata nella nota al comma 24.
Art. 81: “Norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale”
comma 1. La Regione Campania, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, lettera
c), punto 3, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), nei limiti della propria
autonomia e senza alcun onere finanziario aggiuntivo, in coerenza con gli indirizzi fissati per il
conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa nel settore sanitario, promuove la
trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato, già ricoperte da personale precario
dipendente, con esclusione dei dirigenti di strutture complesse, degli enti del servizio sanitario
regionale, in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Comma 56
Legge Regionale 30 gennaio 2008, n. 1 gia’ citata nella nota al comma 24.
Art. 81: “Norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale”
comma 2. I destinatari delle disposizioni di cui al comma 1 sono coloro che alla data del 31
dicembre 2006 risultano aver prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi con
contratti di lavoro a tempo determinato, o coloro che conseguono tale requisito in virtù di contratti
stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o coloro che sono stati in servizio per
almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore
della presente legge, i quali ne fanno istanza, purché assunti mediante procedure selettive di natura
concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a
tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di procedure
selettive definite dall'assessore regionale alla sanità.
Comma 57
Legge Regionale 30 gennaio 2008, n. 1 art. 81 comma 2 gia’ citato nella nota al comma 56.
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 gia’ citato nella nota al comma 56.
Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 gia’ citato nella nota al comma
56.
Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 gia’ citato nella nota al comma
56.
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 gia’ citato nella nota al comma 56.
Comma 59
Legge Regionale 30 gennaio 2008, n. 1 gia’ citata nella nota al comma 24.
Art. 81: “Norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale”
1. La Regione Campania, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, lettera c),
punto 3, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), nei limiti della propria
autonomia e senza alcun onere finanziario aggiuntivo, in coerenza con gli indirizzi fissati per il
conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa nel settore sanitario, promuove la
trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato, già ricoperte da personale precario
dipendente, con esclusione dei dirigenti di strutture complesse, degli enti del servizio sanitario
regionale, in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
2. I destinatari delle disposizioni di cui al comma 1 sono coloro che alla data del 31 dicembre 2006
risultano aver prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi con contratti di lavoro
a tempo determinato, o coloro che conseguono tale requisito in virtù di contratti stipulati
anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o coloro che sono stati in servizio per almeno tre
anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente
legge, i quali ne fanno istanza, purché assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o
previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo
determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di procedure selettive
definite dall'assessore regionale alla sanità.
3. È fatto obbligo alle aziende di pubblicizzare l'avvio delle procedure di stabilizzazione mediante
avviso anche nel caso in cui non deve darsi corso alle prove selettive di natura concorsuale in
quanto già espletate precedentemente all'assunzione a tempo determinato del personale che si
stabilizza.
4. Gli enti del servizio sanitario regionale, per avvalersi di quanto previsto al comma 1, sono
tenuti, ai sensi della legge n. 296/2006, a:
a) individuare la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in
servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;
b) individuare la consistenza del personale che alla data del 31 dicembre 2006 presta servizio
con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;
c) predisporre un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato alla
riduzione della spesa complessiva di personale, per la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica mediante misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino, per gli anni 2007, 2008 e 2009, il
corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tal fine si considerano
anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di lavoro flessibile
o con convenzioni.
5. Al fine di rendere operativo quanto disposto al comma 1 sono istituiti, presso l'assessorato
regionale alla sanità, elenchi regionali del personale precario dipendente dagli enti del servizio
sanitario regionale distinti per ruolo, profilo e posizione funzionale. Per il personale inserito negli
elenchi sono indicate prioritariamente le Asl ovvero le aziende ospedaliere di provenienza. A
tutela del lavoratore e per la salvaguardia della continuità delle prestazioni lavorative, la
stabilizzazione del personale precario è attuata, compatibilmente con quanto previsto ai commi
successivi, nell'ambito dell'azienda presso la quale è stato prevalentemente prestato il servizio.
6. L'iscrizione agli elenchi di cui al comma 5 è subordinata alla presentazione di apposita domanda
corredata dal curriculum del candidato e dalla documentazione attestante il rapporto di lavoro a
tempo determinato alla data del 31 dicembre 2006 nonché gli incarichi ricoperti. Il termine per la
presentazione della domanda è fissato in quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della
presente legge.
7. L'assessorato regionale alla sanità provvede a graduare le domande pervenute, sulla base dei
criteri relativi ai punteggi tecnici fissati, per il personale dei ruoli amministrativo, tecnico,
professionale e sanitario, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 e dal
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483. I competenti uffici regionali
possono disporre gli opportuni controlli per l'accertamento delle dichiarazioni relative ai titoli
autocertificati dagli aspiranti. Dichiarazioni non conformi alle risultanze dei controlli determinano
la cancellazione dell'aspirante dall'elenco e l'immediata decadenza dall'incarico eventualmente
attribuito, salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale.
L'iscrizione agli elenchi ha validità quinquennale.
8. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale
istituisce una commissione con il compito di redigere, entro sessanta giorni dalla data di
insediamento, una circolare contenente modalità e criteri per la ridefinizione e la riorganizzazione
delle dotazioni organiche in applicazione del piano di rientro e per definire gli standard
assistenziali idonei, sulla base dell'intensità delle cure erogate nei singoli servizi, secondo la
seguente classificazione, conformemente al grado di assistenza da garantire:
a) servizi ad elevata assistenza;
b) servizi a media assistenza;
c) servizi a bassa assistenza.
9. L'individuazione degli standard di cui al comma 8 è utilizzata per la definizione delle nuove
dotazioni organiche di personale a regime.
10. I direttori generali, al fine di sopperire ad eventuali carenze della dotazione organica
dell'azienda che pregiudicano l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) così come
previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, sono tenuti ad
attingere agli elenchi di cui al comma 7, come previsto dalla legge n. 296/2006, comma 565,
lettera a, dalla Delib.G.R. 9 dicembre 2005, n. 1843, e dalla legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1
(legge finanziaria regionale 2007), articolo 21, commi 1 e 2, in coerenza con gli obiettivi di
riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica.
11. Gli enti del Servizio sanitario regionale provvedono agli interventi necessari all'attuazione di
quanto disposto con i fondi derivanti dalla riduzione della spesa connessa alla retribuzione del
personale precario e non possono procedere, a far data dall'approvazione da parte della Giunta
regionale della graduatoria di cui al comma 7, ad assunzione di personale precario, fatta eccezione
per le figure professionali per le quali non sono pervenute istanze o per le figure professionali la
cui graduatoria risulta esaurita.
Comma 60
Legge Regionale 30 gennaio 2008, n. 1 art. 81 gia’ citato nella nota al comma 59.
Comma 61
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”
Art. 1 :
comma 565. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per un patto nazionale per la salute, sul
quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 28 settembre 2006, ha
espresso la propria condivisione:
a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e
2006 dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, per l'anno 2006,
dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito
dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro
a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta
servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni;
b) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), le spese di personale sono
considerate al netto: 1) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per
rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009,
delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti
successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e pertanto devono essere escluse sia
per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le spese di personale totalmente a
carico di finanziamenti comunitari o privati nonché le spese relative alle assunzioni a tempo
determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di
ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni;
c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), nell'ambito degli indirizzi fissati
dalle regioni nella loro autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa
previsti dalla medesima lettera:
1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in
servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;
2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data del 31 dicembre 2006
presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa
spesa;
3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato
alla riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito e nel rispetto dell'obiettivo di
cui alla lettera a), è verificata la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da
personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine le regioni
nella definizione degli indirizzi di cui alla presente lettera possono nella loro autonomia far
riferimento ai princìpi desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543;
4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della
contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con gli
obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza
organica;
d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli enti del Servizio
sanitario nazionale le misure previste per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 98, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, sono sostituite da quelle indicate nel presente comma;
e) alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui alla
lettera a) per gli anni 2007, 2008 e 2009, nonché di quelli previsti per i medesimi enti del Servizio
sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per gli
anni 2005 e 2006 e dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno
2006, si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione è giudicata
adempiente accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione
è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico. Nelle
procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della presente legge, il
servizio prestato nelle forme previste dalla lettera a) del presente comma presso l’azienda che
bandisce il concorso è valutato ai sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”.
Art. 17: “ Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti”
1. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo le parole «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre
2009»;
b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il termine di cui al secondo periodo si
intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli
schemi dei regolamenti di riordino.».
2. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «30 giugno 2009»
sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione» fino a «Ministri interessati» sono sostituite dalle
seguenti: «su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro
per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze».
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto, a ciascuna amministrazione vigilante sono assegnati, tenuto
conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonché degli effetti derivanti dagli interventi di
contenimento della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del presente articolo, gli obiettivi dei
risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009, nella misura complessivamente
indicata dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni
vigilanti competenti trasmettono tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione con
indicazione degli enti assoggettati a riordino.
4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera
lineare, una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato,
individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell'invarianza degli effetti
sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione.
4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi alle Camere per
l’espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri
sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per
l’espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.
5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie già conseguite dagli enti ed
organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di riordino, adottano interventi
di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti e organismi pubblici, ulteriori rispetto a
quelli già previsti a legislazione vigente, idonei a garantire l'integrale conseguimento dei risparmi
di cui al comma 3.
6. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti
lettere:
«h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente
riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle
spese relative alla logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale
nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.».
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di
contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le
amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del presente articolo non possono
procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese
quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le
assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle amministrazioni preposte al
controllo delle frontiere, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle
università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti
consentiti dalla normativa vigente. Per le finalità di cui al comma 4 dell’ articolo 34-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, sono altresì fatte salve le assunzioni dell’Agenzia italiana del farmaco nei limiti
consentiti dalla normativa vigente.
8. Entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni di cui al comma 3 comunicano, per il tramite dei
competenti uffici centrali di bilancio, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica le economie
conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi pubblici
vigilati ed, eventualmente, alle spese relative al proprio apparato organizzativo. Le economie
conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell'elenco
adottato dall’ISTAT ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad
eccezione delle Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa
determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati.
Ove gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino
conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, fermo restando quanto previsto dal comma 7,
trova applicazione la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 641, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
9. In esito alla comunicazione da parte delle amministrazioni delle suddette economie di cui al
comma 8, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e i Ministri interessati, è determinata la quota da portare
in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in
termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla
conclusione o alla mancata attivazione del processo di riordino, di trasformazione o soppressione e
messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici vigilati, previsto dall'articolo 2, comma 634,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo.
10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del
fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e
di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti
di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di
cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva
di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale percentuale può essere
innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare
un efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali
adeguati, si costituiscono in un’unione ai sensi dell’ articolo 32 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al
raggiungimento di ventimila abitanti.
11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa
vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi
regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate,
previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli
ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal
personale di cui al comma 10 del presente articolo nonché dal personale di cui all'articolo 3,
comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli
finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i
rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere,
limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10 del presente
articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine
predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già
svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre
2012.
13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40 per
cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni
ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai
documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite
ai sensi dei commi 10 e 11.
[14. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle
cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, commi 523 e 643 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative
autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009).
15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi
nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere
concesse entro il 31 dicembre 2009.
16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo
1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31
dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.
17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle
cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere
concesse entro il 31 marzo 2010.
18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi
nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è
prorogato al 31 dicembre 2010.
19. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato,
relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate
successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2010. (86)
20. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: «due membri»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tre membri».
21. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in fine, è aggiunto il
seguente periodo: «Ai fini delle deliberazioni dell'Autorità, in caso di parità di voti, prevale quello
del presidente».
22. L'articolo 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato.
22-bis. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle società
controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici
o di attività strumentali, può essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di
controllo e degli organismi di vigilanza in carica, a seguito dell’adozione di delibere assembleari
finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti. (85)
22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli estremi della giusta causa di cui
all’articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei
componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione.
23. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del
comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli
emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di
impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»;
b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da
struttura sanitaria pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale»;
c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo;
d) il comma 5 è abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati
dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei
compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano
comunque a carico delle aziende sanitarie locali.
5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del
Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al
comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei
rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle
ordinarie risorse disponibili a tale scopo.».
24. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari
a 14,1 milioni di euro per l’anno 2009 e a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010, si
provvede, quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2009, mediante l’utilizzo delle disponibilità in
conto residui iscritte nel capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 3, comma 133, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, che a tal fine sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione, quanto ai restanti 9,1 milioni di euro per l’anno 2009, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.
33, e, quanto a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010, mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all’ articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25. L’ articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano
programmatico si intende perfezionato con l’acquisizione dei pareri previsti dalla medesima
disposizione e all’eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti
attuativi dello stesso. Il termine di cui all’ articolo 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n.
112 del 2008 si intende comunque rispettato con l’approvazione preliminare da parte del Consiglio
dei ministri degli schemi dei regolamenti di cui al medesimo articolo.
26. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole «somministrazione di lavoro» sono
aggiunte le seguenti «ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del
medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del
lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con
Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni
redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo
sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai
nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che
redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo
del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le amministrazioni pubbliche comunicano,
nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo
dei lavoratori socialmente utili.»;
d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 5,
commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si
applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma
1, lettera b), del presente decreto».
27. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo
è aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del
presente decreto.».
28. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di
accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.».
29. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente:
«Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di assicurare la
trasparenza delle attività istituzionali è istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni
pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le
informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le
comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge
fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.
2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell'indice è affidato al
CNIPA.
3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con cadenza almeno
semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi
necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della
responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti
responsabili.».
30. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le
seguenti:
«f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;».
30-bis. Dopo il comma 1 dell’ articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni, è inserito il seguente:
«1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 è competente in ogni caso la
sezione centrale del controllo di legittimità».
30-ter. Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio
dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le
fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione
per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della
legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al
comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del
procedimento penale. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle
disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non
definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la
relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi
alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di
trenta giorni dal deposito della richiesta.
30-quater. All’ articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In ogni caso è esclusa la gravità
della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in
sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione
nell'esercizio del controllo.»;
b) al comma 1-bis, dopo le parole: «dall’amministrazione» sono inserite le seguenti: «di
appartenenza, o da altra amministrazione,».
30-quinquies. ll’ articolo 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «procedura
civile,» sono inserite le seguenti: «non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e».
31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni
che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al
federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima può disporre che le sezioni riunite adottino
pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni
regionali di controllo nonché sui casi che presentano una questione di massima di particolare
rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento
generale adottate dalle sezioni riunite.
32. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46, è aggiunto il seguente
comma:
«46-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 62, comma 3, del decretolegge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
regioni di cui al comma 46 sono autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni economiche e
dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni derivate in essere. La predetta ristrutturazione,
finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle posizioni
finanziarie, si svolge con il supporto dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano di
rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa
autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.».
33. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 45 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l'Ente nazionale per l'aviazione civile
(ENAC) è autorizzato ad utilizzare la parte dell'avanzo di amministrazione derivante da
trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a destinazione vincolata, per far fronte a spese
di investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla sicurezza.
34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica l'entità delle risorse individuate ai sensi del comma
33 relative all'anno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individua, con proprio
decreto gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.
34-bis. Al fine di incentivare l’adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali di
rilevanza nazionale con traffico superiore a dieci milioni di passeggeri annui, nel caso in cui gli
investimenti si fondino sull’utilizzo di capitali di mercato del gestore, l’Ente nazionale per
l’aviazione civile (ENAC) è autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga alla
normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto
dei livelli e degli standard europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a
obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con
modalità di aggiornamento valide per l’intera durata del rapporto. In tali casi il contratto è
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e può
graduare le modifiche tariffarie, prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un
riequilibrio del piano economico-finanziario della società di gestione.
35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203,
sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per la
prosecuzione delle misure di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.
451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione
ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento agli oneri relativi
all'utilizzo delle infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai
pertinenti capitoli di bilancio.
35-bis. Per il personale delle Agenzie fiscali il periodo di tirocinio è prorogato fino al 31 dicembre
2009.
35-ter. Al fine di assicurare l’operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione
all’eccezionale impegno connesso all’emergenza sismica nella regione Abruzzo, è autorizzata, per
l’anno 2009, la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione, l’acquisto di mezzi e la relativa
gestione, in particolare per le colonne mobili regionali. In ragione della dichiarazione dello stato di
emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono effettuati anche in deroga alle
procedure previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. )
35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter, pari a 8 milioni di euro per l’anno 2009, si
provvede a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui all’ articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286.
35-quinquies. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell’attività di soccorso pubblico
prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall’anno 2010, è
autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui da destinare alla speciale indennità operativa per il
servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all’esterno, di cui all’ articolo 4, comma 3-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.
35-sexies. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le
esigenze legate all’emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione e al fine di mantenere,
nel contempo, la piena operatività del sistema del soccorso pubblico e della prevenzione degli
incendi su tutto il territorio nazionale, è autorizzata l’assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009,
di un contingente di vigili del fuoco nei limiti delle risorse di cui al comma 35-septies, da
effettuare nell’ambito delle graduatorie di cui al comma 4 dell’articolo 23 del presente decreto e,
ove le stesse non fossero capienti, nell’ambito della graduatoria degli idonei formata ai sensi dell’
articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
35-septies. Per le finalità di cui al comma 35-sexies, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per
l’anno 2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010, a valere sulle risorse riferite
alle amministrazioni statali di cui all’ articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. )
35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dell’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all’ articolo 28 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare un
più efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all’organo di revisione interno, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell’ambito delle risorse finanziarie
destinate al funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell’ISPRA è
nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è
formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di
presidente, è designato dal Ministro dell’economia e delle finanze tra i dirigenti di livello
dirigenziale generale del Ministero dell’economia e delle finanze e gli altri due sono designati dal
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno è scelto
tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di
posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario.
35-novies. Il comma 11 dell’ articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
«11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal
compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente,
nell’esercizio dei poteri di cui all’ articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale
dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente
in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri dell’economia e delle
finanze, dell’interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità
applicative dei princìpi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei
comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano
beneficiato dell’ articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai
professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa».
35-decies. Restano ferme tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale
del rapporto di lavoro a causa del compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta
anni, decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell’ articolo 72, comma 11,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15,
nonché i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione
del compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni e le conseguenti cessazioni
dal servizio che ne derivano.
35-undecies. I contributi alle imprese di autotrasporto per l’acquisto di mezzi pesanti di ultima
generazione, pari a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito d’imposta, da
utilizzare in compensazione ai sensi dell’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, salvo che i destinatari non facciano espressa dichiarazione di voler
fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei
limiti delle risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti all’Agenzia delle entrate,
fornendo all’Agenzia medesima le necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere
in via telematica, dei beneficiari e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione.
35-duodecies. Il credito d’imposta di cui al comma 35-undecies non è rimborsabile, non concorre
alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, né dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.
Comma 62
Legge Regionale 30 gennaio 2008, n. 1 art. 81 comma 6 gia’ citato nella nota al comma 59
Legge Regionale 14 aprile 2008, n. 5 “Modifiche all'articolo 81 della legge regionale 30 gennaio
2008, n. 1, concernenti norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario
regionale”
Art. 1 :
comma 3. I termini di cui al comma 6 dell'articolo 81 della legge regionale n. 1/2008 decorrono
dalla data di approvazione della presente legge.
Comma 63
Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 gia’ citato nella nota al comma
57.
Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 gia’ citato nella nota al comma
57.
Comma 65
Legge Regionale 3 settembre 2002, n. 21 “Norme sul diritto agli studi universitari - adeguamento
alla legge 2 dicembre 1991, n. 390”
Art. 38 : “Tassa regionale per il diritto allo studio”
comma 5. La tassa di cui al comma 1 è corrisposta dagli studenti in un'unica soluzione entro il
termine di scadenza previsto per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio ed è
corrisposta mediante versamento su conti correnti postali intestati alla Regione Campania - Area
Generale di Coordinamento Bilancio, Ragioneria e Tributi, Settore Finanze e Tributi, Servizio di
Tesoreria e Settore Riscontro e Vigilanza sul Servizio di Tesoreria e Bilancio di Cassa.
Comma 66
Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16 “Norme sul governo del territorio”
Art. 24 : “Procedimento di formazione del Piano urbanistico comunale”
comma 12. Le varianti e gli aggiornamenti delle previsioni del Puc sono sottoposte al
procedimento di formazione disciplinato dal presente articolo, con i termini ridotti della metà, ad
eccezione dei termini di cui ai commi 6, 7, 8 e 10
Comma 67
Legge Regionale 2 luglio 1997, n. 18 “Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia
residenziale pubblica”
Art.13 : “Riserva alloggi per situazioni di emergenza abitativa”
comma 3. Anche per l'assegnazione degli alloggi riservati, i destinatari devono possedere i
requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazioni provvisorie le quali non possono eccedere
la durata di due anni.
Comma 68
Legge Regionale 28 marzo 2007, n. 4 “Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo
dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”
Art. 10 : “Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti”
1. Il piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, di seguito denominato PRGR,
stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attività di programmazione relative
alla gestione dei rifiuti, incentiva il recupero, il riciclaggio e la riduzione della produzione e della
pericolosità dei rifiuti, individua e delimita gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti,
valutando prioritariamente i territori provinciali quali ambiti territoriali ottimal.
2. Il PRGR, nel rispetto del decreto legislativo n. 152/2006, articolo 199, stabilisce:
a) le condizioni e i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, a eccezione delle discariche, possono essere
localizzati nelle aree destinate a insediamenti industriali ed artigianal;
b) la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da
realizzare nella Regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non
pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali, sulla base delle migliori tecnologie
disponibili nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;
c) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel
rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure di cui al decreto legislativo n. 152/2006, articolo
200. Il mancato accoglimento delle richieste avanzate dalle province e dai comuni deve essere
evidenziato e motivato nella proposta di PRGR di cui all'articolo 13, comma 1;
d) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione
dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza
della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali
ottimali nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di
produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
e) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali attraverso una
adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto
delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi anche mediante la
costituzione di un fondo regionale;
f) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di
rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulla qualità dei corpi idrici superficiali
e sotterranei, nel rispetto delle prescrizioni dettate ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006,
articolo 65, comma 3, lettera f;
g) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;
h) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla
localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei
luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, prevedendo che nei comuni già sede di un
impianto di smaltimento dei rifiuti non siano ubicati impianti o siti di smaltimento dei rifiuti o di
stoccaggio salvo autonome delibere dei comuni stessi nel rispetto dei criteri generali di cui al
decreto legislativo n. 152/06, articolo 199, comma 3, lettera h). Tale divieto non si applica ai siti
di compostaggi.
i) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e
il recupero dei rifiuti;
l) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia in conformità al
decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche;
m) la determinazione, nel rispetto della normativa tecnica vigente, di disposizioni speciali per
rifiuti di tipo particolare, comprese quelle di cui al decreto legislativo n. 152/2006, articolo 225,
comma 6;
n) i requisiti tecnici generali relativi alle attività di gestione dei rifiuti nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria;
o) l'indicazione della produzione attuale dei rifiuti, la situazione e le previsioni della raccolta
differenziata, le potenzialità di recupero e smaltimento soddisfatte e l'analisi socio-economicoterritoriale
- SWOT - sulla base dei dati elaborati e trasmessi dall'osservatorio;
p) [le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello
smaltimento dei rifiuti urbani];
q) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, suddivisi per singolo
ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani.
3. Il PRGR stabilisce, inoltre:
a) i criteri per la redazione della relazione sullo stato di attuazione del piano regionale di
smaltimento rifiuti;
b) la normativa generale;
c) gli obiettivi generali di pianificazione con l'individuazione concordata di quote aggiuntive
di potenzialità di smaltimento di rifiuti urbani, per interventi di sussidiarietà e di emergenza tra
ambiti territoriali ottimali e regioni;
d) i criteri per l'organizzazione del sistema di riduzione, recupero e smaltimento dei rifiuti
urbani;
e) i criteri per l'organizzazione del sistema di recupero di energia dai rifiuti urbani;
f) i criteri per l'organizzazione e la gestione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani;
g) il programma di cui all'articolo 7, comma 1, lettera cc);
h) il piano regionale dei rifiuti speciali, anche pericolosi, di cui all'articolo 11, ove necessario;
i) il piano regionale delle bonifiche di cui all'articolo 12.
4. La Regione approva e adegua il PRGR in relazione allo sviluppo delle migliori tecnologie
disponibili, secondo la normativa statale vigente. A tal fine la Giunta regionale con proprie
delibere aggiorna le direttive sui requisiti che devono essere accertati in sede di approvazione dei
progetti e di rinnovo delle autorizzazioni.
Comma 69
Legge Regionale 28 marzo 2007, n. 4 gia’ citata nella nota al comma 68
Art. 32bis :
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge i consorzi obbligatori per lo smaltimento dei
rifiuti cessano di svolgere le proprie funzioni, trasferite alle province, che subentrano in tutti i
rapporti attivi e passivi.
Comma 70
Legge Regionale 24 luglio 2006, n. 17 “Istituzione del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza”
Art. 3 : “Nomina, requisiti e incompatibilità”
comma 1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti
favorevoli nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione; dura in
carica l'intera legislatura e non può essere rieletto.
Comma 71
Legge Regionale 24 luglio 2006, n. 18 “Istituzione dell'ufficio del Garante delle persone
sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed osservatorio regionale sulla detenzione”
Art. 2 :” Costituzione, incompatibilità e revoca”
comma 1. Il Garante è il titolare dell'ufficio di cui all'articolo 1. Il Garante è scelto tra candidati
che hanno ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo o che hanno una
indiscussa e acclarata competenza nel settore della protezione dei diritti fondamentali, con
particolare riguardo ai temi della detenzione. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la
maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli nelle prime due votazioni e con la maggioranza
semplice nella terza votazione. Il Garante resta in carica per l'intera legislatura e non può essere
rieletto.
Comma 72
Legge Regionale 1 luglio 2002, n. 9 “Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio
televisiva ed istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni - CO.RE.COM. “
Art. 3 : “Composizione”
comma 3. I componenti del CO.RE.COM sono nominati con decreto del Presidente della Giunta
regionale, restano in carica per l'intera legislatura e non sono rieleggibili consecutivamente. In
sede di prima attuazione non sono eleggibili i componenti del CORERAT.
Comma 73
Legge Regionale 19 gennaio 2007, n. 1 gia’ citata nella nota al comma 40.
Art. 7 :” Modifiche alla Legge Regionale. n. 7/2003 e alla Legge Regionale n. 8/2004”
comma 4. Gli immobili, sedi di teatri di proprietà della Regione che si trovano in zone disagiate
individuate dalla Giunta regionale, sono dispensati dal pagamento del fitto.
Comma 74
Legge Regionale 19 gennaio 2009, n. 1 gia’ citata nella nota al comma 36.
Art. 17 : “Attività socio-sanitarie”
comma 7. Al fine di assicurare continuità e sviluppo alle attività e agli interventi sociali e socioeconomici
posti in essere dalla fondazione "Villaggio dei ragazzi" di Maddaloni (CE) la Regione
Campania riconosce, a favore della stessa, un contributo commisurato alla natura degli interventi
programmati per il 2009 e determinato dalla Giunta regionale, sentite le competenti commissioni
consiliari, a valere sulla UPB 4.15.38.
Comma 75
Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 12 “Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie”
Art. 7: “Formazione di operatori funerari”
1. La Giunta regionale delibera la istituzione di appositi corsi professionali per operatori funerari e
cimiteriali regolamentandoli con apposite normative che attengono alla formazione e
l'aggiornamento professionale.
2. La Regione istituisce in collaborazione con Enti ed Istituti Scientifici l'Istituto Campano di
Thanatologia, di Thanatoprassi e di trattamento e conservazione dei cadaveri.
Art. 9 : “Regolamenti comunali di polizia mortuaria”
1. Ogni Comune della Regione Campania con popolazione superiore ai cinquemila abitanti deve
munirsi di apposito regolamento comunale di polizia mortuaria.
2. I comuni devono disciplinare nei propri regolamenti le attività dei servizi funerari e dei lavori
cimiteriali assicurando che tali attività siano espletate da personale qualificato e con specifica
attitudine professionale.
3. I progetti dei regolamenti comunali di polizia mortuaria devono essere sottoposti all'esame
preventivo della Consulta regionale di cui al Cap. II che esprimerà il parere entro trenta giorni
dalla trasmissione.
4. Ogni Comune nel cui territorio trovasi un cimitero deve dotarsi di un piano cimiteriale nel
rispetto delle disposizioni di cui ai capi IX e X del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
5. La pianificazione cimiteriale deve in ogni caso comprendere:
a) la rappresentazione dello stato di fatto quale base di partenza per la valutazione di piano;
b) la considerazione della totalità dei cimiteri del Comune qualora ne esistessero più di uno,
rispetto alla osservanza del fabbisogno legale degli spazi destinati alla inumazione in campo
comune;
c) la relazione tecnico-sanitaria del luogo con particolare attenzione alla situazione
dell'orografia e della natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda
idrica;
d) una planimetria in scala adeguata al territorio del singolo cimitero dell'area di ampliamento
o di costruzione.
6. Il piano cimiteriale di cui al comma 4, deve inserirsi nel contesto civile della città e raccordarsi
al Piano regolatore generale (P.R.G.) della stessa in funzione delle aree che circondano il cimitero
e le attività, anche mercantili, che lo interessano.
7. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta
regionale in caso di inerzia dell'Amministrazione comunale adotta i poteri sostitutivi conferendo
ad un Commissario ad acta le competenze previste per la redazione del piano cimiteriale di cui al
comma 4.
8. Le spese per la redazione dei piani cimiteriali restano a carico del Comune ove ha sede il
cimitero ovvero dei comuni consorziati per l'uso del cimitero.
9. I comuni devono provvedere, anche in consorzio tra di loro a stabilire gestioni di servizi
cimiteriali tali da consentire l'esecuzione ottimale degli stessi.
10. Nella disposizione dei servizi cimiteriali, il Comune deve distinguere le prestazioni rese in
forma gratuita da quelle erogate in forma onerosa a domanda individuale, provvedendo, per
quest'ultima gestione, alle necessarie coperture di spesa.
11. Nella ripartizione delle risorse finanziarie destinate ai cimiteri, gli Enti Locali hanno l'obbligo
di provvedere anche alla buona tenuta dei manufatti cimiteriali di particolare interesse artistico e
religioso.
Comma 76
Legge Regionale 19 gennaio 2009, n. 1 gia’ citata nella nota al comma 36
Art. 1 : “Misure a favore dei figli delle vittime dei gravi incidenti sul lavoro”
comma 1. È istituito un fondo per gli interventi di sostegno e per l'erogazione di borse di studio a
favore dei figli di lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro.
Comma 77
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 15 “Legge finanziaria regionale per l'anno 2002”
Art. 46 :
comma 2. Il distacco può essere, altresì, richiesto nei confronti di personale dipendente a tempo
indeterminato di società in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 49 per cento. In
nessun caso può essere comandato in Consiglio regionale personale proveniente da società di cui
al periodo precedente qualora lo stesso rivesta la carica di consigliere comunale, sindaco, assessore
in un comune della Regione Campania.
Comma 78
Legge Regionale 13 agosto 1998, n. 16 “Assetto dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale”
Art. 6 : “Gestione economica. Piani economici e finanziari”
comma 2. Il bilancio dei Consorzi A.S.I., deve essere conforme alle norme stabilite dallo Statuto,
in modo da consentirne anche la lettura per programmi ed interventi; esso è controllato e
controfirmato dal Collegio dei revisori dei conti, ed è approvato dal Consiglio generale entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ed è inviato, in visione, alla Giunta regionale.
Comma 79
Legge Regionale 6 novembre 2008, n. 15 “Disciplina per l'attività di agriturismo”
Art. 3 : “Strutture agrituristiche e aree attrezzate per il tempo libero”
comma 3. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilati ad ogni effetto alle abitazioni rurali;
lo svolgimento di attività agrituristiche non costituisce distrazione della destinazione agricola del
fondo e degli edifici interessati e non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici censiti
come rurali e come beni strumentali, ai sensi dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n.
536.
Comma 80
Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 3” Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di
Mobilità della Regione Campania”
Art. 8: “ Funzioni delle province”
1. Alla Provincia competono le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione non
espressamente riservate alla Regione, ai sensi dell'art. 6, e non espressamente delegate ai comuni
capoluogo di Provincia, ai sensi dell'art. 9, in materia di:
a) reti, impianti e servizi autofilotranviari e non convenzionali urbani ed extraurbani;
b) nodi e infrastrutture di scambio per la gestione della mobilità;
c) reti, impianti e servizi autofilotranviari e non convenzionali interprovinciali che collegano
due province della Regione Campania;
d) servizi e impianti di trasporto a fune;
e) servizi lacuali.
2. I servizi autofilotranviari e i servizi non convenzionali interprovinciali, che collegano più
province della Regione, sono amministrati dalla Provincia nella quale si svolge la parte prevalente
del servizio o, comunque, risulti prevalente l'interesse economico del trasporto, individuata d'intesa
tra le due province interessate, ovvero, in mancanza d'intesa, dalla Regione.
3. Le funzioni e i compiti riguardanti i servizi di linea di cui all'art. 3, comma 3, n. 4) sono
trasferite alla province che le esercitano, ai sensi dell'art. 16, comma 4.
4. La Regione, su proposta delle province, può delegare a comuni, o Consorzi di comuni,
Comunità montane e Comunità isolane le funzioni connesse ai servizi minimi che si svolgono
interamente nel territorio di questi ultimi e quelle previste dal comma 3 del presente articolo.
Comma 81
Legge Regionale 15 febbraio 2005, n. 7 “Modifica della legge regionale 9 novembre 1974, n. 61
avente ad oggetto l'istituzione dell'albo regionale delle associazioni pro loco”
Art. 6:
comma 2. Una quota non inferiore al venti per cento delle risorse della presente legge è riservata al
comitato regionale ed ai comitati provinciali dell'UNPLI per la attività istituzionale con l'obbligo
di istituzione degli uffici di coordinamento regionale e provinciali e l'assegnazione del tre per
cento al comitato regionale e, in rapporto alla platea di abitanti, del tre per cento a quello
provinciale di Avellino, del due per cento a quello provinciale di Benevento, del tre per cento a
quello provinciale di Caserta, del cinque per cento a quello provinciale di Napoli e del quattro per
cento a quello provinciale di Salerno.
Comma 82
Legge Regionale 10 aprile 1996, n. 8 “Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina
dell'attività venatoria in Campania”
Art. 9: “ Funzioni amministrative”
comma 2 , lettera b):
b) Comitato tecnico faunistico venatorio provinciale (C.T.F.V.P.)
1) dal Presidente dell'Amministrazione provinciale, o da un suo delegato, che la presiede;
2) dal dirigente dell'Ufficio provinciale caccia e pesca;
3) da un rappresentante per ciascuna associazione venatorio riconosciuta a livello nazionale
ed operante in provincia;
4) da un rappresentante per ciascun Ente od associazione di protezione presente nel
C.T.F.V.N. ed operante a livello provinciale;
5) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali e professionali agricole maggiormente
rappresentative in campo nazionale ed operanti a livello provinciale;
6) da un rappresentante della Delegazione provinciale dell'Ente nazionale per la Cinofilia
Italiana (E.N.C.I.);
7) da un funzionario regionale del Settore foreste, caccia e pesca designato dall'assessore
regionale competente;
8) da un funzionario regionale del Settore tecnico amministrativo provinciale dell'agricoltura
designato dall'assessore al ramo;
9) da un dipendente dell'Amministrazione provinciale del Settore competente con funzione
anche di segretario.
Art. 36 : “Gestione programmata della caccia”
comma 4. I Comitati di gestione degli ambiti territoriali sono costituiti con provvedimento della
Giunta provinciale e sono così composti:
a) da tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale ed organizzate nella provincia;
b) da tre rappresentanti delle Associazioni venatorie, riconosciute a livello nazionale ed
organizzate nella Provincia e con il maggior numero di iscritti desunti dai tabulati in copia
autentica consegnati alle Amministrazioni provinciali entro il 28 febbraio di ciascun anno;
c) da due rappresentanti delle Associazioni ambientali, presenti nel Comitato tecnico
faunistico venatorio nazionale e maggiormente operanti nella Provincia;
d) dal Sindaco, o suo delegato, del Comune territorialmente più esteso tra quelli ricadenti
nell'A.T.C.;
e) da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale competente per territorio designato
dal Presidente dell'Amministrazione provinciale;
f) da un funzionario regionale dell'A.G.C. competente, in rappresentanza dell'Amministrazione
regionale, designato dall'assessore regionale all'agricoltura.
Comma 83
Legge Regionale 5 giugno 1996, n. 13 “Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario
agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania”
Art. 3: “ Trattenute sulla indennità di carica”
comma 1. Sull'indennità di carica di cui all'articolo 2 è disposta una trattenuta obbligatoria del 22%
a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio e del 5% a titolo di contributo per
la corresponsione dell'indennità di fine mandato di cui alla lett. d), comma 2, dell'articolo 1. Tali
importi vengono versati mensilmente sul capitolo 2622 dell'entrata del bilancio di previsione della
Regione Campania, con versamento dei contributi trattenuti a decorrere dalla data di entrata in
vigore della L.R. 5 giugno 1996, n. 13. La norma di cui al comma 1 non si applica ai consiglieri
che hanno versato i contributi per almento 15 anni.
Comma 88
Legge Regionale 4 luglio 1991, n. 11 “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale”
Art. 16 :” Segreterie particolari”
comma 3. Ai responsabili delle Segreterie è attribuita una indennità, limitatamente al periodo
dell'espletamento dell'incarico, pari a quella prevista per i responsabili dei Servizi.
Legge Regionale 3 settembre 2002, n. 20 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16 maggio 2001, n.
7 e alla L.R. 11 agosto 2001, n. 10 - disposizioni in materia di personale”
Art. 2 :
1. L'indennità di cui alla legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, articolo 16, ultimo comma, a partire
dall'entrata in vigore della presente legge, limitatamente al periodo dell'espletamento dell'incarico,
è attribuita ai Coordinatori responsabili delle strutture di cui alla legge regionale 25 agosto 1989,
n. 15, articolo 14, ed ai Coordinatori responsabili delle Segreterie dei Gruppi consiliari. La
predetta indennità è valutata nella parte A del trattamento di quiescenza, ai sensi dell'articolo 13
lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 a far data dal 1° ottobre 2007.
2. È istituito un fondo per il personale comandato o distaccato, in servizio presso le strutture di cui
agli articoli 9 e 14 della legge regionale n. 15/1989, ivi compreso l'autoparco, così come
regolamentato con Delib.U.P. 1° agosto 2000, n. 33, con le seguenti finalità:
a) risorse per il trattamento economico accessorio da attribuire con le stesse quantità e
modalità di erogazione del salario accessorio previsto dai Contratti Collettivi Decentrati Integrativi
del personale di ruolo del Consiglio regionale;
b) risorse per l'incremento dell'attività istituzionale e per l'assistenza agli organi, integrative a
quelle previste dalla lettera a).
3. Il fondo di cui al comma 2, lettera b), è ripartito in base alla consistenza numerica del personale
assegnato alle strutture di cui agli articoli 9 e 14 della legge regionale n. 15/1989, ai sensi della
normativa vigente. I responsabili di dette strutture comunicano al settore competente, l'attribuzione
delle singole quote spettanti al personale in servizio presso ciascuna struttura ai fini della
corresponsione della liquidazione spettante.
4. È istituito un ulteriore fondo per il personale in servizio presso le strutture organizzative di cui
alla legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, articolo 2, al fine di assegnare risorse per l'assistenza
agli organi istituzionali per l'incremento dell'attività anche legata ai processi di riforma in atto
consequenziali alle modifiche del titolo V della Costituzione - parte II che hanno attribuito alle
Regioni nuove potestà amministrative e legislative.
5. Le modalità di erogazione ed i destinatari delle risorse di cui al comma 4 sono definite con le
organizzazioni sindacali in sede di contrattazione decentrata integrativa.
6. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge quantificato in euro 300.000,000 si
provvede con lo stanziamento di cui all'intervento 4 - cap. 4021 - del bilancio di previsione del
Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2003.
Comma 93
Legge Regionale 19 gennaio 2008, n. 1 gia’ citata nella nota al comma 24
Art. 57: “Riorganizzazione dell'amministrazione regionale”
1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 gennaio 2007, n.
1 (legge finanziaria regionale 2007), è prorogata al 31 dicembre 2008. Il criterio, indicato
dall'articolo 18 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1, di commisurazione al
sessantacinquesimo anno di età del dipendente per la quantificazione dell'indennità, è sostituito da
quello della massima anzianità contributiva dei quaranta anni più sei mesi se, dall'applicazione
dello stesso, consegue per l'amministrazione una minore spesa individuale. Restano salvi i diritti di
coloro che hanno presentato istanza di risoluzione entro i termini e che non hanno ricevuto diniego
da parte dell'amministrazione.
2. Tale proroga non si applica al personale che, alla data del 27 dicembre 2007, ha già stipulato il
contratto di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale n. 1/2007.
Comma 94
Legge Regionale 30 settembre 2008, n. 12 “Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità
montane”
Art. 23: “Disposizioni in materia di personale”
1. La giunta, entro trenta giorni dall'insediamento, procede a rideterminare la dotazione organica.
2. In particolare, le comunità montane di cui all'articolo 20, comma 1, lett. a), acquisiscono
automaticamente il personale amministrativo di ruolo a tempo indeterminato incardinato presso le
comunità montane preesistenti.
3. Nel caso delle comunità montane di cui all'articolo 20, comma 1, lett. b), le modalità di
trasferimento del personale sono individuate dal commissario di liquidazione di cui all'articolo 20,
comma 3.
4. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 90 del
decreto legislativo n. 267/2000 sono risolti automaticamente alla data di insediamento dei nuovi
organi. Successivamente, ai sensi di quanto disposto all'articolo 15, comma 2, non è consentita la
costituzione di uffici di supporto agli organi di direzione politica.
5. Relativamente ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art.
110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 267/2000, in essere alla data di decadenza dei
preesistenti organi di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, si applica quanto disposto ai commi 3 e 4 del
medesimo articolo 110 del decreto legislativo n. 267/2000.
6. Sono fatte salve le relative disposizioni in materia di personale addetto alla forestazione.
Comma 95
Legge Regionale 30 settembre 2008, n. 12 gia’ citata nella nota al comma 94.
Art. 4: “Funzioni delle comunità montane”
comma 1. La comunità montana svolge funzioni di difesa del suolo e dell'ambiente. A tal fine
realizza opere pubbliche e di bonifica montana atte a prevenire fenomeni di alterazione naturale
del suolo e danni al patrimonio boschivo. La comunità montana, altresì, attraverso l'attuazione dei
piani pluriennali di sviluppo, dei programmi annuali operativi e di progetti integrati di intervento
speciale per la montagna e nel quadro della programmazione di sviluppo provinciale e regionale,
promuove lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, persegue l'armonico riequilibrio
delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, anche garantendo, d'intesa con altri enti
operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita. La
comunità montana inoltre concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla valorizzazione della
cultura locale e favorisce l'elevazione culturale e professionale delle popolazioni montane.