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Bonus prima casa

Norme Piano Casa

Forse non tutti sanno che nel momento in cui si acquista un immobile da destinare a prima casa si ha diritto ad uno sconto sulle imposte di registro, catastali e ipotecarie. La Corte di Cassazione ha stabilito con la sentenza 10190/2016 che per determinare se un immobile può usufruire del bonus prima casa, devono essere conteggiati eventuali posti auto coperti e verande nella superficie utile dell'immobile. 

Scopri se hai diritto al bonus prima casa

In base alle nuove emanazioni della Cassazione, scopri se hai i requisiti giusti per ottenere il bonus prima casa.

Bonus prima casa: a chi spetta?

Tutti i proprietari di immobili di lusso non possono usufruire di questa agevolazione. Ma quali sono i parametri da tenere in considerazione per valutare se una casa è considerata di lusso o meno? In base al Decreto del Ministero del 2 Agosto 1969, un immobile è considerato di lusso quando la sua superficie complessiva utile supera i 200 mq e se ha come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte quella coperta.

Bonus prima casa: come vengono classificati verande e posti auto? 

Vi riportiamo un precedente caso dove è stato necessario l’intervento dei giudici per capire come classificare verande e posti auto. L’acquirente di un’abitazione monofamiliare completa di giardino che aveva usufruito del bonus prima casa si è dovuto scontrare con il Fisco che sosteneva che l'individuo non ne avesse diritto per i motivi che spiegheremo di seguito.
 
Secondo l’Agenzia delle Entrate, i posti auto e le verande protette da una pensilina devono essere considerati come pertinenze e non come superfici coperte perché sprovviste di un tetto fisso e permanente. Facendo il calcolo secondo questo ragionamento la somma delle aree pertinenziali dell'abitazione dell'acquirente sarebbe stata più grande oltre sei volte quella coperta. L’acquirente avrebbe dovuto quindi pagare maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali perchè con questi criteri di valutazione l'abitazione rientrava tra gli immobili di lusso.
 
Totalmente diverso il parere della Commissione Tributaria Regionale della Toscana e la Cassazione. Secondo loro il termine copertura deve essere interpretato in senso letterale. Alla veranda in questione, dotata di un’intelaiatura di ferro infissa ai muri perimetrali ed al pavimento, era stato concesso il permesso di costruire in sanatoria e anche la copertura del posto auto era stata realizzata con strutture permanenti e non amovibili. Per questi motivi il posto auto e la veranda sono stati valutati e conteggiati nelle superfici coperte e non in quelle pertinenziali come voleva l'Agenzia delle Entrate. Elaborando il calcolo secondo questo principio,  la superficie delle pertinenze non ha superato i limiti previsti dal Decreto del Ministero del 2 Agosto 1969. L’acquirente in questione non ha dovuto pagare la maggiorazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali perchè la casa non è risultata immobile di lusso.

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